Sicurezza per i lavoratori a termine

Categoria: Lavoratori. Aperta il 19/09/2017 da Giovanna Galimberti. Messaggi postati: 2.

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AutoreMessaggio
Dopo tutte le novità normative e il Jobs Act, quali sono le tutele per lavoratori a termine?

Postato il 19/09/2017 alle 15:22

Immagine di profilo di Federica Gozzini (fg)

Federica Gozzini
(fg)

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2,5 

In risposta al messaggio di Giovanna Galimberti:
Dopo tutte le novità normative e il Jobs Act, quali sono le tutele per lavoratori a termine?
Una risposta su questo delicato tema si può trovare nell’articolo di PuntoSicuro “Il lavoro flessibile e il ruolo del rappresentante dei lavoratori” che riporta una relazione di Chiara Lazzari (Prof. a contratto di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo).

La relazione indica che riguardo al lavoro a termine si conferma (art. 20, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 81/2015), così come per la somministrazione di lavoro ed il lavoro intermittente “il divieto di stipulazione del contratto a tempo determinato con riferimento a quei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. […]
Tuttavia si segnala la mancata riproposizione di “quanto disposto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 (‘il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro’)”. E dal punto di vista sostanziale – continua la relatrice - merita ricordare “come l’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo, tra l’altro, ai rischi riferiti alle mansioni (comma 1, lett. b)”. E in ogni caso, l’art. 28, comma 2, lett. f, dispone che il documento di valutazione dei rischi contenga “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento”.

Può leggere l'intero articolo qui:
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-C-73/il-lavoro-flessibile-il-ruolo-del-rappresentante-dei-lavoratori-AR-16430/

Postato il 22/09/2017 alle 10:00


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