ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI OSPITANTI – RSPP?

Categoria: RSPP/ASPP. Aperta il 13/11/2017 da Laura Menardi. Messaggi postati: 4.

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Laura Menardi
(laumena73)

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Non smettere mai di imparare
La problematica delle categorie interessate ad essere soggetti ospitanti e degli studenti del nostro territorio riguarda due aspetti:
1) La possibilità di accogliere uno studente per l’alternanza scuola /lavoro da parte di un architetto/libero professionista “individuale” o geometra etc. “individuale” avente l’abilitazione al Coordinamento della sicurezza sui cantieri e in regola con gli aggiornamenti, ma non in possesso del duvri e dei corsi di pronto soccorso e antincendio. Può accogliere uno studente o deve dotarsi del duvri e dei corsi e se sì quali? secondo quali tipologie? Può essere indicato come RSPP?
2) Simile caso, per le ricadute sulla possibilità di accogliere uno studente in alternanza, diverso contesto e rischi, la possibilità di accogliere uno studente per l’alternanza scuola /lavoro da parte di un elettricista “lavoratore autonomo” o idraulico etc. “lavoratore autonomo” non in possesso del duvri e dei corsi di pronto soccorso e antincendio. Può accogliere uno studente o deve dotarsi del duvri e dei corsi e se sì quali? secondo quali tipologie?

Grazie.

Postato il 13/11/2017 alle 10:48

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Ing. Giulio Mastrosimone
(giuliom76)

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In risposta al messaggio di Laura Menardi:
La problematica delle categorie interessate ad essere soggetti ospitanti e degli studenti del nostro territorio riguarda due aspetti:
1) La possibilità di accogliere uno studente per l’alternanza scuola /lavoro da parte di un architetto/libero professionista “individuale” o geometra etc. “individuale” avente l’abilitazione al Coordinamento della sicurezza sui cantieri e in regola con gli aggiornamenti, ma non in possesso del duvri e dei corsi di pronto soccorso e antincendio. Può accogliere uno studente o deve dotarsi del duvri e dei corsi e se sì quali? secondo quali tipologie? Può essere indicato come RSPP?
2) Simile caso, per le ricadute sulla possibilità di accogliere uno studente in alternanza, diverso contesto e rischi, la possibilità di accogliere uno studente per l’alternanza scuola /lavoro da parte di un elettricista “lavoratore autonomo” o idraulico etc. “lavoratore autonomo” non in possesso del duvri e dei corsi di pronto soccorso e antincendio. Può accogliere uno studente o deve dotarsi del duvri e dei corsi e se sì quali? secondo quali tipologie?

Grazie.
Secondo il Codice Civile quello che lega il Datore di lavoro nei confronti di un dipendente è un contratto, dove a fronte di una prestazione eseguita dal dipendete il datore di lavoro paga una determinata cifra in denaro. Questa forma di dipendenza è regolata dal Codice Civile e dai vari contratti di lavoro e in questa occasione il Datore di Lavoro deve garantire una determinata condizione di sicurezza e igiene del lavoratore al dipendente (formazione, dpi, ecc...).
In questo caso lo studente svolge un attività regolata dalla L. 107/15, con chi ha il suo contratto di lavoro che regola gli orari, le incombenze e le eventuali responsabilità? Penso sia il Dirigente Scolastico (non sono informato sui contratti alternanza scuola lavoro). Ma una confusione che si fa con l'alternanza scuola-lavoro è che lo studente non deve fare il collaboratore dell'ente. Invece è solo lì per svolgere un progetto insieme all'ente. Molte imprese e liberi professionisti si sono convinti che gli studenti sono lì per lavorare. Invece alla base di questa proposta c'è un progetto che lo studente deve svolgere insieme alla collaborazione dello studio/ente. In questo caso sembra che è il Dirigente Scolastico (o tutor) che si deve preoccupare dell'incolumità del proprio studente, perché stipula contratto di collaborazione con l'ente esterno. Di conseguenza il Dirigente scolastico stipula con il datore di Lavoro dell'ente un verbale di coordinamento art.26 dove vengono valutati tutti i rischi da interferenza tra l'attività dello studente e quello che è l'attività dell'ente. L'ente dovrà informare il Dirigente scolastico di tutti i rischi specifici derivanti dalle attività dell'ente e il Dirigente Scolastico dovrà valutare i rischi da interferenza e prendere le dovute cautele ovvero procede con la consegna dei DPI, della formazione e informazione, ecc.... E lo studente dopo essere stato messo al corrente di come ci si comporta con un'adeguata formazione, dovrà comportarsi secondo le regole dettate dal documento, ovvero indossare i DPI e comportarsi di conseguenza. Ma non dovrà mai svolgere attività lavorativa che sia di collaborazione all'ente, che è una cosa che non prevede l'alternanza scuola lavoro. E' chiaro in questo contesto che per il libero professionista non deve dotarsi di nessun DVR, ne di corsi antincendio e primo soccorso, perché non ha sotto di lui un dipendente, ma un ospite che deve svolgere un progetto di collaborazione nei suoi luoghi di lavoro. Quello che manleva il Dirigente e l'ente da eventuali infortuni sono: un adeguata informazione sui rischi da interferenza, un'adeguata formazione sull'attività da svolgere allo studente.

