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Novita' normative per i ponteggi (1)
Sono state stilate dal ministero del Lavoro due circolari per la sicurezza dei ponteggi.
La prima circolare chiarisce l'obbligo della conservazione della documentazione sulle verifiche di sicurezza da effettuarsi sui ponteggi o sulle armature degli scavi, per tutta la durata dei lavori fino allo smontaggio dell'attrezzatura.
La seconda circolare definisce invece le modalità con le quali devono essere effettuate delle verifiche, illustrando i controlli necessari prima del montaggio dei ponteggi e durante l'utilizzo.
Nel numero di oggi analizzeremo la prima circolare, la n° 44 del 2000.
Riferendosi all'articolo 2 del decreto legislativo 359 del 1999, la circolare ribadisce come la documentazione delle verifiche, cui determinate attrezzature sono da sottoporre, debba essere conservata durante tutto il periodo di utilizzo fino allo smontaggio.
L'obbligo cessa quindi con lo smantellamento dell'attrezzatura. E' però da sottolineare che "è esclusivamente del datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l'opportunità di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova".
Questa documentazione è infatti l'unico elemento che può, a posteriori, certificare l'avvenuto montaggio corretto dell'attrezzatura e quindi garantire il datore di lavoro da eventuali contestazioni.
Nel prossimo numero della nostra rivista commenteremo la seconda circolare, la 46 del 2000.
La prima circolare chiarisce l'obbligo della conservazione della documentazione sulle verifiche di sicurezza da effettuarsi sui ponteggi o sulle armature degli scavi, per tutta la durata dei lavori fino allo smontaggio dell'attrezzatura.
La seconda circolare definisce invece le modalità con le quali devono essere effettuate delle verifiche, illustrando i controlli necessari prima del montaggio dei ponteggi e durante l'utilizzo.
Nel numero di oggi analizzeremo la prima circolare, la n° 44 del 2000.
Riferendosi all'articolo 2 del decreto legislativo 359 del 1999, la circolare ribadisce come la documentazione delle verifiche, cui determinate attrezzature sono da sottoporre, debba essere conservata durante tutto il periodo di utilizzo fino allo smontaggio.
L'obbligo cessa quindi con lo smantellamento dell'attrezzatura. E' però da sottolineare che "è esclusivamente del datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l'opportunità di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova".
Questa documentazione è infatti l'unico elemento che può, a posteriori, certificare l'avvenuto montaggio corretto dell'attrezzatura e quindi garantire il datore di lavoro da eventuali contestazioni.
Nel prossimo numero della nostra rivista commenteremo la seconda circolare, la 46 del 2000.
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