Cantiere mono-impresa e meno di 200 giorni/uomo. Documentazione minima ?

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 01/06/2024 da Filippo Battaglia. Messaggi postati: 9.

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AutoreMessaggio
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Filippo Battaglia
(Pippo11)

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n.d. 
Buongiorno a tutti. Devo assumere un'impresa in un immobile di mia proprietà
per un rifacimento facciata. Il lavoro comporta alcuni rischi di cantiere perchè
l'immobile è molto vecchio (per esempio, sarà necessario installare un ponteggio
sulla facciata).

Il lavoro verrà appaltato ad un'impresa del paese e durerà presumibilmente meno
di 200 giorni/uomo.

Mi servirebbe sapere se da qualche parte qualcuno ha organizzato una lista
degli adempimenti che dovranno essere svolti nel caso di cantiere
monoimpresa.

Ad esempio, ho letto da diverse parti che non esistendo due imprese o più
nel cantiere non serve il PSC (Piano sicurezza e coordinamento), nè è
obbligatorio nominare il Coordinatore per la Sicurezza.

Mi chiedo però quali altri obblighi sono da soddisfare:

- Ho letto che il committente deve redarre un documento di valutazione del rischio (DUR). E' l'unico doc che deve essere redatto dal committente o servono altri documenti ?

- Quali altre figure professionali è obbligatorio incaricare ? Esiste un
elenco da qualche parte ? Ho letto di un coordinatore per l'esecuzione
ma non ho capito se è una figura obbligatoria nel caso di cantieri
monoimpresa o meno.

- Quali altri obblighi ci sono ? Va inviata notifica all'ASL ?

Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi...

Postato il 01/06/2024 alle 14:15

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Mauro Massari
(Mauro Massari)

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2,4 

Ciao Pippo, il lavoro avrà durata presumibilmente inferiore a 200 uomini/giorno.
Il PSC (Piano sicurezza e coordinamento), va redatto.
A mio parere è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
L'impresa esecutrice deve produrre il proprio DVR (Documento Valutazione Rischio) e il proprio POS (Piano Operativo Sicurezza)
La notifica preliminare (SICO) va inviata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Postato il 01/06/2024 alle 15:39

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Filippo Battaglia
(Pippo11)

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In risposta al messaggio di Mauro Massari:
Ciao Pippo, il lavoro avrà durata presumibilmente inferiore a 200 uomini/giorno.
Il PSC (Piano sicurezza e coordinamento), va redatto.
A mio parere è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
L'impresa esecutrice deve produrre il proprio DVR (Documento Valutazione Rischio) e il proprio POS (Piano Operativo Sicurezza)
La notifica preliminare (SICO) va inviata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Perdonami ma riguardo al PSC ho letto su diversi altri siti che non deve essere redatto in due casi:
- per lavori finalizzati ad impedire incidenti imminenti o risolvere situazioni di emergenza;
- **quando è operante una sola impresa sia per lavori pubblici che privati**.

Ho anche verificato che non serve il coordinatore per l'esecuzione (art. 90 c. 4), sempre perchè non serve il PSC, operando una sola impresa.

Puoi spiegarmi meglio perchè invece tu ritieni che il PSC vada presentato ?

Postato il 01/06/2024 alle 16:19

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Michele Carloni
(michecar)

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4,5 

In risposta al messaggio di Filippo Battaglia:
Perdonami ma riguardo al PSC ho letto su diversi altri siti che non deve essere redatto in due casi:
- per lavori finalizzati ad impedire incidenti imminenti o risolvere situazioni di emergenza;
- **quando è operante una sola impresa sia per lavori pubblici che privati**.

Ho anche verificato che non serve il coordinatore per l'esecuzione (art. 90 c. 4), sempre perchè non serve il PSC, operando una sola impresa.

Puoi spiegarmi meglio perchè invece tu ritieni che il PSC vada presentato ?
Buongiorno Pippo,
se il lavoro rientra nelle casistiche dell'allegato X del DLGS 81/08 si applica il Titolo IV, (dall'art. 86 in poi). L'art. 90 sancisce tra gli obblighi del committente o responsabile dei lavori la designazione dei Coordinatori (CSP, CSE) in caso di compresenza anche non contemporanea di più ditte esecutrici. Se questo non avviene decade anche la redazione del PSC ma restano in capo al committente o al responsabile del lavori TUTTI gli altri obblighi (vedi art. 90 punto 9) la cui inadempienza è sanzionata anche penalmente. Ti consiglio di scaricare il decreto nella sua forma più recente (è gratuito in rete). Nel documento è sancito punto per punto anche quale comunicazione va fatta e a chi. Saluti.

