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Le novita’ del Testo Unico sulla sospensione dell'attivita’

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Edilizia

07/05/2008

Un approfondimento della Direzione provinciale del Lavoro di Modena evidenzia le novità previste dal Decreto Legislativo 81/08 in merito al provvedimento di sospensione dell’attività.

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Dal 15 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo 81 del 2008, testo che sostituisce integralmente il decreto legislativo 626 del 1994.
 
Con una nota, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha ritenuto opportuno “soffermare l’attenzione sull’art. 14 che, sostituendo “in toto” l’art. 36 –bis, commi 1 e 2, della legge n. 248/2006 e l’art. 5 della legge n. 123/2007, ha rimodellato l’iter procedimentale per l’irrogazione del provvedimento di sospensione dell’attività in tutte le imprese, ivi comprese quelle edili”.
 
Riportiamo alcune delle novità evidenziate dalla nota del Dr. Eufranio Massi, direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.
 
 
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Le causali che possono portare alla sospensione dell’attività sono:
“impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Tale ultima precisazione appare estremamente importante in quanto supera la dizione contenuta al comma 1 dell’art. 5 della legge n. 123/2007 (20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati), diversa, peraltro, da quella contenuta nell’art. 36 bis per le attività edili, e fa riferimento al personale “trovato” sul luogo di lavoro. Ciò significa che la sospensione può essere adottata utilizzando il mero criterio di calcolo relativo ai dipendenti trovati sul posto (regolari e non regolari) e non contando, a tali fini, quelli assenti, a vario titolo. Tale interpretazione consente, a mio avviso, - sottolinea il Dr. Massi - di superare una interpretazione estensiva di attività imprenditoriale (riferita a tutta l’attività dell’impresa) che, pure, si era fatta strada secondo alcuni indirizzi;”
 
Con l’art. 14 – continua la nota - viene inoltre chiarito un punto poco chiaro relativamente alla comunicazione di adozione del provvedimento che va formalmente inviato all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non genericamente alle competenti amministrazioni.
 
Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato da parte degli ispettori del lavoro nel caso in cui la condizione dei lavoratori venga regolarizzata, vengano accertate le regolari condizioni di lavoro e venga pagata una sanzione aggiuntiva. Quest’ultimo punto è la novità maggiore – evidenzia il Dr. Massi - : “non più una sanzione variabile in relazione all’ammontare delle sanzioni accertate, pari al 20%, ma una soltanto, dell’ammontare di 2.500 euro, a prescindere dalle stesse che seguono la via ordinaria. Non si parla più di sanzione (cosa che aveva portato a discettare sull’applicabilità della legge n. 689/1981) ma di somma aggiuntiva a carattere fisso, strettamente correlata alla revoca del provvedimento di sospensione che ha natura limitata nel tempo e cautelare”.
 
Inoltre il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
 
Federica Gozzini
 
 
 
 

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