Criteri formatore

Documentazione per dimostrare attività professionale

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 10/02/2023 da Laura L. Messaggi postati: 4.

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AutoreMessaggio
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Laura L
(mik)

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n.d. 
Buongiorno a tutti,
premesso che nell'interpello n. 21/2014, in merito al possesso dei requisiti del formatore, viene indicato che "il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo alla scopo, e quindi mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettera di incarico,....) finalizzata ad attestare l'effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sono a richiedere se la documentazione in mio possesso può considerarsi idoena.
Nel 2016 ho aperto partita iva come libera professionista (codice ateco consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro) ed ho iniziato a collaborare con uno studio tecnico ed una società che svolgevano attività di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro nonché incarichi di RSPP. Per conto di tali attività ho effettuato diverse consulenze e redatto documenti. Ad attestare tale esperienza ho fatture mensili con oggetto "consulenza in materie di salute e sicurezza" per almeno 18 mesi, i cud ricevuti sia dallo studio che dalla società e una dichiarazione del titolare che attesta la mia attività svolta per loro (aggiungo anche tutta la corrispondenza via mail) . Leggendo l'interpello mi pare di poter dimostrare l'esperienza ma vorrei anche un parere da qualcuno di più esperto.
Grazie a tutti

Postato il 10/02/2023 alle 21:16

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Fausto Oggionni
(Faust)

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4,0 

In risposta al messaggio di Laura L:
Buongiorno a tutti,
premesso che nell'interpello n. 21/2014, in merito al possesso dei requisiti del formatore, viene indicato che "il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo alla scopo, e quindi mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettera di incarico,....) finalizzata ad attestare l'effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro", sono a richiedere se la documentazione in mio possesso può considerarsi idoena.
Nel 2016 ho aperto partita iva come libera professionista (codice ateco consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro) ed ho iniziato a collaborare con uno studio tecnico ed una società che svolgevano attività di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro nonché incarichi di RSPP. Per conto di tali attività ho effettuato diverse consulenze e redatto documenti. Ad attestare tale esperienza ho fatture mensili con oggetto "consulenza in materie di salute e sicurezza" per almeno 18 mesi, i cud ricevuti sia dallo studio che dalla società e una dichiarazione del titolare che attesta la mia attività svolta per loro (aggiungo anche tutta la corrispondenza via mail) . Leggendo l'interpello mi pare di poter dimostrare l'esperienza ma vorrei anche un parere da qualcuno di più esperto.
Grazie a tutti
Buongiorno Laura, provo a rispondere sempre che io non abbia frainteso il testo del quesito!
Credo che sia l'Interpello citato che le altre fonti di riferimento chiedono al soggetto formatore che "dovrà dimostrare", inoltre il dimostrare si collega all' "area tematica di docenza", aree tematiche chiarite nello StatoRegioni, vi sono altri interpelli in merito al quesito di cui trova in PuntoSicuro del 20/12/2017.
Premesso questo ritengo sia necessario dimostrare l'attività con della documentazione che provi sia gli ambiti (ATECO) piuttosto che l'oggetto dell'attività (DVR/verbali corsi dove si compare come docente/sistemi/incarico come RSPP, etc) in modo inequivocabile; ovvero suppongo che della documentazione puramente contrattuale (o della corrispondenza) non sia sufficiente a dimostrare la conoscenza della materia al fine di qualificare il docente.
Ovviamente non metto in dubbio la Sua esperienza, semplicemente ad un controllo verrà chiesto di "dimostrare" l'esperienza, questo si evince nell'ultimo periodo a pag. 3 "qualunque mezzo atto allo scopo (del dimostrare) ... qualsiasi documentazione ... attestare l'effettivo esercizio". Inoltre è necessario dimostrare la "continuità" dell'attività nel tempo (l'Interpello cita "non episodica").
In sintesi ritengo che se Lei non sia in grado di dimostrare con della documentazione probante connessione diretta tra l'attività relativa alla Sicurezza sul Lavoro e gli obblighi normativi richiesti in primis dal 81/08, quindi correlazione diretta tra normativa>argomento>applicazione, dovrà sostenere il corso previsto dallo stesso 06/03/2013 e dall'Accordo Stato Regioni.
L'esempio pratico lo fornisco con la mia esperienza, mi occupo di sicurezza dal 1984 (vecchietto...) all'entrata in vigore del decreto un ispettore ATS mi chiese di come avrei dimostrato la possibilità di esser docente tramite atti formali, la disponibilità di incarichi come RSPP dall'entrata in vigore del 626, e la mia firma su documenti precedenti, compresi verbali di formazione, è stata ritenuta sufficiente.
Quindi raccolga tutto quanto possa dimostrare in modo inequivocabile il collegamento tra le attività svolte e la sicurezza dove Lei sia attore principale attivo (posto comunque che la contrattualistica che citava potrebbe anche essere ritenuta esimente da chi poi è chiamato alla verifica).
In questi 35 anni, diciamo 10 dal decreto, nessuno mi ha mai chiesto nulla, ma è necessario raccogliere la documentazione per dimostrare, in primis al cliente, che si hanno i titoli per poter esercitare tale attività, diviene anche una questione deontologica non solo di mera applicazione della legge.
Buon lavoro,
Faust

Postato il 11/02/2023 alle 07:51

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Mauro Queirolo
(safety for life)

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2,4 

Buonasera a tutti. In un paio di corsi di formazione per Addetto antincendio (Rischio Basso e Medio), già programmati prima dell'entrata in vigore del D.M. 02.09.2021, il docente della parte pratica (pur avendo esperienza in materia ed avendo fatto parecchi corsi di cui all'ex-D.M. 10.03.1998) può essere ancora, sino al 04.04.2023, chi non è ancora in possesso del tutto dei requisiti richiesti dal D.M. in parola? Grazie.

Postato il 16/03/2023 alle 22:53

Immagine di profilo di Mauro Queirolo (safety for life)

Mauro Queirolo
(safety for life)

Voto utente:
2,4 

In risposta al messaggio di Mauro Queirolo:
Buonasera a tutti. In un paio di corsi di formazione per Addetto antincendio (Rischio Basso e Medio), già programmati prima dell'entrata in vigore del D.M. 02.09.2021, il docente della parte pratica (pur avendo esperienza in materia ed avendo fatto parecchi corsi di cui all'ex-D.M. 10.03.1998) può essere ancora, sino al 04.04.2023, chi non è ancora in possesso del tutto dei requisiti richiesti dal D.M. in parola? Grazie.
Scusate...il mio messaggio centra poco con questa discussione. Posto in altra fascia. Mauro

Postato il 16/03/2023 alle 23:01


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