LAVORI NON RICADENTI IN ALLEGATO X e SUBAPPALTO

Discussione su applicazione Titolo IV per Lavori non ricadenti nell'allegato X 81/08

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 17/02/2026 da Daniele Mugnai. Messaggi postati: 2.

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Daniele Mugnai
(dmgn3395)

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n.d. 
Buonasera,
Avrei una questione per la gestione di lavori NON ricadenti nell'ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE ovvero lavori meramente impiantisci che non comprendono lavori edili.
Per la gestione della sicurezza di tali attività, il committente redige il DUVRI che trasmette all'impresa affidataria la quale trasmette un DVR mirato per queste attività.
Qualora l'impresa affidataria ricorra al subappalto come si procede? Dal momento che è prevista la presenza di più imprese il Rdl dovrà ricorrere alla nomina di un CSP/CSE?
Non essendo un lavoro ricadenti nell'ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE non è da considerarsi un attività di CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE che quindi non trova applicazione l'art.90.
Grazie per le risposte

Postato il 17/02/2026 alle 15:22

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Luca Urbani
(Luca Urbani)

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n.d. 
In risposta al messaggio di Daniele Mugnai:
Buonasera,
Avrei una questione per la gestione di lavori NON ricadenti nell'ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE ovvero lavori meramente impiantisci che non comprendono lavori edili.
Per la gestione della sicurezza di tali attività, il committente redige il DUVRI che trasmette all'impresa affidataria la quale trasmette un DVR mirato per queste attività.
Qualora l'impresa affidataria ricorra al subappalto come si procede? Dal momento che è prevista la presenza di più imprese il Rdl dovrà ricorrere alla nomina di un CSP/CSE?
Non essendo un lavoro ricadenti nell'ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE non è da considerarsi un attività di CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE che quindi non trova applicazione l'art.90.
Grazie per le risposte
A mio avviso, sì: se l’attività è davvero estranea all’Allegato X, il tuo ragionamento di base è corretto: non si entra nel Titolo IV, quindi la mera presenza di più imprese non fa scattare da sola l’obbligo di nomina di CSP/CSE. Il discrimine non è “quante imprese ci sono”, ma se si stanno eseguendo lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X; l’art. 89 definisce infatti il “cantiere temporaneo o mobile” proprio come il luogo in cui si effettuano quei lavori.

Però farei una cautela importante: “lavori meramente impiantistici” non basta, da solo, a escludere sempre il Titolo IV. La qualificazione va fatta in concreto, guardando all’oggetto reale dell’intervento. Nel materiale che hai caricato è richiamato anche un orientamento interpretativo utile: l’applicazione del Titolo IV dipende dal fatto che le attività siano finalizzate alla realizzazione/manutenzione di un’“opera fissa, permanente o temporanea” o al montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati usati per lavori edili o di ingegneria civile; quindi la verifica non va fatta per etichetta commerciale dell’appalto, ma per natura sostanziale dell’opera e del contesto esecutivo.

Se, all’esito di questa verifica, restate fuori dall’Allegato X, allora il perimetro è quello del Titolo I, con applicazione dell’art. 26: il committente/promotore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale, fornire informazioni sui rischi specifici del luogo, promuovere cooperazione e coordinamento e, quando ricorre, elaborare il DUVRI per i rischi da interferenza. La presenza di subappalto non trasforma di per sé l’intervento in “cantiere” ai sensi del Titolo IV; piuttosto, impone di aggiornare il coordinamento ex art. 26 rispetto al nuovo assetto esecutivo.

Quindi, nel caso che descrivi, il flusso corretto è normalmente questo:

committente: aggiorna la valutazione interferenziale e il DUVRI tenendo conto anche del subappaltatore, oppure formalizza le ragioni per cui il DUVRI non è richiesto ma restano comunque gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento;
impresa affidataria: non si limita a “trasmettere un DVR mirato”, ma deve cooperare al coordinamento e far sì che anche il subappaltatore riceva e rispetti le prescrizioni interferenziali del committente;
subappaltatore: deve essere assoggettato a verifica di idoneità tecnico-professionale e inserito nel sistema di coordinamento e informazione sui rischi presenti nel sito.

Sul punto specifico della documentazione, farei una precisazione tecnica: parlare di “DVR mirato per queste attività” non è la formula più pulita. Il DVR resta il documento aziendale del datore di lavoro; in appalto, per il Titolo I, il documento “di sistema” è il DUVRI del committente, mentre l’impresa e l’eventuale subappaltatore mettono a disposizione la propria valutazione dei rischi e le proprie procedure operative, ma il fulcro del coordinamento rimane l’art. 26. Se invece foste in Titolo IV, la logica documentale cambierebbe e si passerebbe a PSC/POS/CSE.

Postato il 27/03/2026 alle 19:43


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