art.41 - D.LGS. 81/08 - comma 2 lettera b

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in un

Categoria: Medico Competente e Sorveglianza sanitaria. Aperta il 22/02/2022 da Antonio Granara. Messaggi postati: 1.

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AutoreMessaggio
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Antonio Granara
(MC)

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n.d. 
Buonasera a tutti,
la domanda riguarda l'art. 41 - D.LGS. 81/08 - c. 2 - l b.
Come noto la periodicità è di norma una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Nel periodo più critico dell'emergenza Covid (certamente situazione fuori da qualsiasi norma con inevitabili ricadute sulla valutazione del rischio, pur rischio ritenuto "generico" e non specifico) le visite mediche periodiche sono inevitabilmente slittate, assumendo una periodicità diversa da quella annuale (dai 12 mesi ordinari, si arrivati ad effettuarle dopo 15,18, 21 etc mesi dopo).
La domanda è: se per una serie di possibili motivi, il medico competente non è in grado di eseguire la visita alla scadenza annuale, per es.
- è malato
- si è preso una vacanza
- è impedito da imprescindibili impedimenti personali
ritenete ipotizzabile una proroga (scritta) del giudizio di idoneità, emessa dal medico competente ?
So bene che la visita periodica non cade (quasi) mai dopo 365 giorni dalla precedente, spessissimo slitta (... a volte si anticipa) di un certo numero di giorni e, se non ci sono esigenze particolari, di massima, non succede nulla (anche gli organi di vigilanza hanno, in genere, una certa "tolleranza" su una breve posticipazione).
Il problema si pone però quando il lavoratore (es. un autista) deve entrare in uno stabilimento esterno e ha il giudizio di idoneità "scaduto": per esperienza, non viene fatto entrare.
Domando: è ammissibile (e accettabile) che il medico competente (che non ha potuto eseguire la visita per i motivi sopraddetti) possa "prorogare" per iscritto il giudizio, ad esempio, di 30 giorni, sentito il lavoratore per eventuali variazioni anamnestiche ?
Il D.LGS prevede, come noto, l'annualità.
E' una delle (non poche) criticità legislative.
Esistono, a vostro parere, possibili vie d'uscità ?
Ringrazio per le evetuali osservazioni.

Postato il 22/02/2022 alle 19:11


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