Abilitazione Ordine o Collegio professionale

Dopo il DLgs 56/2017: obbligatoria l'abilitazione professionale del CSP?

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 29/03/2019 da Sergio Caporossi. Messaggi postati: 13.

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AutoreMessaggio
A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 56/2017 sul comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti), coordinata poi con il successivo comma 2 dello stesso articolo che rimanda in ultimo al D.M. n.263/2016 (in particolare al comma b dell’art. 1) sembra che tra l’altro il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), debba essere obbligatoriamente abilitato ed iscritto ad un albo professionale (Ordine o Collegio).
Potete confermare o meno questa mia interpretazione, che almeno in prima battuta sembra chiudere l’incertezza interpretativa che vi era prima in merito al possesso di tale requisito?
Grazie

Postato il 29/03/2019 alle 13:50

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MARIO CANTONE
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Chi la dura la vince !
I requisiti delle figure dei coordinatori alla sicurezza sono stabiliti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008
" Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori "

in linea teorica "si può essere" CSP e CSE senza essere iscritto ad un ordine o collegio professionale.
Non a caso ho indicato "si può essere" in quanto per esercitare l'attività di coordinatore lo si fa in forza di requisiti professionali che per il loro esercizio necessitano dell'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali.

Detto in parole povere puoi essere CSP e CSE senza essere iscritto ad un ordine professionale. ma non potrai espletarne l'attività perchè la espleti come professionista.
Sei Ing.-Arch.-Geom e al contempo CSP (o CSE) quindi obbligato ed essere iscritto ad un ordine/collegio professionale se vorrai esercitare la professione.

Postato il 29/03/2019 alle 15:45

Per cui a mio modo di vedere, ma da come intendo forse anche il tuo, combinando gli art. sopracitati (dimenticavo tra l’altro anche il comma 5 dell’art. 24 del DLgs 50/2016) e l’art. 98 del D.lgs. 81/08, gli elementi di novità rispetto al passato e alle vecchie interpretazioni che si trovano in giro, è che il Legislatore abbia intenzionalmente con il 56/2017 correlato l’attività di espletamento di CSP (per tutti, dipendenti, liberi professionisti ecc..) con l’obbligatorietà di abilitazione ed iscrizione negli albi vigenti dell’ordinamento professionale a cui si appartiene, che tradotto in parole povere: se sei abilitato ed iscritto all’albo (sottointeso il,possesso di tutti i requisiti di cui all’art .98 del TU), puoi espletare la tua attività, ovvero timbrare il tuo bel PSC e il tuo fascicolo, altrimenti niente
Sarebbe utile trovare un parere autorevole (Sentenza Tribunale, Delibera Anac ecc..) sulle ultime novità intridotte dal correttivo del Codice contratti, ma che purtroppo non trovo.
Se qualcuno ce le può indicare o le ha ci aiuta a fugare ogni dubbio.
Grazie

Postato il 29/03/2019 alle 16:45

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Homo homini lupus
lo so che non si fa ma.. provo a rispondere con due domande:

1- quale è l'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016?
2- dove sta scritto che "l'attività di coordinatore lo si fa in forza di requisiti professionali che per il loro esercizio necessitano dell'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali."?

Postato il 01/04/2019 alle 15:24

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Chi la dura la vince !
Non è scritto da nessuna parte


ma allo stesso modo non è scritto da nessuna parte che un laureato, avendone i requisiti del d. lgs. 81, possa esercitare come Coordinatore in assenza di iscrizione ad un ordine/albo professionale.

Lo stesso comma 4, del citato 98 d. lgs, 81 come ora vigente, non parla di possibilità di espletare l'attività come coordinatore per gli stessi soggetti richiamati.

Postato il 01/04/2019 alle 16:51

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Chi la dura la vince !
Nel mio messaggio precedente si è persa una parte, lo ripeto a seguire
--------
Non è scritto da nessuna parte che
"l'attività di coordinatore lo si fa in forza di requisiti professionali che per il loro esercizio necessitano dell'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali."

Ma allo stesso modo non è scritto da nessuna parte che un laureato, avendone i requisiti del D. Lgs. 81, possa esercitare come Coordinatore in assenza di iscrizione ad un ordine/albo professionale.

Lo stesso comma 4, del citato art. 98 D. Lgs, 81 come ora vigente, non parla di possibilità di espletare l'attività come coordinatore per gli stessi soggetti richiamati.

Postato il 01/04/2019 alle 16:55

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Homo homini lupus
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
Nel mio messaggio precedente si è persa una parte, lo ripeto a seguire
--------
Non è scritto da nessuna parte che
"l'attività di coordinatore lo si fa in forza di requisiti professionali che per il loro esercizio necessitano dell'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali."

Ma allo stesso modo non è scritto da nessuna parte che un laureato, avendone i requisiti del D. Lgs. 81, possa esercitare come Coordinatore in assenza di iscrizione ad un ordine/albo professionale.

Lo stesso comma 4, del citato art. 98 D. Lgs, 81 come ora vigente, non parla di possibilità di espletare l'attività come coordinatore per gli stessi soggetti richiamati.
:) scherzi vero?
la normativa di riferimento - oggi (TU art. 98) ma anche ieri (494/96) - dettaglia i requisiti (formazione+esperienza) per ricoprire l'incarico di cse/csp.
Coordinatori e RSPP sono "Professioni non organizzate in Ordini o Collegi".

