Accordo CSR 17 APRILE 2025 - FORMAZIONE
PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 04/06/2025 da VITO NICOLA D'AMBROSIO. Messaggi postati: 2.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, vorrei confrontarmi con voi sull'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal nuovo Accordo CSR, che recita testualmente: "In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati....". Il punto di confronto è, sulla base di tale interpretazione, per i prossimi 12 mesi è consentito al datore di lavoro di terminare il corso di formazione entro 60 gg dall'assunzione, secondo quanto stabilito dal punto 10 dell'Accordo CSR 21 DICEMBRE 2011, 221. Postato il 04/06/2025 alle 15:35 | |
In risposta al messaggio di VITO NICOLA D'AMBROSIO: Buongiorno Vito. Personalmente, praticamente da sempre, insisto con i Datori di lavoro (soprattutto se nelle loro ditte operano Lavoratori/Lavoratrici a rischio medio o alto), affinchè provvedano a formare, informare ed addestrare correttamente e nell'interezza gli stessi/le stesse anteriormente o, se non è possibile, contestualmente all'atto dell'assunzione e, comunque, prima che vengano adibiti alle proprie mansioni. Ritengo che sia troppo alto il rischio di incorrere in infortuni o sanzioni, con tutte le spiacevoli conseguenze che ne potrebbero derivare nel caso gli stessi avvenissero anche nel periodo dei 60 giorni nei quali, il precedente Accordo 21/12/2011, dava la possibilità, se proprio non si fosse riusciti prima, di completare quanto in parola. Buongiorno, vorrei confrontarmi con voi sull'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal nuovo Accordo CSR, che recita testualmente: "In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati....". Il punto di confronto è, sulla base di tale interpretazione, per i prossimi 12 mesi è consentito al datore di lavoro di terminare il corso di formazione entro 60 gg dall'assunzione, secondo quanto stabilito dal punto 10 dell'Accordo CSR 21 DICEMBRE 2011, 221. Postato il 04/06/2025 alle 16:32 |
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