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Imprenditore responsabile anche in presenza di addetto alla sicurezza
Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Milano nei confronti del titolare di una società di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non è di per sé motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.
In particolare, se è vero che l'imprenditore può delegare ad altri i suoi doveri di "osservanza e sorveglianza" delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non può essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento". In sostanza: se l'incaricato non possiede dei "requisiti minimi", la sua attività è come se non ci fosse e le responsabilità restano interamente a carico del proprietario della ditta. La delega, inoltre, deve risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il cantiere stradale non era segnalato in modo da "garantire l'incolumità dei lavoratori": un omissione che, secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio da parte di un camion.
La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi inerenti all'attività svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali. Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni. Il "capo" ha l'obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.
Fonte: INAIL.
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