Costi della sicurezza negli appalti pubblici
Con la Determinazione 04/2006, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del DPR n. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109),soprattutto in riferimento all'art. 7 riguardante la stima dei costi della sicurezza.
La parte conclusiva della determinazione sintetizza in 13 punti le considerazioni espresse.
In particolare si chiarisce che:
“-il DPR 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall’opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;
-il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un’attività amministrativa di discrezionalità tecnica;
-sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza “contrattuali” nel senso sopra indicato);
-la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;
-i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; inoltre su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 163 del 12.4.2006;
-in sede di valutazione della congruità delle offerte, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell’art. 86 comma 3 e dall’art. 87, comma 2, lett. e) del Codice n. 163/2006, alla verifica del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
-gli apprestamenti di cui all’art 7 comma 1, elencati nell’all. 1 del DPR 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d’asta;
-il coordinatore della sicurezza per la fase dell’esecuzione (CSE) ha l’obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell’esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell’art. 127 del DPR 554/99;
-nel caso di varianti in corso d’opera, le relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma 9 del DPR 554/99 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all’individuazione del costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;
-le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 127 del DPR 554/99 (e dell’art. 5 del d.lgs. 494/96 e s.m.), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell’appalto;
- le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, […];
- le stazioni appaltanti devono inviare all’Osservatorio, per l’annotazione nel Casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;
- tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.”
[Il testo completo della determinazione è consultabile in Banca Dati].
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