DUVRI - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Obbligo del duvri in caso di appalti di servizi di manutenzione del verde pubblico (tappeti erbosi e alberature) e conseguente responsabilità del direttore dell'esecuzione del contratto
Categoria: Rischi interferenziali e DUVRI. Aperta il 20/10/2016 da massimo morelli. Messaggi postati: 3.
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Autore | Messaggio |
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Qualche dubbio nel caso di appalti sul verde pubblico ad una sola ditta. E' necessario il Duvri anche se le operazioni vengono eseguite in parchi pubblici e su strada (considerata la fruizione pubblica dei luoghi). Nel caso di non necessità del Duvri il direttore dell'esecuzione che comunque sovrintende ai lavori di sfalcio, abbattimenti e potature di alberi, ecc. è responsabile in caso di incidenti al personale della ditta affidataria dei lavori. Per quelli che avranno voglia di rispondere, li rigrazio anticipatamente. ciao massimo Postato il 20/10/2016 alle 13:48 | |
In risposta al messaggio di massimo morelli: Secondo me il DUVRI non è necessario in quanto non c'è rischio di interferenza pericolosa così come è definita all'art. 26 d.lgs 81/2008 . La casistica descritta la inquadrerei nella tipologia dei cantieri temporanei mobili ( titolo IVA d.lgs 81/2008) e richiederei a impresa appaltatrice il POS.. Qualche dubbio nel caso di appalti sul verde pubblico ad una sola ditta. E' necessario il Duvri anche se le operazioni vengono eseguite in parchi pubblici e su strada (considerata la fruizione pubblica dei luoghi). Nel caso di non necessità del Duvri il direttore dell'esecuzione che comunque sovrintende ai lavori di sfalcio, abbattimenti e potature di alberi, ecc. è responsabile in caso di incidenti al personale della ditta affidataria dei lavori. Per quelli che avranno voglia di rispondere, li rigrazio anticipatamente. ciao massimo Postato il 20/10/2016 alle 14:11 | |
In risposta al messaggio di Michele Pasciuti: La ringrazio per la celerità nella risposta. Il pos lo chiedo già prima dell'esecuzione dei lavori. Inserisco anche nel capitolato il riferimento della non necessità del duvri con i riferimenti all'art. 26 e allegati e inserisco nel capitolato d'appalto che comunque viene operata la sorveglianza ecc. da parte della stazione appaltante. Forse è questo ultimo riferimento...che è meglio non inserire per non incorrere in qualche responsabilità....parlo sempre come direttore dell'esecuzione...dato che il responsabile del procedimento è altro collega...Secondo me il DUVRI non è necessario in quanto non c'è rischio di interferenza pericolosa così come è definita all'art. 26 d.lgs 81/2008 . La casistica descritta la inquadrerei nella tipologia dei cantieri temporanei mobili ( titolo IVA d.lgs 81/2008) e richiederei a impresa appaltatrice il POS.. grazie ancora per la risposta. massimo Postato il 20/10/2016 alle 14:30 |
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