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I quesiti sul decreto 81/08: due cantieri edili nello stesso fabbricato
Nel caso di diversi cantieri edili nello stesso condominio, quando i proprietari/affittuari sono diversi, che tipo di piano operativo per la sicurezza deve essere fatto e da chi? A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Il proprietario di un fabbricato di cinque piani ha affittato due piani ad un inquilino per destinazione uffici e gli altri tre ad un altro inquilino. Le parti comuni e cioè le scale rimangono in gestione del proprietario così come pure il piano terra adibito a magazzino. I due inquilini devono eseguire dei lavori di ristrutturazione. Che tipo di piano di sicurezza deve fare il proprietario oppure i piani di sicurezza sono di competenza ciascuno dei singoli inquilini? E in questo caso chi fa i POS?
Risposta
Se come sembra di aver compreso i lavori di ristrutturazione sono fatti dai singoli inquilini ed interessano esclusivamente le parti del fabbricato a loro affidati in fitto gli inquilini stessi sarebbero i committenti delle loro singole opere essendo il committente definito nel Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, colui per il quale viene realizzata l’opera per cui viene installato il cantiere edile.
Quindi in sostanza ci troviamo in presenza di due cantieri edili installati nello stesso fabbricato e di due committenti a carico dei quali scattano singolarmente gli obblighi di cui al Titolo IV del citato D. Lgs. n. 81/2008 (eventuale nomina del coordinatore, eventuale redazione del PSC, eventuale notifica preliminare, verifica tecnico professionale delle imprese, ecc). E’ chiaro, inoltre, che se fosse il proprietario degli appartamenti a commissionare i lavori di ristrutturazione dei suoi appartamenti sarà questi ad assumere la figura di committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e tutti gli obblighi fissati dal citato decreto legislativo saranno a suo esclusivo carico.
Il POS, piano operativo di sicurezza, invece è, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico dei datori di lavoro delle singole imprese esecutrici che operano nei singoli cantieri.
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Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0 | 08/07/2009 (09:18) |
il quesito é interessante ma mi sembra che la risposta, ovviamente corretta per quanto considera, non abbia colto il punto: ciascun PSC dei 2 cantieri dovrà considerare le interferenze con l'ambiente circostante tra cui, appunto, l'altro cantiere. La deve essere comunque garantita dai 2 CSP/CSE, ma c'é qualcosa di specifico deducibile dalla legge, a carico dei 2 cantieri o del Proprietario? |
Rispondi Autore: Lidiya - likes: 0 | 03/11/2022 (13:32:33) |
Salve. Nel mio condominio stanno facendo lavori usufruendo bonus 110. Invece io deciso di cambiare pavimenti nel mio appartamento e voglio chiamare un altra ditta. Quanto mi costa permesso per fare lavori e che tipo documento occorrono. |
Rispondi Autore: Enrico Frixa - likes: 0 | 04/05/2024 (16:57:25) |
La risposta al quesito è abbastanza chiara, ma poniamo che in un cantiere ospedaliero privato di grandi dimensioni ci siano due committenti; il primo che esegue le opere edili e impiantistiche e il secondo che installa apparecchiature fisse importanti con varie fasi in contemporanea tra imprese appartenenti a due committenti: come può funzionare la conduzione della sicurezza ? che è il committente del CSE ? possono esserci due CSE? occorre fare due PSC ? vi ringrazio per il confronto. |
Rispondi Autore: GEOM. TRAMANNONI FABIO - likes: 0 | 09/10/2024 (12:44:36) |
Buongiorno, sono in un caso simile al quesito, solo che oltre ai due committenti che effettuano lavori privati all'interno delle proprie abitazioni con le stesse ditte, devono effettuare anche lavori nel tetto comune. Devo fare 2 PSC visto che i committenti sono 2 con 2 pratiche edilizie? |