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Le operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in forma semplificata

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in forma semplificata

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

28/11/2023

Il decreto n. 119/2023 contenente il regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In attuazione del Testo Unico Ambientale, con un decreto in vigore dal 16 settembre 2023 sono state definite le modalità per l’effettuazione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata.

 

Ricordiamo che il Testo Unico Ambientale definisce come "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

 

Questo regolamento definisce:

  • Le modalità operative ed i requisiti minimi degli operatori;
  • Le dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali necessarie;
  • In merito ai rifiuti trattabili: le quantità massime, la provenienza, i tipi e le loro caratteristiche;
  • Le condizioni specifiche per l’effettuazione della preparazione per il riutilizzo.

 

I rifiuti potenzialmente interessati sono quelli idonei alla preparazione per il loro reimpiego tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. Queste operazioni devono garantire di ottenere prodotti, o loro componenti, conformi al modello originario cioè che abbiano la stessa finalità. caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza.

Nel regolamento vengono inoltre riportate specifiche disposizioni riguardanti la preparazione per il riutilizzo dei RAEE.


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Tipologie e provenienza dei rifiuti trattabili

I rifiuti trattabili sono quelli riportati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, provenienti dai cosiddetti “conferitori”, cioè:

  • Gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
  • Gestori dei centri di raccolta (“stazioni ecologiche”)
  • Gestori dei centri di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori di AEE che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE
  • Produttori di AEE professionali che, individualmente o tramite sistemi collettivi, effettua la raccolta differenziata dei propri rifiuti
  • Distributori che effettuano il deposito preliminare di RAEE
  • Gestori di impianti di trattamento rifiuti
  • Detentori di rifiuti provenienti da utenze non domestiche

 

Sono esclusi dal campo d’applicazione di questo regolamento:

  • Rifiuti non compresi nelle tabelle 1 o 2 dell’allegato 1
  • I rifiuti destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali
  • I rifiuti di prodotti ad uso cosmetico, farmaceutico ed i rifiuti di prodotti fitosanitari
  • Pile, batterie ed accumulatori
  • Pneumatici rientranti nel campo d’applicazione del DM 182/2019
  • RAEE pericolosi e rifiuti contenenti gas lesivi dell’ozono
  • Prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti, quando richiesto, del marchio CE
  • Veicoli fuori uso
  • Rifiuti allo stato liquido o aeriforme
  • Rifiuti radioattivi
  • Rifiuti da articoli pirotecnici

 

Centri di preparazione per il riutilizzo

· Presentazione comunicazione e avvio attività: le attività possono essere avviate 90 giorni la presentazione della comunicazione d’inizio attività, utilizzando il modello di cui all’allegato 2. Nel caso di centri di trattamento di RAEE, l’amministrazione competente deve effettuare una visita preventiva entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione. Alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, riportante:

o   Ubicazione e planimetria del centro

o   Titolo di godimento dell’immobile utilizzato

o   Capacità di trattamento giornaliera ed annuale per singola classe merceologica. Nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 sono riportate le quantità massime impiegabili per poter rientrare nelle procedure semplificate

o   Capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo

o   Capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo

o   Capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalla preparazione per il riutilizzo

o   Operazioni di recupero applicate

o   Autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie, la compatibilità edilizia ed urbanistica del centro, eventuali vincoli paesaggistici / ambientali; rispetto delle norme igienico – sanitarie, di inquinamento acustico ed antincendio

Alla comunicazione va inoltre allegata un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti a carico del gestore dell’impianto, dell’impresa che svolge le attività e del personale utilizzato.

La comunicazione dev’essere rinnovata ogni 5 anni.

I centri che alla data di entrata in vigore del regolamento sono autorizzati ad effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo, continuano ad operare sulla base delle relative autorizzazioni, senza necessità di presentare nessuna comunicazione.

· Struttura: nell’allegato 1 sono riportate le dotazioni tecniche ed infrastrutturali minime

· Modalità gestionali:

o   Schedario: dev’essere tenuto uno schedario (si ritiene in sostituzione del registro di carico e scarico) in cui devono essere riportate le informazioni relative alle operazioni di conferimento, gestione e cessione. Allegate allo schedario vanno riportate copie dei formulari o dei documenti di trasporto RAEE. Lo schedario dev’essere conservato per 5 anni;

o   Messa in riserva: la durata massima della messa in riserva dei rifiuti in ingresso all’impianto prima del loro trattamento è pari ad 1 anno dalla loro ricezione. Le quantità massime stoccabili non possono superare le quantità impiegabili e riportate nell’allegato 1. La messa in riserva rientra nelle procedure semplificate solo se effettuata presso il centro di preparazione per il riutilizzo e rispettando le prescrizioni riportate nel regolamento, diversamente non rispetta la condizioni per poter accedere alla procedura semplificata. È ammesso una sola volta il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo ed impianti autorizzati ad effettuare operazioni R13, ai soli fini della cernita

o   Operazioni di preparazione per il riutilizzo: consistono in almeno una delle seguenti operazioni: controllo, pulizia, smontaggio, riparazione.

· Formazione personale: il personale deve possedere idonea capacità tecnica in relazione alle operazioni alle quali è preposto. A tale scopo, il personale deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali richiesti:

o   Diploma di scuola secondaria superiore, con specializzazione relativa al settore di attività

o   Attestato di qualifica professionale

o   Prestazione lavorativa svolta come dipendente, nel settore di attività, per almeno due anni

 

RAEE

Sono previste specifiche disposizioni per i centri per la preparazione per il riutilizzo di RAEE, che devono basarsi sul capitolo 4 della norma CENELEC EN 50614:2020.

· Modalità gestionali: oltre alle modalità previste per gli altri centri di preparazione, i gestori dei centri per la preparazione di RAEE devono iscriversi in un’apposita sezione dell’elenco degli impianti di trattamento RAEE, istituito dal CDCRAEE ai sensi dell’art.33 co.2 del D.Lgs.49/2014

· Formazione personale: oltre alla formazione prevista per gli altri centri di preparazione, viene richiesto anche un aggiornamento professionale biennale a cura del CDCRAEE, anche in collaborazione con le Associazioni di produttori di AEE


Prodotti / componenti ottenuti

·Caratteristiche: i prodotti / componenti ottenuti devono essere conformi al modello originario, con le stesse finalità per cui sono stati concepiti e medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza

·Etichettatura: i prodotti / componenti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura “Prodotto preparato per il riutilizzo”. I RAEE, o loro componenti, così ottenuti devono riportare un’etichetta con la dicitura “PPRAEE”

·I prodotti / componenti RAEE sono coperti dalla garanzia di conformità pari ad almeno 12 mesi dalla data di acquisto. Se spediti al di fuori dell’UE, il gestore del centro deve rendere disponibili i documenti necessari a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti per le AEE usate. I documenti relativi ai prodotti / componenti esportati al di fuori dell’UE devono essere conservati in un apposito registro


Centri di preparazione già autorizzati al 16/9/2023

I centri di preparazione per il riutilizzo che al 16/9/2023 sono già autorizzati ad effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo continuano ad operare sulla base delle suddette autorizzazioni.

Sixtema Spa

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DECRETO 10 luglio 2023, n. 119 - Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(pdf)




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