Redigere POS per azienda che effettua nolo a caldo
Un'impresa ha noleggiato un mezzo per l'aspirazione con un solo operatore, gli addetti per l'aspirazione saranno messi a disposizione dalla ditta esecutrice, la ditta che noleggia l'aspirazione deve redigere il POS?
Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 15/07/2025 da Operatore Aspirazione. Messaggi postati: 2.
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| Un'impresa ha noleggiato un mezzo per l'aspirazione con un solo operatore, gli addetti per l'aspirazione saranno messi a disposizione dalla ditta esecutrice, la ditta che noleggia l'aspirazione deve redigere il POS? Postato il 15/07/2025 alle 11:55 | |
| Domanda che apre due visioni: quella un po' semplicistica di chi crede che nel più ci stia anche il meno e che quindi pretenderà il POS e quelli che pensano che la lavorazione sia unica e quindi la valutazione del rischio ricada totalmente sulla ditta esecutrice (che però dovrà scambiare le informazioni con la ditta noleggiatrice al fine di valutare anche quei rischi apportati dal mezzo a nolo) Personalmente credo che la seconda versione sia quella più corretta per i seguenti fattori (principali ma non esaustivi per la brevità della risposta): 1. la ditta che noleggia a caldo non esegue una lavorazione in piena autonomia e quindi non è una ditta esecutrice come definito nel D.Lgs 81/08 Articolo 89 – Definizioni i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; 2. a mio parere la posizione del conducente (sempre che non manovri il tubo dell’aspirazione) si trova in una posizione subordinata rispetto al datore di lavoro della ditta esecutrice principale dovendo solo seguire le indicazioni di quest’ultimo; quindi la posizione di garanzia (per la specifica lavorazione) viene ricoperta dal datore di lavoro della ditta esecutrice e non da quella noleggiatrice. 3. La situazione non è molto diversa dalla fornitura del calcestruzzo che non richiede la redazione del POS (escluso il pensiero di qualche sporadico collega appartenente alla prima visione) Si richiama: • DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 • Direzione Generale per l’Attività Ispettiva Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica Lettera circolare del 10/02/2016 prot. 2597 • Direzione centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro Lettera circolare del 11/08/2020 prot. 1753 • Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2018, n. 31640 - Caduta dal tetto e mancanza del P.O.S. Lavori in subappalto “Sbaglia il Giudice d'appello a definire la ditta I.C. esecutrice, poiché ad essa era stato unicamente chiesto, dal E.D.E., di fornire una gru ed un gruista per sollevare dei pannelli su un tetto. Non di sub-appalto si trattava quanto del c.d. nolo a caldo. In quest'ultima ipotesi, al I.C. non spettava di redigere alcun POS. La responsabilità dell'accaduto deve quindi addebitarsi non al datore di lavoro della ditta che ha fornito «a caldo» l'attrezzatura ma al titolare dell'impresa che l'ha presa a nolo” • Cassazione Penale, Sez. 3, 8 gennaio 2025, n. 536 Postato il 15/07/2025 alle 14:09 |
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