Postato il 13/11/2017 alle 19:42

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Laura Menardi
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Non smettere mai di imparare
In risposta al messaggio di Ing. Giulio Mastrosimone:
Secondo il Codice Civile quello che lega il Datore di lavoro nei confronti di un dipendente è un contratto, dove a fronte di una prestazione eseguita dal dipendete il datore di lavoro paga una determinata cifra in denaro. Questa forma di dipendenza è regolata dal Codice Civile e dai vari contratti di lavoro e in questa occasione il Datore di Lavoro deve garantire una determinata condizione di sicurezza e igiene del lavoratore al dipendente (formazione, dpi, ecc...).
In questo caso lo studente svolge un attività regolata dalla L. 107/15, con chi ha il suo contratto di lavoro che regola gli orari, le incombenze e le eventuali responsabilità? Penso sia il Dirigente Scolastico (non sono informato sui contratti alternanza scuola lavoro). Ma una confusione che si fa con l'alternanza scuola-lavoro è che lo studente non deve fare il collaboratore dell'ente. Invece è solo lì per svolgere un progetto insieme all'ente. Molte imprese e liberi professionisti si sono convinti che gli studenti sono lì per lavorare. Invece alla base di questa proposta c'è un progetto che lo studente deve svolgere insieme alla collaborazione dello studio/ente. In questo caso sembra che è il Dirigente Scolastico (o tutor) che si deve preoccupare dell'incolumità del proprio studente, perché stipula contratto di collaborazione con l'ente esterno. Di conseguenza il Dirigente scolastico stipula con il datore di Lavoro dell'ente un verbale di coordinamento art.26 dove vengono valutati tutti i rischi da interferenza tra l'attività dello studente e quello che è l'attività dell'ente. L'ente dovrà informare il Dirigente scolastico di tutti i rischi specifici derivanti dalle attività dell'ente e il Dirigente Scolastico dovrà valutare i rischi da interferenza e prendere le dovute cautele ovvero procede con la consegna dei DPI, della formazione e informazione, ecc.... E lo studente dopo essere stato messo al corrente di come ci si comporta con un'adeguata formazione, dovrà comportarsi secondo le regole dettate dal documento, ovvero indossare i DPI e comportarsi di conseguenza. Ma non dovrà mai svolgere attività lavorativa che sia di collaborazione all'ente, che è una cosa che non prevede l'alternanza scuola lavoro. E' chiaro in questo contesto che per il libero professionista non deve dotarsi di nessun DVR, ne di corsi antincendio e primo soccorso, perché non ha sotto di lui un dipendente, ma un ospite che deve svolgere un progetto di collaborazione nei suoi luoghi di lavoro. Quello che manleva il Dirigente e l'ente da eventuali infortuni sono: un adeguata informazione sui rischi da interferenza, un'adeguata formazione sull'attività da svolgere allo studente.
Grazie 1000. Gentilissimo. Ha evidenziato dei punti che possono costituire ulteriore approfondimento per chiarire ai vari soggetti coinvolti quali sono le reali incombenze e questo è utilissimo per non penalizzare i soggetti più deboli in questo caso: gli studenti!

Postato il 14/11/2017 alle 10:26

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Matteo Bonfanti
(MBonfanti)

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mbonfanti
Buongiorno,

a breve avrò diversi casi di ragazzi di 16 anni che vengano inseriti come alternanza scuola lavoro:

lavoro d'ufficio nel reparto contabilità (VDT)
lavoro come magazziniere senza uso muletti
lavoro come aiuto assemblatore in officina

mi faranno tutti 10 gg prima e poi altri 15 /20 gg qualche mese dopo


I ragazzi ricevono:

formazione generale dall'istituto scolastico OK
formazione specifica dall'azienda OK

Come mi comporto con la visita col medico competente? Devo provvedere io come azienda ospitante o provvede la scuola o non serve del tutto


Grazie

Matteo Bonfanti

Postato il 01/03/2018 alle 17:44


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