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Il rischio chimico e la relazione sulla sicurezza chimica

Il rischio chimico e la relazione sulla sicurezza chimica
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

05/01/2016

Un intervento si sofferma sui regolamenti europei REACH e CLP in materia di sostanze chimiche. Focus sulla relazione sulla sicurezza chimica (CSR), sulla valutazione della sicurezza chimica (CSA) e sugli obblighi dell’utilizzatore a valle.

Il rischio chimico e la relazione sulla sicurezza chimica

Un intervento si sofferma sui regolamenti europei REACH e CLP in materia di sostanze chimiche. Focus sulla relazione sulla sicurezza chimica (CSR), sulla valutazione della sicurezza chimica (CSA) e sugli obblighi dell’utilizzatore a valle.

Imola, 5 Gen – Proprio per la complessità della disciplina europea relativa alla sicurezza delle sostanze chimiche e, più in generale, della tutela dal rischio chimico nei luoghi di lavoro, torniamo spesso a presentare documenti in grado di approfondire e chiarire eventuali dubbi su questo tema.
 
Proprio sul rischio chimico si sono soffermati alcuni interventi ad un recente convegno che si è tenuto a Imola il 3 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

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Stiamo parlando del convegno “Rischio chimico e amianto: facciamo il punto” in cui è stato possibile fornire alle aziende un quadro sul tema delle sostanze chimiche –materie prime, prodotti o semplicemente sostanze usate per il funzionamento di macchinari o processi – dal punto di vista dei regolamenti europei, della tutela dei lavoratori e con riferimento particolare agli ambienti sospetti di inquinamento e alla normativa correlata (D.Lgs. 177/2011).
 
Possiamo avere alcune indicazioni sul regolamento REACH e sul regolamento CLP - ricordando che dal  primo giugno 2015 è diventato obbligatorio seguire il Regolamento CLP nella classificazione delle miscele – attraverso uno degli atti pubblicati sul proprio sito dall'Associazione Tavolo 81 Imola e relativo a un intervento di Bruno Marchesini (Chem-Consulting) sulle “Novità in materia di gestione dei prodotti chimici”.
 
Nell’intervento vengono presentati diversi aspetti sia del Regolamento 1907/2006 (REACH) che del Regolamento 1272/2008 (CLP).
 
Ad esempio si ricorda che il Regolamento REACH si basa sul principio “che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente”.
In breve gli elementi chiave del Regolamento REACH sono:
- registrazione: “le sostanze fabbricate e importate nello SEE vengono registrate presso l’ECHA; l’informazione sull’uso sicuro vengono comunicate nella catena di approvvigionamento;
- valutazione: esame delle proposte di test del registrante; verifica di conformità dei dossier, valutazione delle sostanze;
- gestione del rischio: autorizzazione; restrizione; classificazione armonizzata”.
 
Rimandando ad altri articoli di PuntoSicuro l’approfondimento dei vari aspetti correlati ai due regolamenti, ci soffermiamo oggi sulla relazione sulla sicurezza chimica (CSR).
 
L’intervento ricorda che, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 98/24/CE (art. 223 D.Lgs. 81/2008), è “effettuata una valutazione della sicurezza chimica ed è compilata una relazione sulla sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette a registrazione in forza del presente capo in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante”.
Attenzione che, come già accennato, tale valutazione del rischio che deriva dagli obblighi del Regolamento REACH “non è sostitutiva di quella che deve essere attuata” ai sensi del Decreto legislativo 81/2008.
 
La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) include dunque anche la valutazione della sicurezza chimica (CSA) che deve contenere:
- “valutazione dei pericoli per la salute umana;
- valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;
- valutazione dei pericoli per l’ambiente;
- valutazione PBT (“Persistent, Bioaccumulative and Toxic”, ndr) e vPvB” (Very Persistent, very Bioaccumulative, ndr).
 
La sostanza deve dunque essere essere valutata ancor prima di arrivare nell’ambiente di lavoro. E “nel caso in cui si identifichi un pericolo (sostanza classificata pericolosa oppure PBT o vPvB), si deve procedere anche con:
- “l’individuazione degli scenari di esposizione e la relativa valutazione dell’esposizione;
- caratterizzazione del rischio”.
E gli scenari di esposizione, valutazione e caratterizzazione dei rischi “tengono conto di tutti gli usi identificati”.
In definitiva la relazione sulla sicurezza chimica “indica le misure di gestione del rischio che devono essere adottate. Tali misure, se del caso, devono essere indicate nelle schede di dati di sicurezza” (SDS). 
 
Senza dimenticare che - come indicato dall’ Helpdesk Reach - l’utilizzatore a valle (DU) - persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (distributori e consumatori non sono utilizzatori a valle) – riguardo a SDS e CSR deve:
- informare il proprio fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora registrata;
- informare il proprio fornitore su un uso non contemplato nella SDS della sostanza registrata;
- intraprendere azioni appropriate quando si riceve una SDS (individuare e mettere in atto misure adeguate per controllare i rischi derivanti dall'uso della particolare sostanza; comunicare al fornitore se le misure di gestione del rischio sono inadeguate o si rendano note nuove informazioni sui pericoli di una sostanza; verificare se gli scenari di esposizione allegati alla SDS coprano l'uso della sostanza e le condizioni d'uso e se l'uso non è coperto informare il fornitore);
- comunicare informazioni riguardanti l'uso sicuro ai propri clienti mediante fornitura della propria SDS;
- preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle se il proprio uso non è coperto dalla SDS fornita.
 
La relazione ricorda poi in particolare che se il DU “utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore”, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno)”. Obbligo che decade se se:
- “si tratta di una sostanza non pericolosa
- si tratta di casi in cui il produttore o importatore non deve eseguire la CSA (esenzioni);
- si usa la sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all'anno;
- se la sostanza è contenuta in un preparato a concentrazione inferiore a limiti definiti;
- si usano misure di gestione del rischio più rigide di quelle raccomandate dal produttore/importatore;
- se l’uso è nell’ambito PPORD (attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, ndr) e il rischio è adeguatamente controllato”.
 
Concludiamo ricordando che, a proposito degli obblighi dei DU, la “ Guida per gli utilizzatori a valle” fornisce suggerimenti per “verificare se gli usi e le condizioni d'uso di una sostanza chimica sono coperti dagli scenari di esposizione delineati dai fornitori con la scheda di sicurezza”. E la guida “fornisce una panoramica dei principali compiti degli utilizzatori a valle per quanto riguarda gli scenari di esposizione in ambito REACH”.  
 
 
“ Le novità in materia di gestione dei prodotti chimici”, a cura di Bruno Marchesini (Chem-Consulting), intervento al convegno “Rischio chimico e amianto: facciamo il punto” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 1.47 MB).
 
 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
 
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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