Postato il 03/06/2024 alle 10:01

Immagine di profilo di Michele Carloni (michecar)

Michele Carloni
(michecar)

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4,5 

In risposta al messaggio di Filippo Battaglia:
Perdonami ma riguardo al PSC ho letto su diversi altri siti che non deve essere redatto in due casi:
- per lavori finalizzati ad impedire incidenti imminenti o risolvere situazioni di emergenza;
- **quando è operante una sola impresa sia per lavori pubblici che privati**.

Ho anche verificato che non serve il coordinatore per l'esecuzione (art. 90 c. 4), sempre perchè non serve il PSC, operando una sola impresa.

Puoi spiegarmi meglio perchè invece tu ritieni che il PSC vada presentato ?
Buongiorno Pippo,
se il lavoro rientra nelle casistiche dell'allegato X del DLGS 81/08 si applica il Titolo IV, (dall'art. 86 in poi). L'art. 90 sancisce tra gli obblighi del committente o responsabile dei lavori la designazione dei Coordinatori (CSP, CSE) in caso di compresenza anche non contemporanea di più ditte esecutrici. Se questo non avviene decade anche la redazione del PSC ma restano in capo al committente o al responsabile del lavori TUTTI gli altri obblighi (vedi art. 90 punto 9) la cui inadempienza è sanzionata anche penalmente. Ti consiglio di scaricare il decreto nella sua forma più recente (è gratuito in rete). Nel documento è sancito punto per punto anche quale comunicazione va fatta e a chi. Saluti.

Postato il 03/06/2024 alle 10:01

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Maurizio Chiaverini
(Morris03)

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In risposta al messaggio di Mauro Massari:
Ciao Pippo, il lavoro avrà durata presumibilmente inferiore a 200 uomini/giorno.
Il PSC (Piano sicurezza e coordinamento), va redatto.
A mio parere è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
L'impresa esecutrice deve produrre il proprio DVR (Documento Valutazione Rischio) e il proprio POS (Piano Operativo Sicurezza)
La notifica preliminare (SICO) va inviata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Ciao a tutti,
dalle premesse di Pippo e dalla risposta di Mauro Massari credo ci sia da chiarire alcuni aspetti:

- Il PSC non è obbligatorio in quanto in cantiere è presente una sola impresa (MA LO DEVE essere per tutta la durata del cantiere);
- avendo un valore di uomini giorno inferiore a 200 non c'è obbligo di trasmissione della notifica preliminare (vedi art. 99 dell'81/08);
- ATTENZIONE!!! uomini/giorno inferiori o maggiori non decretano l'obbligo di redigere psc e/o nominare CSP/CSE MA BENSI' OBBLIGANO IL COMMITTENTE (come RESPONSABILE LAVORI) a trasmettere la notifica preliminare.
- I lavori di cui all'allegato XI comma 1 definiscono come rischio specifico per la redazione del PSC la caduta dall'alto (pari o superiore a 2m). Il montaggio del ponteggio, svolto da personale opportunamente formato (di cui c'è la responsabilità del proprio datore di lavoro) non espone, a mio avviso, al rischio caduta dall'alto poichè le lavorazioni DEVONO SVOLGERSI utilizzando DPI di 3a cat. (il controllo su questi aspetti è obbligatorio da parte del datore di lavoro dell'impresa stessa).

Per quanto riguarda DVR/POS, l'impresa non deve produrre il DVR per lo specifico cantiere in oggetto, ma il DVR lo deve avere in quanto è un documento interno che racchiude il "DNA dell'impresa stessa" (indipendentemente dal cantiere dentro cui la stessa operi);
Il POS invece va redatto obbligatoriamente e, in queste condizioni, risulta essere il DOCUMENTO UNICO di riferimento per tutto il cantiere. (appunto perchè in cantiere è presente una sola impresa, senza interferenze e/o eventuali coordinamenti).

