sedia da evacuazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione. Aperta il 01/10/2018 da Maddalena Virdis. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
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Maddalena Virdis
(milfa)

Voto utente:
3,0 

Salve a tutti,
in azienda è presente un disabile motorio che ha grosse difficoltà a deambulare anche se ancora non è in sedia a rotelle. Durante una evacuazione, essendo al primo piano, dovrebbe usare le scale ma ha troppe difficoltà e siamo costretti a lasciarlo su in un posto calmo. Secondo voi abbiamo l'obbligo come azienda di acquistare una sedia da evacuazione?
Grazie.

Postato il 01/10/2018 alle 15:34

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Bruno Molino
(bmolino)

Voto utente:
1,3 

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro, con specifico riferimento all'assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta/limitata, che sia presente o meno un piano di emergenza/evacuazione (v. dopo).

L'obbligo per l'azienda è :

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
* messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
* pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio : specifiche misure per assistere le persone disabili.
* addestrare alcuni lavoratori, fisicamente idonei, al trasporto delle persone disabili (solitamente gli addetti di primo soccorso)

Ti ricordo che per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio!

Ciò detto, non è ammissibile che l'evacuazione venga effettuata da tutti i dipendenti tranne un disabile, è dovere del DL operare affinché tutti i presenti siano evacuati (anche gli eventuali ospiti, ai quali è possibile fornire copia del piano di evacuazione se presente) ed occorre che alcuni addetti siano addestrati all'evacuazione per il disabile. Come metodologia, fermo restando che la conformazione dell'azienda deve rispecchiare il titolo II, capo I art. 63 dell'81/08, è possibile utilizzare una sedia scendi scale di emergenza da utilizzare in caso di evacuazione per il soccorso e il trasporto di disabili, nonché di feriti e persone sotto shock.

Riferimenti DM 10/3/1998 ed ovviamente TU 81/2008 (allegato VIII).

Postato il 02/10/2018 alle 08:54

Immagine di profilo di Maddalena Virdis (milfa)

Maddalena Virdis
(milfa)

Voto utente:
3,0 

In risposta al messaggio di Bruno Molino:
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro, con specifico riferimento all'assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta/limitata, che sia presente o meno un piano di emergenza/evacuazione (v. dopo).

L'obbligo per l'azienda è :

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
* messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
* pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio : specifiche misure per assistere le persone disabili.
* addestrare alcuni lavoratori, fisicamente idonei, al trasporto delle persone disabili (solitamente gli addetti di primo soccorso)

Ti ricordo che per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio!

Ciò detto, non è ammissibile che l'evacuazione venga effettuata da tutti i dipendenti tranne un disabile, è dovere del DL operare affinché tutti i presenti siano evacuati (anche gli eventuali ospiti, ai quali è possibile fornire copia del piano di evacuazione se presente) ed occorre che alcuni addetti siano addestrati all'evacuazione per il disabile. Come metodologia, fermo restando che la conformazione dell'azienda deve rispecchiare il titolo II, capo I art. 63 dell'81/08, è possibile utilizzare una sedia scendi scale di emergenza da utilizzare in caso di evacuazione per il soccorso e il trasporto di disabili, nonché di feriti e persone sotto shock.

Riferimenti DM 10/3/1998 ed ovviamente TU 81/2008 (allegato VIII).
Grazie della tua risposta, Ovviamente anche io ho letto le prescrizioni normative a carico del DL. Il problema è ovviamente che una sedia da evacuazione costa parecchio ed ora non è una spesa prioritaria, a meno dell'esistenza esplicita di una obbligatorietà.
Di sicuro invece il DL chiederebbe di spostare il disabile al piano terra, ma questa persona si troverebbe a lavorare da solo e isolato dal suo team di lavoro, situazione che gli creerebbe ulteriori disagi, che vorrei evitargli. Per questo chiedevo aiuto e informazioni qui.

Postato il 11/10/2018 alle 15:13


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