Manutenzioni straordinarie su aerogeneratori e applicabilità disposizioni di cui al titolo IV del DLgs 81/08

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 06/09/2018 da Vincenzo Iapello. Messaggi postati: 1.

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Vincenzo Iapello
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Buon pomeriggio, colgo l'occasione di questo primo posto per porgere i saluti a tutti i membri del forum.

Il quesito riguarda un’azienda operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.
Come noto un impianto eolico è costituito da un certo numero di aerogeneratori che si sviluppano con un’altezza variabile principalmente con la potenza nominale della macchina, quelli di nostra competenza variano da 50 a 100 m. Alla sommità di ogni aerogeneratore è posta la navicella (o gondola) ove sono installati i componenti principali, quali il generatore, il moltiplicatore di giri (gearbox), le pale e altre apparecchiature, tutti caratterizzati da dimensioni e masse importanti.

Per comprendere meglio la tecnologia può essere fatta la seguente distinzione in merito alla struttura di un aerogeneratore.
Parti strutturali: torre (fondazione annessa), navicella (gondola), componenti del rotore (insieme delle tre pale disposte a 120° o una singola pala), ovvero gli elementi di supporto ai componenti che generano energia elettrica.
Equipaggiamento dedicato alla generazione: generatore elettrico, moltiplicatore di giri, alberi e altri componenti annessi.

Molto spesso la sostituzione di componenti, che siano questi strutturali o meno, richiede l’ausilio di grosse gru, PLE, trasporti eccezionali. In occasione di queste determinate attività nel luogo di lavoro potrebbero essere presenti diverse Imprese che operano contemporaneamente per la buona riuscita dell’attività manutentiva.

Il quesito che vorremo porvi è una chiave interpretativa sull’applicabilità o meno delle disposizioni del titolo IV del DLgs 81/08, in quanto abbiamo constatato negli anni molta disomogeneità di pensiero tra le diverse società di O&M. Il punto è se lecito considerare sempre le attività manutentive di sostituzione di grossi componenti ricadenti nell’elenco di cui all’allegato X del DLgs 81/08, ovvero come lavori di ingegneria civile oppure optare per una discriminazione basata sulle parti strutturali e sull'equipaggiamento. Nel comma 1 del suddetto allegato si parla infatti di “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali […]”.
Come si può intuire, l’applicabilità delle disposizioni del titolo IV del DLgs 81/08 ha riflessi organizzativi e gestionali, principalmente perché potrebbe essere necessario l’inserimento di figure aventi determinati requisiti professionali.

In attesa di un vostro autorevole riscontro, vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti...

Postato il 06/09/2018 alle 17:25


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