La Notifica preliminare la trasmette il RESPONSABILE DEI LAVORI, come del resto descritto molto bene nell'art. 99 del DLGS 81/08 E NON IL COORDINATORE. E' vero però che, volendo, il Responsabile Lavori può delegare (qualora dovesse esserci) il CSE alla trasmissione ed aggiornamento della Notifica.

Spero sia tutto chiaro ed invito tutti ad approfondire meglio gli argomenti prima di dare risposte affrettate.

Saluti

Postato il 03/06/2024 alle 16:50

Immagine di profilo di Filippo Battaglia (Pippo11)

Filippo Battaglia
(Pippo11)

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n.d. 
In risposta al messaggio di Maurizio Chiaverini:
Ciao a tutti,
dalle premesse di Pippo e dalla risposta di Mauro Massari credo ci sia da chiarire alcuni aspetti:

- Il PSC non è obbligatorio in quanto in cantiere è presente una sola impresa (MA LO DEVE essere per tutta la durata del cantiere);
- avendo un valore di uomini giorno inferiore a 200 non c'è obbligo di trasmissione della notifica preliminare (vedi art. 99 dell'81/08);
- ATTENZIONE!!! uomini/giorno inferiori o maggiori non decretano l'obbligo di redigere psc e/o nominare CSP/CSE MA BENSI' OBBLIGANO IL COMMITTENTE (come RESPONSABILE LAVORI) a trasmettere la notifica preliminare.
- I lavori di cui all'allegato XI comma 1 definiscono come rischio specifico per la redazione del PSC la caduta dall'alto (pari o superiore a 2m). Il montaggio del ponteggio, svolto da personale opportunamente formato (di cui c'è la responsabilità del proprio datore di lavoro) non espone, a mio avviso, al rischio caduta dall'alto poichè le lavorazioni DEVONO SVOLGERSI utilizzando DPI di 3a cat. (il controllo su questi aspetti è obbligatorio da parte del datore di lavoro dell'impresa stessa).

Per quanto riguarda DVR/POS, l'impresa non deve produrre il DVR per lo specifico cantiere in oggetto, ma il DVR lo deve avere in quanto è un documento interno che racchiude il "DNA dell'impresa stessa" (indipendentemente dal cantiere dentro cui la stessa operi);
Il POS invece va redatto obbligatoriamente e, in queste condizioni, risulta essere il DOCUMENTO UNICO di riferimento per tutto il cantiere. (appunto perchè in cantiere è presente una sola impresa, senza interferenze e/o eventuali coordinamenti).

La Notifica preliminare la trasmette il RESPONSABILE DEI LAVORI, come del resto descritto molto bene nell'art. 99 del DLGS 81/08 E NON IL COORDINATORE. E' vero però che, volendo, il Responsabile Lavori può delegare (qualora dovesse esserci) il CSE alla trasmissione ed aggiornamento della Notifica.

Spero sia tutto chiaro ed invito tutti ad approfondire meglio gli argomenti prima di dare risposte affrettate.

Saluti
Egr. sig. Chiaverini, la ringrazio innanzitutto per l'esaustiva risposta.

E' chiaro dunque che non servono i coordinatori (CSP/CSE) nè la redazione del PSC.

Tuttavia ho ancora un dubbio. Quindi, sempre stando alla normativa:

a) sarebbe possibile per il committente *NON* nominare un responsabile dei lavori ? In questo caso si assumerebbe automaticamente lui gli oneri e le funzioni di responsabile dei lavori ?

b) sarebbe possibile per il committente delegare per contratto ad un membro dell'impresa l'incarico di responsabile dei lavori ?

c) se il cantiere ha una durata inferiore a 200 giorni/uomo non deve essere inviato nulla all'inizio, perchè l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare non sussiste ex art. 99 D.L. 81/08. Questo obbligo insorgerebbe, mi sembra di capire, solo se il cantiere per qualche imprevisto continuasse ad essere operativo per un tempo superiore a 200 giorni/uomo ed in questo caso il committente (o, se delegato, il responsabile lavori dell'impresa, giusto ?) dovrebbe inviare una sorta di notifica preliminare postuma.

Ho ricostruito correttamente il quadro normativo ?
La ringrazio molto.

Postato il 03/06/2024 alle 18:22

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Michele Carloni
(michecar)

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In risposta al messaggio di Filippo Battaglia:
Egr. sig. Chiaverini, la ringrazio innanzitutto per l'esaustiva risposta.

E' chiaro dunque che non servono i coordinatori (CSP/CSE) nè la redazione del PSC.

