Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Denuncia piu' semplice per i dispositivi contro le scariche atmosferiche e per la messa a terra

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

16/01/2002

Un nuovo regolamento semplifica il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 22 ottobre 2001, semplificherà il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (collocati nei luoghi di lavoro in luoghi con pericolo di esplosione).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 6 del 8-1-2002 il regolamento entrerà in vigore il 23 gennaio 2002 e si applicherà anche ai procedimenti pendenti a tale data.
E' disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Per la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sarà quindi ora sufficiente la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
La dichiarazione, nei comuni singoli o associati ove è stato attivato, potrà essere presentata allo sportello unico per le attività produttive.
Gli stessi enti competenti per territorio, effettueranno la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Inoltre, l'ISPESL effettuerà verifiche a campione per verificare il rispetto delle norme.

Il datore di lavoro spettano comunque delle verifiche periodiche all'impianto. Occorrerà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive e dovranno essere effettuate ogni cinque anni.
Per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, la periodicità delle verifiche è biennale.


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!