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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: nomina del responsabile dei lavori
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Sulla nomina del responsabile dei lavori nella persona del progettista e del direttore dei lavori. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Il responsabile dei lavori deve coincidere per definizione (art. 89 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 con il progettista delle opere e/o con il direttore dei lavori ma tale coincidenza è automatica o è legata ad un incarico del committente? Nella definizione non viene detto "se necessario" o " se...." per cui la designazione sembrerebbe perentoria.
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Risposta
Per rispondere al quesito e per farlo in maniera corretta dobbiamo partire da una premessa e da una precisazione e cioè che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria da parte del committente, ma è una scelta dello stesso e ciò deriva da due ordini di motivi, uno legato alla osservazione che se il legislatore avesse voluto comunque sempre la presenza del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili avrebbe inserito la sua nomina fra gli obblighi del committente, il che non è stato fatto, e l’altro discende dalla lettura dell’art. 93 comma 1 del Testo Unico, già articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, che così recita “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori” per cui se ci fosse stato l’obbligo da parte del committente di nominare comunque tale figura non si comprende che senso avrebbe avuto precisare che lo stesso committente non risponde di quegli obblighi che ha inteso trasferire facendo intendere invece con tale precisazione che può pure non trasferire allo stesso nessun obbligo e quindi in sostanza che può anche non nominarlo.
Inoltre si fa osservare che ogni qualvolta il legislatore nel Titolo IV del Testo Unico cita il committente lo fa sempre affiancandolo al responsabile dei lavori con la congiunzione “o” ponendo in evidenza così la possibilità della alternativa presenza di queste due figure obbligate.
Per quanto sopra detto si ritiene quindi che, contrariamente a quanto sembra discendere da una prima lettura della definizione che il Testo Unico dà del responsabile dei lavori con l’art. 89 comma 1 lettera c), nel quale è possibile leggere che il responsabile dei lavori “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera”, si ritiene, si ribadisce, che non vi sia una automatica corrispondenza di tali figure professionali così come si ritiene che analogamente nei lavori pubblici non vi sia una automatica corrispondenza fra il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento anche se lo stesso art. 89 comma 1 lettera c) delle definizioni indica che “il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.
Una conferma di questa interpretazione in relazione alla nomina del responsabile dei lavori discende da una recente sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione, la n. 23090 del 10 giugno 2008, emessa in riferimento ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei lavori di demolizione sopra di una scala all’altezza di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato mortalmente. Secondo tale sentenza, infatti, il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso (il che esclude una nomina ope legis) e nella stessa sentenza viene inoltre ribadito che il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori.
In virtù di quanto sopra detto in merito alla delega dell’incarico del responsabile dei lavori ed in merito agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, si fa osservare a tal punto quella che si ritiene essere una chiara omissione da parte del legislatore che si riscontra nel comma 2 dell’articolo 93 del Testo Unico secondo il quale ”La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera (manca il committente) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)”. Come si nota questa volta nel testo non compare l’alternativa del committente o del responsabile dei lavori quali soggetti non esonerati dalle responsabilità connesse alla verifica che i coordinatori assolvano agli obblighi a loro delegati ma è citato solo il responsabile dei lavori il che appare illogico in quanto se così fosse si esonererebbe ope legis il committente dal rispetto di alcuni obblighi che può pure non aver delegato essendo la figura del responsabile dei lavori facoltativa.
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Rispondi Autore: geom. claudio - likes: 0 | 24/07/2008 (16:06) |
non sono assolutamente d'accordo con quanto affermato dal pur rispettabile esperto Ing. Porreca in quanto il legislatore ha ben individuato i responsabili dei lavori quali il progettista nella fase di progettazione dell'opera ed il D.L. nella fase di esecuzione in quanto incaricati dal committente per progettare l'opera e dirigere l'esecuzione della stessa. Il successivo art. 93 ribadisce la responsabilità individuata all'art. 89 in quanto esonera il committente dalle responsabilità limitatamente agli incarichi conferiti al progettista ed al D.L. perchè nel momento in cui questi accettano l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori diventano automaticamente responsabili della sicurezza. La delega non c'entra nulla. Per me non ci sono equivoci.- |
Rispondi Autore: fabrizio - likes: 0 | 05/08/2008 (13:36) |
Condivido il contenuto del precedente commento, certo di dubbi questo testo unico ne ha creati molti. Ritengo comunque che la lettura dell’art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori,(la congiunzione “e” appare significativa, non è stata utilizzata nessuna “o”, lascia intendere e sta a significare la presenza di entrambi non alternativa, oltre al comma 1 bisogna considerare anche il comma 2. Se ci sono stati errori il legislatore opererà le giuste correzioni; ad oggi il testo di legge così è scritto e così va applicato, evitando di cadere nelle interpretazioni che purtroppo creano scompiglio. 1- il committente ha facoltà di delega per gli obblighi previsti dall’art. 93 c.1 (in questo caso infatti il testo della norma parla di committente o responsabile dei lavori); 2- nessuna delega è prevista per gli obblighi previsti dall’art. 93 c. 2 in quanto sono ad esclusivo riferimento del responsabile dei lavori che come da definizione può essere solo ed unicamente il progettista o il direttore dei lavori, nessun altro terzo. Tale impostazione in parte contrasta con quanto prospettato nella Risposta del sig. Porreca, tra l’altro progettista e direttore dei lavori sono soggetti il cui incarico è facilmente definibile anche di fatto, i due soggetti infatti firmano atti ufficiali (dal progetto esecutivo all’attestazione delle opere realizzate, ecc.). Trovo corretto leggere il 93 c.2, come “tecnico che controlla tecnico” nella verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, c.1 e 92 c.1lett.a),b),c) e d) (coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione) che non risultano demandati a nessun altro compreso il committente. Tutto questo non mi sembra illogico od omissivo, ed indica la presenza automatica del responsabile dei lavori. Speriamo arrivino presto le delucidazioni anche per altre parti del testo! |
Rispondi Autore: Augusto - likes: 0 | 26/11/2009 (15:59) |
In ogni caso ritengo che il Responsabile dei Laovri debba: - accettare esplicitamente la nomina; - essere un tecnico che possegga i necessari requisiti professionali. |
Rispondi Autore: ing. ciccio - likes: 0 | 26/02/2010 (15:39) |
Bhè augusto, secondo te quali sono i "necessari requisiti professionali" che il Responsabile dei Lavori deve possedere? |
Rispondi Autore: ale - likes: 0 | 18/02/2011 (11:43:58) |
Scusate anche io sono dubbiosa.....leggendo il t.u. sembrerebbe che tale nomina è obbligatoria ossia che il responsabile dei lavori può essere il progettista nella fase di progetto e il direttore dei lavori nella fase esecutiva, ma da quello che ho letto è facoltativa visto che è una figura che nomina il committente giusto?quindi non sono tenuta a nominarlo per forza!!! |