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Sull’obbligo del committente di coordinare le imprese esecutrici

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

10/10/2011

Il committente ricopre un ruolo direttivo e ha l’obbligo di curare il coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i lavoratori. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Al committente datore di lavoro incombe l’obbligo di assicurare il preciso rispetto delle norme di prevenzione, generiche e specifiche per l’attività esercitata, e di curare il coordinamento degli interventi delle varie imprese che operano in cantiere al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la incolumità dei lavoratori. La singolarità del caso posto in questa occasione all’attenzione della Corte di Cassazione si individua nella lunga catena di appalti e subappalti posta in essere in cascata in un cantiere edile essendo l’infortunio in esame occorso al titolare  di una ditta individuale che nella cascata stessa è venuto a trovarsi nella posizione di sub-sub-sub-appaltatore senza che venisse coordinato dal committente così come dispongono invece le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro la cui applicazione, come è noto, è sempre più difficoltosa e problematica man mano si allunga la filiera delle imprese esecutrici che si trasferiscono l’esecuzione delle opere.
 
L’organizzazione dei lavori e l’evento infortunistico
Il socio accomandatario di una s.a.s. e l’amministratore unico di un’altra società a responsabilità limitata sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del titolare di una ditta individuale per aver cagionato allo stesso, per colpa generica e specifica consistita quest'ultima nella violazione dell'articolo 7 comma 2 lettera A e B, e dell’articolo 35 comma 2 del D. Lgs. n. 626 del 1994 ed inoltre per quanto riguarda il socio accomandatario dell'articolo 7 comma 3 dello stesso D. Lgs., una frattura esposta dell'epifisi distale dell'omero sinistro ed una frattura biossea della gamba sinistra, guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni, da cui è derivato l'indebolimento permanente degli organi della prensione e della deambulazione.
 
All’artigiano carpentiere infortunatosi i lavori erano stati affidati da suo padre, giudicato separatamente, il quale li aveva ricevuti da una ditta che a sua volta li aveva avuti in assegnazione dall’ impresa affidataria. Nei confronti degli imputati in particolare erano stati individuati specifici profili di colpa per avere egli stessi omesso: 1) di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori e di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (articolo 7, comma 2, lettera A e B); 2) di attuare misure organizzative e tecniche tali da ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo della gru (articolo 35) ed al committente datore di lavoro, inoltre, per non avere promosso la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse imprese ed il lavoratore autonomo al fine di attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi connessi ai lavori affidati.
 

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L’infortunio in esame era occorso in quanto il titolare artigiano,  dopo avere agganciato una cesta di ferro ad una gru in dotazione al cantiere, azionata da un dipendente di una delle ditte operanti nel cantiere stesso, utilizzando solo uno dei quattro punti di aggancio esistenti, si era posizionato sotto il punto di discesa finendo travolto dalla cesta che, a causa del forte vento, dopo alcune oscillazioni si era sganciata dalla gru ed era precipitata da un'altezza di circa cinque metri. Dalle indagini era emerso che il lavoratore infortunato operava sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del cantiere anche per le opere affidate in subappalto e che quest’ultimo aveva dato disposizioni perché si provvedesse a ripulire una soletta, già completata, per permettere successive lavorazioni utilizzando per l'asporto del materiale, la cesta sopra indicata la quale, male agganciata alla gru, era precipitata provocando l’infortunio. Veniva altresì accertato che in cantiere esistevano altre ceste, simili a quella utilizzata nell'occasione, ma più sicure perché dotate di ganci di sicurezza che si chiudevano attorno al punto di aggancio.
 
Riconosciuti responsabili dell’accaduto il Tribunale ha condannato i due imputati alla pena di venti giorni di reclusione ciascuno, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, nonché, in solido, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato anche una provvisionale di 15.000 euro. Su ricorso proposto dai due imputati la Corte d'Appello ha successivamente confermata la decisione del Tribunale avendo individuato l’obbligo da parte degli stessi, in ragione delle rispettive qualità, di garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati a svolgere le mansioni affidategli attraverso il necessario coordinamento dei singoli interventi nel rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994.
 
Il ricorso in cassazione e le decisione della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello il socio accomandatario ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo innanzitutto che gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori in cantiere erano perfettamente regolari, e tale doveva ritenersi anche la cesta utilizzata dall’infortunato certamente idonea, a giudizio dello stesso, all'uso cui era destinata, cioè al trasporto di materiale. Nel cantiere inoltre, ha tenuto a precisare il ricorrente, erano peraltro presenti altre ceste ancor più adatte a tali trasporti in quanto munite di ganci di sicurezza, per cui lo stesso ha addebitato alla parte offesa sia la scelta non ottimale della cesta che la sua non corretta utilizzazione in quanto aveva provveduto ad assicurarla utilizzando solo uno dei quattro ganci di cui essa era dotata, oltre al fatto di aver fatto ricorso all’uso della gru che era stato vietato e di essersi posizionato proprio sotto la cesta in movimento.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall’imputato che ha pertanto rigettato. Secondo la stessa Corte giustamente i giudici di merito avevano ritenuto che si doveva riconoscere nell’imputato una precisa posizione di garanzia, mai formalmente delegata ad altri e dunque allo stesso direttamente riconducibile, in quanto socio accomandatario della ditta appaltatrice dei lavori in corso di esecuzione, nonché subappaltante di parte degli stessi, e titolare del cantiere nel cui ambito egli ricopriva un ruolo direttivo. Proprio in ragione di tale posizione, ha confermato la suprema Corte, “al ricorrente incombeva l'obbligo di assicurare il preciso rispetto delle norme di prevenzione, generiche e specifiche per l'attività esercitata, e che a lui stesso spettava di curare il coordinamento degli interventi delle varie imprese che operavano in cantiere, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e l'incolumità di tutti i lavoratori. Coordinamento che non risulta esser stato curato dal (committente),donde la corretta individuazione, in capo allo stesso, da parte della corte territoriale, di uno specifico profilo di responsabilità”.
 
E’ stato proprio a causa della mancanza di norme di coordinamento, ha così concluso la suprema Corte, che il capo cantiere, dipendente dell'imputato, ha potuto ordinare al titolare artigiano infortunato di provvedere alla pulitura della soletta già completata e di affidare allo stesso un incarico del tutto estraneo, non solo alle sue specifiche competenze ma anche al rapporto di subappalto, estraneità ed incompetenza che avrebbero dovuto quantomeno indurre, da un lato, a fornire al lavoratore le necessarie informazioni circa il lavoro da espletare, gli strumenti da adoperare e le norme di sicurezza da rispettare, e dall'altro a vigilare affinché l'incarico fosse eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza.
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Michele La G. - likes: 0
12/10/2011 (09:42:31)
Mi sembra ulteriormente chiaro come la Vigilanza sia importante. Però come dimostrarle e sopratutto eseguirla, dal momento che in cantiere è prevista comunque la presenza di un responsabile di cantiere e dei preposti. Dunque, come fà un datore di lavoro e a cascata un coordinatore in fase di esecuzione a vigilare su delle operazioni che normalmente coordina con riunioni e altre funzioni previste nell'articolo 92 T.U. ?
Decisione della Corte comunque condivisibile.

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