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Proroga per la sicurezza degli impianti
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Ennesima proroga per l’entrata in vigore del capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" del DPR 380/01 riguardante il Testo Unico dell'edilizia.
Il termine ultimo dell’adeguamento fissato per il 1° gennaio 2005 è stato differito dal decreto-legge "milleproroghe” al 1° luglio 2005.
La proroga non era prevista nel testo iniziale del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, ma è stata inserita in sede di conversione (legge 27 dicembre 2004), con l’inserimento dell’articolo 19-quater, di seguito citato.
“Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.”
Il testo completo della legge 27 dicembre 2004 è consultabile in Banca dati.
Ennesima proroga per l’entrata in vigore del capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" del DPR 380/01 riguardante il Testo Unico dell'edilizia.
Il termine ultimo dell’adeguamento fissato per il 1° gennaio 2005 è stato differito dal decreto-legge "milleproroghe” al 1° luglio 2005.
La proroga non era prevista nel testo iniziale del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, ma è stata inserita in sede di conversione (legge 27 dicembre 2004), con l’inserimento dell’articolo 19-quater, di seguito citato.
“Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.”
Il testo completo della legge 27 dicembre 2004 è consultabile in Banca dati.
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