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Il quadro sanzionatorio del decreto 81 dopo le modifiche estive

Il quadro sanzionatorio del decreto 81 dopo le modifiche estive
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: DUVRI

10/09/2013

Come sono cambiate le sanzioni del Testo Unico dopo l’emanazione delle Leggi 98 e 99 del 2013? La Circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro e gli interventi diretti e indiretti sulle sanzioni. A cura di Anna Guardavilla.

 
Milano, 10 Set – Come ormai noto, il decreto 81/08 durante la pausa estiva è stato oggetto di alcune modifiche legislative da parte delle leggi 98 e 99 del 2013, che hanno sostanzialmente interessato il titolo I del testo unico, il titolo II, III e IV, alcuni titoli specifici limitatamente alle modalità con cui poter effettuare alcune comunicazioni al sistema pubblico e, infine, il titolo XIII (norme transitorie e finali, tra cui in particolare l’art. 306). [1]
 
Tali interventi legislativi hanno riguardato, in maniera diretta in alcuni casi e indiretta in altri, anche il quadro delle sanzioni previste dal Testo Unico di salute e sicurezza.


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In particolare, un intervento diretto sulle sanzioni è da considerarsi quello operato dall’art. 9 c.2 della Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) che ha riscritto il precedente comma 4-bis dell’art 306 D.Lgs. 81/08 sostituendolo con il seguente:
 
“Art. 306 comma 4-bis.
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
 
Dunque ciò che si desume in maniera chiara dalla norma è che questa rivalutazione riguarda sia le ammende (sanzioni di natura penale) che le sanzioni amministrative pecuniarie.
 
Viene precisato inoltre che questa rivalutazione avviene a decorrere dal 1° luglio 2013 e che si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Su questo aspetto si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’Attività Ispettiva - con la Circolare 29 agosto 2013 n. 35, che ha chiarito che “sul punto questo Ministero ha fornito indicazioni con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l’incremento si applica “alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”, il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.”[2]
 
Ciò che meriterebbe invece un approfondimento è l’identificazione dell’oggetto normativo di tale rivalutazione, che è rappresentato letteralmente, nella nuova norma (così come peraltro nella sua precedente versione), dalle “ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge”.
Il “nonché” usato in questa frase indica chiaramente che la rivalutazione si applica in via cumulativa sia alle sanzioni contenute nel decreto 81 che a quelle previste “da atti aventi forza di legge”, ma senza meglio specificare di quali altre norme primarie si tratti. Il ragionamento peraltro deve essere fatto tenendo presente che questa norma è attualmente contenuta all’interno del testo del decreto 81 stesso (art. 306).
 
Nell’applicazione della rivalutazione del 9,6 % alle sanzioni occorre fare attenzione a non confondersi e ad identificare in maniera rigorosa e tecnica il concetto di “sanzione” che è oggetto di tale adeguamento.
L’art. 14 del D.Lgs. 81/08, ad esempio, quando permette la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previa regolarizzazione e pagamento di un quantum, inquadra quest’ultimo come una “somma aggiuntiva” (e non come una sanzione) rispetto alle “sanzioni penali, civili e amministrative vigenti” di cui viene “fatta salva l’applicazione”, come correttamente sottolineato già in passato dal Ministero del Lavoro nelle sue circolari e come ricordato dallo stesso anche in quest’occasione.
La recente Circolare 35/2013 su richiamata infatti precisa che “l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.”
 
Un intervento indiretto sulle sanzioni è invece quello che si è avuto mediante le modifiche apportate dal legislatore all’art. 26 (“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”), in particolare mediante la sostituzione - da parte dell’art. 32 c. 1 lett. a) della legge 9 agosto 2013 n. 98 - del comma 3 (oltre che del comma 3-bis) dell’art. 26 stesso.
Se si considera infatti che la norma che sanziona il comma 3 dell’art. 26, cioè l’art. 55 c. 5 lett. d), è rimasta immutata anche a seguito delle modifiche apportate alla norma precetto (art. 26 c. 3), continuando quindi a sanzionare con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda la violazione del primo e del quarto periodo di tale comma, allora è sufficiente confrontare l’attuale versione della norma con la precedente - avendo riguardo alla norma sanzionatoria - per poter fotografare la modifica sanzionatoria.
 
Art. 55 c. 5 lett. d) D.Lgs. 81/08.
“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
[…] con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.”
 
Attuale versione dell’art. 26 c. 3 modificata dalla legge 98/2013 
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai  settori  di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento  sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di  lavoro,  per sovrintendere  a  tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei  lavoratori comparativamente più  rappresentative  a  livello  nazionale.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
 
Precedente versione dell’art. 26 c. 3 quale risultante dalle modifiche del D.Lgs. 106/09
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Guardavilla



[1] Al di fuori del D.Lgs. 81/08, poi, le modifiche hanno interessato anche altri importanti testi normativi, quali ad esempio il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (D.P.R. 1124/65) e il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006).
[2] Paragrafo “Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2)” della Circolare n. 35/2013, p. 18.


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