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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Chiarezza sui tesserini di riconoscimento per gli impiantisti
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Chiarimenti sull’obbligo del tesserino di identificazione previsto dall’art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito in L. 248/2006 sono stati forniti dal Ministero del Lavoro rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.
La legge di conversione del Decreto Bersani ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 il Ministero aveva già chiarito che il campo di applicazione della disposizione è individuato in riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996.
In particolare: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 il Ministero aveva già chiarito che il campo di applicazione della disposizione è individuato in riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996.
In particolare: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Da tali premesse il Ministero conclude che: “considerato che i dipendenti delle imprese impiantistiche svolgono di fatto la loro attività anche luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, si ribadisce che l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento [ndr. prevista dall’art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito in L. 248/2006] – ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti – sussiste unicamente allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. 494/1994.”
Il testo completo del documento è consultabile qui.
Ricordiamo tuttavia che la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 6 della Legge 123/2007 (legge delega per il T.U.) è invece obbligatoria per tutti i lavoratori di qualsiasi settore (e quindi anche per gli impiantisti) operanti in regime di appalto e subappalto. [Per un approfondimento si veda PuntoSicuro n.1771].
Il testo completo del documento è consultabile qui.
Ricordiamo tuttavia che la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 6 della Legge 123/2007 (legge delega per il T.U.) è invece obbligatoria per tutti i lavoratori di qualsiasi settore (e quindi anche per gli impiantisti) operanti in regime di appalto e subappalto. [Per un approfondimento si veda PuntoSicuro n.1771].
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Rispondi Autore: Filippini Cristian - likes: 0 | 03/09/2007 (09:00) |
attenzione alla svista che la 494 è del 96 |