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RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI: PUBBLICATA LA SEVESO 3

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Industria

19/12/2005

L'obbligo di stesura di un piano di emergenza esterno è esteso anche agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'art.6

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Con il D.Lgs. 238 del 21 settembre 2005, pubblicato in GU il 21 novembre 2005, è stata recepita la direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificando il D.Lgs. 334/99 (detto SEVESOII).

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene modificato, ma vengono introdotte numerose modifiche, sia nell'articolato, sia negli allegati, con la completa sostituzione dell'allegato I. 
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 238/05:

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3
è stato abrogato l'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99, vale a dire il comma che prevedeva l'obbligo per le aziende dell'allegato A, in cui fossero presenti le sostanze in quantità superiori ai valori di soglia dell'allegato B, di presentare la relazione contenente informazioni su processo produttivo, sostanze pericolose presenti, valutazione dei rischi di incidente rilevante, ecc. e la scheda di informazione di cui all'allegato V (sempre del D.Lgs. 334/99).
Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05 (6 dicembre 2005), quindi, le aziende che rientravano nell'articolo 5 comma 3 non sono più da considerare nel campo di applicazione della normativa per le aziende a rischio di incidente rilevante.
L'abrogazione del comma 3 comporta inoltre l'abrogazione dell'allegato B del D.Lgs. 334/99 e la parziale decadenza della DGR 7/18360 della Regione Lombardia per quanto riguarda, appunto, le aziende in art.5 comma 3.
Rimane invece a tutti gli effetti valido il comma 2 dello stesso articolo 5.

MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione è stato ampliato, includendo le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico o deposito dei minerali che richiedono l'impiego delle sostanze pericolose elencate nell'allegato I, nonchè gli impianti di smaltimento degli sterili contenenti le sostanze di cui all'allegato I.

Viene esteso il campo di applicazione per gli esplosivi, includendo le merci classificate in classe 1 dell'ADR.

Sono individuate un maggior numero di sostanze cancerogene ed è stata innalzata la relativa soglia per la detenzione e uso, che passa da 1 Kg a 0.5 tonnellate (colonna 2-art.6 e 7) e 2 tonnellate (colonna 3 - art.8).

Sono stati uniformati i limiti per i prodotti petroliferi (benzine, nafte, cheroseni e gasoli).

Sono state ridotte le soglie di ingresso nella normativa grandi rischi per le sostanze pericolose per l'ambiente e modificate le soglie per il nitrato d'ammonio.

E' stato modificato il metodo di calcolo delle sostanze o preparati presenti in azienda quando le quantità detenute siano inferiori ai limiti di soglia: le somme pesate da utilizzare sono ora 3: quella per le categorie 1 e 2 (sostanze tossiche e molto tossiche); quella per le categorie 9i 9ii (pericolosi per l'ambiente) e quella per le categorie 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (infiammabili, esplosivi e comburenti).

PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
E' prevista l'implementazione della partecipazione dei soggetti interessati al processo di adozione della pianificazione d'emergenza, coinvolgendo anche i lavoratori delle aziende subappaltatrici a lungo termine e la popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani esterni

E' rafforzato il diritto di informazione dei cittadini interessati sulle misure di sicurezza adottate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

ALTRE MODIFICHE
L'obbligo di stesura di un piano di emergenza esterno è esteso anche agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'art.6.

E' previsto l'obbligo di scambio delle informazioni per gli stabilimenti soggetti a possibile "effetto domino".

Sono state introdotte nuove categorie di elementi vulnerabili dei quali tenere conto nell'ambito delle politiche di panificazione territoriale (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative, infrastrutture di trasporto principali, aree sensibili o di interesse nazionale).

ADEMPIMENTI INTRODOTTI E TEMPISTICHE
I gestori degli stabilimenti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 238/05 (6 dicembre 2005) sono assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 devono:

ENTRO TRE MESI(6 MARZO 2006):

- inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 334/99, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6;

- redigono il documento di cui all'articolo 7 (politica di prevenzione degli incidente rilevanti), comma 1, del D.Lgs. 334/99;

- attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 334/99;

- predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 334/99 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11;

ENTRO UN ANNO (6 DICEMBRE 2006):

- inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 334/99;

- trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 334/99 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11 ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.

fonte: AIB


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