Accordo RSPP: criticità, mancate occasioni e dubbi di legittimità - articolo del 13/09/2016
Disponibile in rete il parere di Cinzia Frascheri, giuslavorista e dirigente CISL, sul nuovo Accordo sulla formazione RSPP/ASPP. I percorsi formativi per RSPP/ASPP, la modalità e-learning e le modifiche alla disciplina vigente della formazione.
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 14/09/2016 da Redazione PuntoSicuro. Messaggi postati: 4.
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Autore | Messaggio |
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Redazione PuntoSicuro 3,8 Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro | 13 settembre 2016, di Redazione PuntoSicuro Brescia, 13 Set – Abbiamo visto in queste settimane come il nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” - approvato il 7 luglio 2016 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto ed entrato... ----- Continua a leggere a questo link: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/accordo-rspp-criticita-mancate-occasioni-dubbi-di-legittimita-AR-16270/ Postato il 14/09/2016 alle 10:20 |
L'11.01.2017 scadrà il termine entro cui tutti i lavoratori, preposti e dirigenti in possesso di formazione pregressa (ossia di formazione svolta nel periodo 11.01.2007-11.01.2012) dovranno aver completato le 6 ore di aggiornamento. Costoro, qualora non completino il percorso di aggiornamento entro tale scadenza, a partire dal giorno successivo dovranno ripetere tutto il corso iniziale (compresa la formazione generale) ovvero sarà a sufficiente che completino le ore previste come aggiornamento (come previsto per i corsi di formazione che conferiscono un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, quali RSPP, CSP/E, CARRELLISTA, ecc.)? Postato il 14/09/2016 alle 10:20 | |
Il punto 12.1 del Nuovo Accordo prevede che il datore di lavoro, in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (di cui all’art.34 del DLGS 81/08 s.m.) possa svolgere, esclusivamente nei riguardi dei lavoratori della propria azienda, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se privo del requisito, richiesto espressamente, relativo alla «capacità didattica»”. Domanda: alla luce di quanto sopra, decade pertanto anche la necessità di dover ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro-RSPP da almeno 3 anni prevista dall' Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per poter formare i propri lavoratori? Postato il 14/09/2016 alle 15:54 | |
Il punto 12.1 del Nuovo Accordo prevede che il datore di lavoro, in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (di cui all’art.34 del DLGS 81/08 s.m.) possa svolgere, esclusivamente nei riguardi dei lavoratori della propria azienda, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se privo del requisito, richiesto espressamente, relativo alla «capacità didattica»”. Domanda: alla luce di quanto sopra, decade pertanto anche la necessità di dover ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro-RSPP da almeno 3 anni prevista dall' Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per poter formare i propri lavoratori? Postato il 28/09/2016 alle 09:52 |
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