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Il Responsabile dei lavori: definizioni e compiti

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Edilizia

02/02/2012

Definizioni e compiti del committente di lavori secondo la normativa e la giurisprudenza. La nomina del responsabile dei lavori e l’esonero dalle responsabilità del committente. A cura di Rolando Dubini.

 
Milano, 2 Feb - Come completamento dell’articolo “ Il committente di lavori edili: definizioni e compiti”, pubblichiamo un nuovo approfondimento a cura Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
Il Responsabile dei lavori
Il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti: “nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 D.Lgs. n. 81/2008). È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Il contesto definitorio di base del decreto legislativo 494/96 (vedi ora art. 89 D.Lgs. n. 81/2008) è rimasto immutato nel decreto n. 81/2008 salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori, qualora incaricato (come risulta chiaramente dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008), doveva coincidere, fino al 20 agosto 2009, con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. Dopo tale data opera la modifica della definizione prevista dal D.Lgs. n. 106/2009, ai sensi della quale viene meno il requisito professionale di cui sopra:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
 
Dunque, come nel precedente D.Lgs. n. 494/96 e con la versione attualmente vigente del D.Lgs. n. 81/2008, responsabile dei lavori può essere chiunque, a patto di ricevere un incarico specifico, per di più occorre ricorrere, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 se si desidera esentare il più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.
 
È stato precisato che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale” (Circ. Min. Lav. n. 41/1997).
 

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La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori
1. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G.
La sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte, confermando che il committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro [c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”].
 
L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce il responsabile dei lavori, non opera automaticamente, in quanto lo stesso deve essere invece destinatari di un incarico specifico ed eventualmente anche forniti di una specifica delega da parte del committente, che solo se lo desidera, deve esplicitare la decisione.
Il caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice che, mentre sopra di una scala all’altezza di circa sei metri era intento a dei lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento.
 
Il Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e per aver nominato un responsabile dei lavori.
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero che l'imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere dato una errata interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, “finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un'opera” e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale “per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all'appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima ‘eventuale’”.
 
La Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha annullata la sentenza di primo grado sostenendo che “la sentenza impugnata, nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)”. La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”.
 
La Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che “l'esenzione del datore di lavoro (leggi del committente) dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo” e richiamando il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. Il legislatore, in sostanza” – non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. n. 3, n. 7209/2007 cit.).
 
Le condizioni - precisa infine la Sez. IV - perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l'incarico professionale relativo ai coordinatore per la progettazione e l'esecuzione ed inoltrata all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l'inizio dei lavori stessi e successivamente all'infortunio sul lavoro”.
 
2. Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009 (U. P. 12 maggio 2009) - Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Montagna - Ric. Proc. Gen. e S. A. parte civile.
Il committente, sottolinea la Corte di Cassazione, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche e, per quanto riguarda la scelta delle imprese esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di legge vigenti, viene individuata una “ culpa in eligendoed il coinvolgimento del committente nelle responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera.
La definizione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma “incaricato”.
 
3. Corte di Cassazione - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., “In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche” [ Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008)].
 
4. Cassazione penale sez. IV, 4 aprile 1996, n. 856, Messina, in Giust. Pen. 1997, II, 244 (s.m.) In tema di infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Nella specie, l'intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori).
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 


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Rispondi Autore: Michele La Grasta - likes: 0
02/02/2012 (09:51:36)
Non è definibile però la delega che il committente può emettere e allo stesso tempo la tipologia di vigilanza che spetta comunque al committente in quanto datote di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08. Se premesso ciò, allora le funzioni di coordinatore per l'esecuzione ha mero compito burocratico di "coordinare"? Mi aspetterei ora un post di chiarimento, adesso, sulla funzione e le eventuali sentenze di cassazione su competenze e conflitti di attribuzioni tra coordinatore CSE, Responsabile lavori e Comittente. Grazie Mille Avvocato.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
03/02/2012 (19:03:53)
La 92/57/CE pone il Committente in posizione apicale nel processo di gestione del cantiere. Tra i compiti c'è quello di applicare l'art 15 (per la nostra legislatura), cosa improponibile, in quanto non è datore di lavoro, e assai complessa: l'articolo è il fulcro di tutto l'apparato dell'81 (anche se sottovalutato). Proprio per questo la Direttiva Europea prevede, a mio avviso, la coincidenza come RdL col progettista e il DL, il 106 ha portato la situazione ad un peggioramento rispetto ai precedenti decreti attuati nel npstro Paese. La figura del RdL è fondamentale e risulta ovvio che sia riferita a persona con le competenze (c'è sempre "in eligendo"). Sino a quando i signori Progettisti e Dl non informano il Committente sugli obblighi e sul significato dell'articolo oggetto della sua posizione di garanzia non se ne esce. Gli ordini non aiutano e non sono attivi per la risoluzione della questione. Basterebbe un semplice verbale di informazione da parte del progettista firmato in prima istanza dal committente ed in seguito dal CSP...Forse si riuscirebbe a rispettare la norma che prevede la nomina contestuale fra progettista e CSP...ma per far questo i committenti devono eseere correttamente informati e lo può fare solo il progettista, che se non si interessa di sicurezza glissa il compito. La domanda è: Si può ritenere automatica (salvo formalizzazione della delega) la coincidenza tra Progettista e DL con il RdL? In caso affermativo, visto che la nostra normativa vira in senso opposto ci sono gli estremi per una sanzione da parte della CE. Grazie all'Avvocato Dubini se troverà il tempo per rispondermi.
Rispondi Autore: stefano pileci - likes: 0
06/02/2012 (17:40:29)
Il committente è il " perno" della sicurezza. Arrivati fin quì possimao solo migliorare significativamente tutta la filiera edilizia se ci rendiamo conto che il RdL è figura indispensabile per una corretta gestione della sicurezza in cantiere.
Diciamo pure che è facoltativa è vero, ma la stragrande maggioranza dei lavori privati viene gestito da un committente qualunque che non ha la più pallida idea di come funzionano le cose e spesso il Coordinatore, nominato solo dopo che i giochi son fatti, deve cercare di metterci le pezze per dare una certa forma alla cosa.