Tuttavia ho ancora un dubbio. Quindi, sempre stando alla normativa:

a) sarebbe possibile per il committente *NON* nominare un responsabile dei lavori ? In questo caso si assumerebbe automaticamente lui gli oneri e le funzioni di responsabile dei lavori ?

b) sarebbe possibile per il committente delegare per contratto ad un membro dell'impresa l'incarico di responsabile dei lavori ?

c) se il cantiere ha una durata inferiore a 200 giorni/uomo non deve essere inviato nulla all'inizio, perchè l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare non sussiste ex art. 99 D.L. 81/08. Questo obbligo insorgerebbe, mi sembra di capire, solo se il cantiere per qualche imprevisto continuasse ad essere operativo per un tempo superiore a 200 giorni/uomo ed in questo caso il committente (o, se delegato, il responsabile lavori dell'impresa, giusto ?) dovrebbe inviare una sorta di notifica preliminare postuma.

Ho ricostruito correttamente il quadro normativo ?
La ringrazio molto.
a) si
b) il responsabile dei lavori opera in nome e per conto del committente al quale però restano comunque in capo le responsabilità penali in caso di delega a soggetto non adeguato ("culpa in eligendo"). Poiché gli interessi della ditta esecutrice possono facilmente collidere con quelli del committente a mio parere non è assolutamente consigliabile nominare un membro dell'impresa esecutrice come responsabile dei lavori.
c) Art. 99, comma b) sono soggetti a notifica i "cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera"; quindi si deve fare la notifica se le condizioni del cantiere cambiano.

Postato il 06/06/2024 alle 10:20

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Maurizio Chiaverini
(Morris03)

Voto utente:
1,0 

In risposta al messaggio di Filippo Battaglia:
Egr. sig. Chiaverini, la ringrazio innanzitutto per l'esaustiva risposta.

E' chiaro dunque che non servono i coordinatori (CSP/CSE) nè la redazione del PSC.

Tuttavia ho ancora un dubbio. Quindi, sempre stando alla normativa:

a) sarebbe possibile per il committente *NON* nominare un responsabile dei lavori ? In questo caso si assumerebbe automaticamente lui gli oneri e le funzioni di responsabile dei lavori ?

b) sarebbe possibile per il committente delegare per contratto ad un membro dell'impresa l'incarico di responsabile dei lavori ?

c) se il cantiere ha una durata inferiore a 200 giorni/uomo non deve essere inviato nulla all'inizio, perchè l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare non sussiste ex art. 99 D.L. 81/08. Questo obbligo insorgerebbe, mi sembra di capire, solo se il cantiere per qualche imprevisto continuasse ad essere operativo per un tempo superiore a 200 giorni/uomo ed in questo caso il committente (o, se delegato, il responsabile lavori dell'impresa, giusto ?) dovrebbe inviare una sorta di notifica preliminare postuma.

Ho ricostruito correttamente il quadro normativo ?
La ringrazio molto.
a) SI, è possibile non nominare un RL in quanto il committente lo è di base.

b) Sinceramente a questa domanda non saprei risponderti, di fatto, eviterei possibili "conflitti di interesse" in quanto l'RL ha obbligo di verificare l'idoneità dell'impresa. Di fatto, in quel caso, dovrebbe autocontrollarsi! ?!?!?

c) Precisiamo...il valore uomini/giorno è funzione del valore dell'opera e del tipo di lavoro da svolgere (tipo di maestranza impegnata). Non bisogna confondere il valore uomini/giorno con la durata del cantiere! SONO 2 COSE COMPLETAMENTE DIVERSE.
Se l'appalto genera meno di 200 U/G, non può, in secondo tempo, generarne (esempio) 400, in quanto vorrebbe dire che siano entrate in gioco varianti sostanziali dell'opera che ne hanno modificato l'importo lavori.
Qualora questo caso dovesse presentarsi, comunque sia non riscontro problematiche in quanto il committente (RL) comunicherà agli organi di competenza (tramite notifica preliminare) che dal giorno x (di avvenuto riscontro di superamento soglia U/G) in quel dato cantiere, risulti presente quella specifica ditta (1 ed 1 sola....poichè qualora dovesse essercene una seconda, ci sarebbe l'obbligo di nomina del CSE)

Postato il 06/06/2024 alle 16:19


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