Postato il 02/04/2019 alle 10:09

In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
Nel mio messaggio precedente si è persa una parte, lo ripeto a seguire
--------
Non è scritto da nessuna parte che
"l'attività di coordinatore lo si fa in forza di requisiti professionali che per il loro esercizio necessitano dell'iscrizione ai rispettivi ordini o collegi professionali."

Ma allo stesso modo non è scritto da nessuna parte che un laureato, avendone i requisiti del D. Lgs. 81, possa esercitare come Coordinatore in assenza di iscrizione ad un ordine/albo professionale.

Lo stesso comma 4, del citato art. 98 D. Lgs, 81 come ora vigente, non parla di possibilità di espletare l'attività come coordinatore per gli stessi soggetti richiamati.
Mi riferivo (ma mi sembrava sottinteso) agli ambiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero opere o gare pubbliche, per Enti, Comuni, Regioni ecc… non a lavori privati regolati prevalentemente dal DPR 3080/01 e s.m.i.
Inoltre non parlavo esclusivamente di laureati, ma di Ordini (Laureati) e Collegi (Geometri, Periti ecc…), e pure questo mi sembrava assodato.
Dove sta scritto, è la domanda di cui al primo e mio terzo messaggio (ovvero sta scritto nei combinati dei D.Lgs. citati tra cui il 81/08), che rappresentano elemento di novità rispetto al passato.
Un parere di un legale del settore o una cit. di fonte autorevole, probabilmente almeno a me, spero chiariranno le idee.
Saluti

Postato il 02/04/2019 alle 10:27

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Chi la dura la vince !
SE ti riferisci agli ambiti di cui al D. Lgs. 50/2016 (ovvero opere o gare pubbliche) .......allora la risposta alla tua domanda l'hai sotto ai tuoi occhi.
Tu stesso hai citato il DM 263/2006, art. 1, lettera b), che recita:

"b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. "
più chiaro di cosi !!!!

poi l'indicato art. 1 rimanda al D. Lgs. 50/2013 art, 24, comma 5, che al primo capoverso indica:

"5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. "

più chiaro di cosi !!!!

Postato il 02/04/2019 alle 16:49

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In risposta al messaggio di SIMONE LARGHI:
:) scherzi vero?
la normativa di riferimento - oggi (TU art. 98) ma anche ieri (494/96) - dettaglia i requisiti (formazione+esperienza) per ricoprire l'incarico di cse/csp.
Coordinatori e RSPP sono "Professioni non organizzate in Ordini o Collegi".
Vero gli operatori della sicurezza non sono organizzati in ordini o collegi.
Ma non dobbiamo neppure confondere gli ambiti e i requisiti dei coordinatori con quelli degli RSPP.
Mentre i primi, i Coordinatori, non si possono scindere dalle figure dei tecnici che ne costituiscono il preliminare requisito.
Personalmente vedo il Coordinatore come una formazione specialistica del tecnico, e come binomio non scindibile.

Per i secondi, RSPP, invece gli ambiti e i requisiti sono differenti e chiariti nell'art. 32 del d. lgs 81

Postato il 02/04/2019 alle 16:57

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Homo homini lupus
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
Vero gli operatori della sicurezza non sono organizzati in ordini o collegi.
Ma non dobbiamo neppure confondere gli ambiti e i requisiti dei coordinatori con quelli degli RSPP.
Mentre i primi, i Coordinatori, non si possono scindere dalle figure dei tecnici che ne costituiscono il preliminare requisito.
Personalmente vedo il Coordinatore come una formazione specialistica del tecnico, e come binomio non scindibile.

Per i secondi, RSPP, invece gli ambiti e i requisiti sono differenti e chiariti nell'art. 32 del d. lgs 81
"Mentre i primi, i Coordinatori, non si possono scindere dalle figure dei tecnici che ne costituiscono il preliminare requisito. Personalmente vedo il Coordinatore come una formazione specialistica del tecnico, e come binomio non scindibile.
Per i secondi, RSPP, invece gli ambiti e i requisiti sono differenti e chiariti nell'art. 32 del d. lgs 81"

mi sa che non ho ben capito..

Postato il 03/04/2019 alle 12:38

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Chi la dura la vince !
Simone ……se non hai ben capito, è poco male.
Sarà una differenza anche di vedute.

Per quanto concerne i Coordinatori per la sicurezza, e la necessità che siano iscritti ai rispettivi ordini ed albi, Basta vedere il
- DM 263/2006, art. 1, lettera b)
- D. Lgs. 50/2013 art, 24, comma 5, primo capoverso

Applicabili, SI VERO, per opere o gare pubbliche ………ma non penso che il legislatore abbia voluto operare una distinzione tra le figure della sicurezza operanti nell’ambito delle opere pubbliche da quelle in attività del privato.

Postato il 03/04/2019 alle 16:19

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Chi la dura la vince !
refuso
D. Lgs. 50 / 2016 art, 24, comma 5, primo capoverso

Postato il 03/04/2019 alle 16:22


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