Possiamo confermare che nel PPBB con la nomina dei Rup qualche passo in avavnti è stato fatto quanto meno il CSE ha un interlocutore qualificato con cui dialogare, ma il privato è un totale disastro era forse meglio la prima versione dell'81?

Non è possibile che una norma così tecnica dia compiti importanti e sanzionati ai Committenti senza che ci sia un adeguata informazione civica. Siamo ancora all'anno zero in questo senso e quando anche i comnuni ci provano ad informare i committenti siamo ormai a progettazione conclusa perchè è solo in fase di consegna del progetto che viene detto che deve essere nominato il CSP-CSE.
Non sono un avvocato, ma non riesco a capire veramente qual'è la pragmaticità delle leggi italiane ...
Rispondi Autore: Massimo Fichera - likes: 0
01/10/2012 (10:28:18)
AG17-09

20 maggio 2009

Oggetto: Metropolitana di Roma – Linea “C” – Disposizioni in materia di sicurezza – richiesta parere

In esito a quanto richiesto con nota n. 7272 del 27 aprile u.s. si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20.5.09 ha approvato le seguenti considerazioni.
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento alla richiesta di parere formulata da Roma Metropolitane s.r.l., si può dedurre quanto segue.
La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’Appaltatore.
Tale autonomia può tradursi anche nella scelta di non realizzare direttamente le opere ma di affidare a terzi – con moduli di tipo privatistico, vale a dire senza la necessità di esperire procedure di evidenza pubblica – l’esecuzione – anche totale – delle stesse.
Il contraente generale assume, pertanto, nei confronti della Stazione Appaltante un obbligo di risultato, facendosi garante del corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale.
In materia di sicurezza, quanto sopra è stato tradotto nella previsione del citato d.lgs. 190/2002 come modificato dal d.lgs. 189/2005 il quale consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori.
Tale disposizione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati.
In tal senso, è possibile affermare che la figura di committente accede a quella di responsabile dei lavori, principio che il Legislatore ha voluto esplicitare e tradurre in disposizione normativa proprio con la previsione del d.lgs. 189/2005 più volte citata.
Volevo sapere a seguito del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni vale anche per la società Roma Metropolitane che ha affidato al Contraente Generale (Metro C) la nomina del Responsabile dei lavori, avendo lei il RUP? Dopo tale data opera la modifica della definizione prevista dal D.Lgs. n. 106/2009, ai sensi della quale viene meno il requisito professionale di cui sopra:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Rispondi Autore: Franco Bolzonello - likes: 0
07/01/2013 (18:30:25)
Egregio avvocato, essendo io dirigente di Azienda e ricoprendo la Qualifica di Direttore Tecnico, ho già ampia delega per quanto concerne la progettazione di nuovi e ristrutturazione dei punti vendita esistenti; io per conto dell'Azienda in qualità di procuratore sottoscrivo e presento tutti i progetti per la loro approvazione, poi per la realizzazione altra funzione aziendale è responsabile della realizzazione e materialmente sottoscrive i contratti di Appalto per la realizazione delle stesse.
Come si inquadra la figura del Responsabile dei Lavori? io ho anche la qualifica per essere coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
attendo sua risposta grazie
Rispondi Autore: roberto cervone - likes: 0
24/07/2014 (13:01:26)
egregio avvocato può la nomina del Responsabile dei Lavori essere affidata al Coordinatore per la Sicurezza? Non si crea un conflitto di interesse tra controllato e controllore? non viene meno un controllo , un occhio in più che vigila conferendo anche al Coordinatore per la Sicurezza un momento di confronto in più o anche solo ponendo alle spalle del coordinatore un pungolo se non un campanello di allarme?
grazie
distinti saluti

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