Formazione preposti
Formazione preposti
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 15/09/2022 da Giulio Ciotti. Messaggi postati: 4.
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Autore | Messaggio |
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Buonasera, mi interesserebbe sapere se la formazione del CSP/E potrebbe essere sufficiente per essere nominato Preposto. Grazie. Postato il 15/09/2022 alle 17:03 | |
Buon giorno Giulio, credo tu intenda sapere se la formazione base per CSE delle 120 ore possa valere anche come formazione base per preposto. La risposta è SI, se il corso è stato frequentato in base all'art 98 del DLgs 81/2008. L'equivalenza (non vale però chiaramente il contrario) la trovi alla pag. 28 dell'ACSR 07/07/2016. Simone Postato il 16/09/2022 alle 09:15 | |
LEGGE 215/21 Obbligo di ADDESTRAMENTO da PERSONA ESPERTA e sul luogo di lavoro Io penso che la “PERSONA ESPERTA” che può svolgere l'addestramento all'utilizzo di un'attrezzatura o nell’esecuzione di un’operazione a rischio, è preferibile che sia il PREPOSTO. Le mie modeste considerazioni sono : Il Preposto è sempre presente sul luogo di lavoro e a contatto con la propria squadra. Altre “persone esperte” difficilmente potrebbero garantire analoga disponibilità in campo. Inoltre, quanti e quali potrebbero essere, al di fuori del Preposto, altre “persone esperte” in grado di fare l’addestramento (sempre in campo) sulle procedure di lavoro (comprese le esercitazioni pratiche)? Infine, se il Preposto è ritenuto non abbastanza “preparato” o “attrezzato” e quindi non in grado di fare un adeguato addestramento, COME può svolgere un’efficacia SORVEGLIANZA sui COMPORTAMENTI dei Lavoratori a lui assegnati e come potrà poi individuare i comportamenti non conformi e dare le opportune ISTRUZIONI DI CORREZIONE? Dunque, il PREPOSTO è il mio CANDIDATO al ruolo di “persona esperta”. Ma deve essere a sua volta “addestrato” su come fare ed essere DOTATO di ADEGUATI STRUMENTI (meglio se digitalizzati) per svolgere facilmente, efficacemente, e in modo tracciato i suoi compiti, senza intralci significativi alla sua normale attività quotidiana. A questo deve pensare il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP. Per contatti o una prima consultazione: LinkedIn: Sergio Misuri s.misuri@tprisma.com www.appsicurezza.it Postato il 02/10/2022 alle 14:27 | |
In risposta al messaggio di Sergio Misuri: Alla ricerca di un partner per l'investimento di capitale finanziario in attività redditizie nel tuo paese.LEGGE 215/21 Obbligo di ADDESTRAMENTO da PERSONA ESPERTA e sul luogo di lavoro Io penso che la “PERSONA ESPERTA” che può svolgere l'addestramento all'utilizzo di un'attrezzatura o nell’esecuzione di un’operazione a rischio, è preferibile che sia il PREPOSTO. Le mie modeste considerazioni sono : Il Preposto è sempre presente sul luogo di lavoro e a contatto con la propria squadra. Altre “persone esperte” difficilmente potrebbero garantire analoga disponibilità in campo. Inoltre, quanti e quali potrebbero essere, al di fuori del Preposto, altre “persone esperte” in grado di fare l’addestramento (sempre in campo) sulle procedure di lavoro (comprese le esercitazioni pratiche)? Infine, se il Preposto è ritenuto non abbastanza “preparato” o “attrezzato” e quindi non in grado di fare un adeguato addestramento, COME può svolgere un’efficacia SORVEGLIANZA sui COMPORTAMENTI dei Lavoratori a lui assegnati e come potrà poi individuare i comportamenti non conformi e dare le opportune ISTRUZIONI DI CORREZIONE? Dunque, il PREPOSTO è il mio CANDIDATO al ruolo di “persona esperta”. Ma deve essere a sua volta “addestrato” su come fare ed essere DOTATO di ADEGUATI STRUMENTI (meglio se digitalizzati) per svolgere facilmente, efficacemente, e in modo tracciato i suoi compiti, senza intralci significativi alla sua normale attività quotidiana. A questo deve pensare il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP. Per contatti o una prima consultazione: LinkedIn: Sergio Misuri s.misuri@tprisma.com www.appsicurezza.it E-mail: schnetzlerbertil57@gmail.com Postato il 09/10/2022 alle 16:57 |
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