Utulizzo mail aziendale da parte di RLS per comunicare con i lavoratori
RLS e uso mail aziendale per rivolgersi ai lavoratori
Categoria: Giurisprudenza, Cassazione. Aperta il 23/03/2025 da Luca Stefani. Messaggi postati: 2.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, vorrei proporre e chiedere se esiste una sentenza e/o cmq una circolare interpretativa di un ente pubblico relativa al fatto che l'rls nell'ambito della sua attribuzione ex artt 37/50 dl 81/08 volta a promuovere tra i lavoratori misure di sicurezza e mitigazione del rischio può usare la mail aziendale, ben considerando che il datore di lavoro ha il dovere di mettergli a disposizione mezzi e luoghi per farlo, nel rispetto di privacy e dati sensibili proprie dell'utilizzo delle norme che regolano l'utilizzo degli account aziendali. I rimandi agli accordi aziendali che evidentemente volessero limitare gli strumenti aziendali messi a disposizione del RLS a mio avviso non possono ritenersi a buona ragione sovraordinati a quanto la legge prevede come fonte di diritto primaria . Un vostro contributo per favore Postato il 23/03/2025 alle 07:16 | |
In risposta al messaggio di Luca Stefani: Buongiorno Luca, allego link che le può essere d'aiuto. L'utilizzo di una mail aziendale è raccomandato per la natura delle informazioni che possono essere trasmesse, compreso dati aziendali riservati.Buongiorno, vorrei proporre e chiedere se esiste una sentenza e/o cmq una circolare interpretativa di un ente pubblico relativa al fatto che l'rls nell'ambito della sua attribuzione ex artt 37/50 dl 81/08 volta a promuovere tra i lavoratori misure di sicurezza e mitigazione del rischio può usare la mail aziendale, ben considerando che il datore di lavoro ha il dovere di mettergli a disposizione mezzi e luoghi per farlo, nel rispetto di privacy e dati sensibili proprie dell'utilizzo delle norme che regolano l'utilizzo degli account aziendali. I rimandi agli accordi aziendali che evidentemente volessero limitare gli strumenti aziendali messi a disposizione del RLS a mio avviso non possono ritenersi a buona ragione sovraordinati a quanto la legge prevede come fonte di diritto primaria . Un vostro contributo per favore Un indirizzo e-mail aziendale con nome e cognome del lavoratore contiene dati personali (art 4 del GDPR), pertanto è raccomandato (vedi linee guida Garante) l’utilizzo di e-mail condivise (ad esempio, RSPP@ente.it, RLS@ente.it, etc.). In questo modo si evita che, nell’utilizzo condiviso, insorgano problemi di riservatezza come, per es. l’utilizzo personale da parte del lavoratore. Tratto da “Linee guida Garante”… In questo quadro è opportuno che: • il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it,ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it); • il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore; (15) • il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l´apertura della posta elettronica. (16)In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l´assenza oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l´amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l´attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati; • in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all´attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l´interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell´attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile; • i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l´eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522 Postato il 23/03/2025 alle 13:58 |
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