Formazione lavoratore scaduta
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 14/11/2018 da Alessandro De Luca. Messaggi postati: 3.
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Autore | Messaggio |
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Un neo assunto ha prodotto attestato di avvenuta formazione ai sensi della 81. Tale attestato data maggio 2013, quindi a maggio 2018, non avendo svolto aggiornamenti nel periodo secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni di Dicembre 2011, la suddetta formazione è scaduta. Si rende necessario un nuovo svolgimento per intero ? Postato il 14/11/2018 alle 14:39 | |
In risposta al messaggio di Alessandro De Luca: Se si parla di attestato di formazione specifica (12 ore) e generale (4 ore) sui rischi negli ambienti di lavoro, allora serve che il lavoratore effettui un corso di aggiornamento della durata di 6 ore totali riguardo la sola formazione specifica. Per ciò che concerne la formazione generale basta aver svolto la formazione una volta ed è apposto.Un neo assunto ha prodotto attestato di avvenuta formazione ai sensi della 81. Tale attestato data maggio 2013, quindi a maggio 2018, non avendo svolto aggiornamenti nel periodo secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni di Dicembre 2011, la suddetta formazione è scaduta. Si rende necessario un nuovo svolgimento per intero ? Sono entrato nel mondo della sicurezza appena da maggio, quindi non prendere per oro colato quanto ti ho detto. Io, però, quando verifico i requisiti tecnico-professionali dei lavoratori mi baso su questo. Magari aspettiamo risposte da gente con maggiore esperienza per avere conferma! Postato il 14/11/2018 alle 14:59 | |
E' corretto ...è corretto, anche se non ricordo il numero ore. La scadenza dei termini dell'aggiornamento non produce l'effetto del decadimento della formazione iniziale, solo non si è più adeguati per quella specifica lavorazione/rischi sin tanto non si produce un nuovo aggiornamento e solo quello. Quindi basta effettuare il solo aggiornamento. Postato il 15/11/2018 alle 19:02 |
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