Formazione: erogare ex novo o no?

Formazione obbligatoria SSL lavoratori - Formazione precedente a accordo del 2011

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 30/05/2018 da Patrizia GC. Messaggi postati: 4.

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AutoreMessaggio
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Patrizia GC
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Buongiorno,
l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva che, a partire dal 2012 la formazione obbligatoria sulla sicurezza fosse da erogare ai lavoratori in due moduli distinti, in considerazione anche del profilo di rischio. Per quanto riguarda la formazione precedente rispetto a tale accordo e rispetto al D.Lgs.81/08, in che misura questa è da tenere in considerazione e può essere ritenuta valida al punto da non erogare i moduli di cui sopra, ma solo aggiornamenti? Grazie per la vostra collaborazione

Postato il 30/05/2018 alle 17:35

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Paolo C
(Paolo_C)

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2,3 

In risposta al messaggio di Patrizia GC:
Buongiorno,
l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva che, a partire dal 2012 la formazione obbligatoria sulla sicurezza fosse da erogare ai lavoratori in due moduli distinti, in considerazione anche del profilo di rischio. Per quanto riguarda la formazione precedente rispetto a tale accordo e rispetto al D.Lgs.81/08, in che misura questa è da tenere in considerazione e può essere ritenuta valida al punto da non erogare i moduli di cui sopra, ma solo aggiornamenti? Grazie per la vostra collaborazione
Valgono quei corsi di formazione pregressa per i quali esiste una documentazione che dimostri che, alla data di entrata in vigore degli accordi, i corsi fossero già stati progettati e
pianificati. Ad titolo d'esempio:
una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata a istituzioni pubbliche o private, come Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo
Sociale Europeo, Inail;
la partecipazione ad un bando;
un programma puntuale che risulti da un accordo collettivo;
un verbale di riunione periodica.
Per me è stato più semplice tirare una riga sopra al pregresso e ripartire da zero.

Postato il 30/05/2018 alle 19:43

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Domenico Palumbo
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In risposta al messaggio di Paolo C:
Valgono quei corsi di formazione pregressa per i quali esiste una documentazione che dimostri che, alla data di entrata in vigore degli accordi, i corsi fossero già stati progettati e
pianificati. Ad titolo d'esempio:
una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata a istituzioni pubbliche o private, come Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo
Sociale Europeo, Inail;
la partecipazione ad un bando;
un programma puntuale che risulti da un accordo collettivo;
un verbale di riunione periodica.
Per me è stato più semplice tirare una riga sopra al pregresso e ripartire da zero.
Sono d'accordo con la formazione pregressa e aggiungo anche sovrapposizione degli argomenti in parte o uguale. Decreto "del fare" 2013.

Postato il 30/05/2018 alle 22:15

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Patrizia GC
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In risposta al messaggio di Domenico Palumbo:
Sono d'accordo con la formazione pregressa e aggiungo anche sovrapposizione degli argomenti in parte o uguale. Decreto "del fare" 2013.
Grazie Domenico, grazie ad entrambi. Continua a non essermi chiaro se la formazione fatta anteriormente ( es. 626/94) possa ritenersi valida ed in che misura. Domenico, per quanto riguarda la sovrapposizione degli argomenti potresti spiegarmi più nel dettaglio a cosa/chi si riferisce?

Postato il 30/05/2018 alle 23:10


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