Qualificazione figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 26/09/2019 da Ilaria Bernardo. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
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Ilaria Bernardo
(ilaria4)

Voto utente:
n.d. 
Buongiorno, sto frequentando un corso di formazione per formatori in ambito sicurezza di 24h in modo da rientrare nel criterio 2 del Decreto del 6 marzo 2013. Non mi è ben chiaro però quali sono lauree coerenti con le materie oggetto della docenza, quali vengono considerate tali?

Postato il 26/09/2019 alle 13:43

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MARIO CANTONE
(marcanto)

Voto utente:
2,6 

Chi la dura la vince !
Domanda interessante, ma la risposta non è affatto semplice.
Preliminarmente ci si dovrebbe chiedere: il Decreto 06/03/2013 quali figure consente di formare ?
Ossia il docente abilitato quali soggetti potrà formare ?

A questa domanda ha risposto, addirittura, un interpello nel 2015, che asserisce:
il richiamato decreto abilita i docenti per i corsi di formazione per
1) Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del SPP
2) Lavoratori
3) Dirigenti
4) Preposti
quindi il Decreto 06/03/2013 definisce i criteri di qualificazione delle figure formative idonee a formare i precedenti quattro soggetti.
Quindi la risposta alla domanda iniziale è insita nelle discipline di insegnamento da fornire alla indicate 4 figure.
Per fare un esempio - La formazione del datore di lavoro prevede un Modulo normativo giuridico, si presume che il docente per tale modulo possa essere un laureato giurisprudenza.
Mentre per il Modulo "TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi" è presumibile che il docente possa essere un laureato in Ingegnerie e Architettura.

Poi dipende dipende anche dall'ambito lavorativo a cui afferisce il datore di lavoro:
Un conto è un cantiere edile, mentre altro conto è un azienda metalmeccanica etcc.

Continuando con altro esempio - se la formazione prevede nozioni di igiene, allora si presume che il docente possa essere un laureato in medicina o in biologia.
etcc, etcc
In altre parole il tutto è funzione delle discipline di insegnamento, nonché dagli ambienti lavorativi a cui afferiscono le 4 indicate figure precedenti.

Il Decreto 06/03/2013 sotto questo aspetto è suscettibile di varie interpretazioni, quella precedente ne è la mia .......una delle tanti possibili.

Postato il 27/09/2019 alle 19:11

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SIMONE LARGHI
(larsim)

Voto utente:
3,8 

Homo homini lupus
il decreto formatori è pasticciato, le argomentazioni del collega che mi precede van più che bene.
aggiungo solo due cose:
- dopo il 2015, l'accordo SR 2016 (altra fonte pasticciata) riporta nell'allegato V anche per i corsi RLS e CSP/CSE il requisito dell'abilitazione come formatori ex decreto 2013
- sono curioso... stai frequentando ora il corso.. hai provato a porre la stessa domanda a chi sta organizzando il corso?
Simone

Postato il 30/09/2019 alle 12:24


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