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Sicurezza in cantiere: dispositivi di protezione collettiva e individuale
Milano, 27 Mar – Anche nei cantieri edili, in cui si opera in condizioni spesso complesse e potenzialmente pericolose, i dispositivi di protezione collettiva e i dispositivi di protezione individuale rappresentano due importanti pilastri, tra loro complementari, del sistema di prevenzione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Per poter avere un po’ di informazioni su questi dispositivi, con particolare riferimento alle attività che avvengono nei cantieri delle grandi opere, possiamo fare riferimento a quanto contenuto nelle “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione n. 3679/2024 e prodotto dal lavoro congiunto della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia istituito con DGR 6869/2022.
Le linee guida si soffermano su queste due tipologie di dispositivi nell’allegato III “Indicazioni circa le attrezzature di lavoro, opere provvisionali, impianti, DPC e DPI”.
Nell’articolo, con riferimento ai contenuti del documento regionale, ci soffermiamo sui seguenti temi:
- Sicurezza in cantiere: i dispositivi di protezione collettiva
- Sicurezza in cantiere: i DPC e l’installazione dei parapetti
- Sicurezza in cantiere: i dispositivi di protezione individuale
Sicurezza in cantiere: i dispositivi di protezione collettiva
Le linee guida ricordano che i dispositivi di protezione collettiva (DPC) si identificano come quei sistemi “adottati per prevenire rischi e per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano contemporaneamente e sono esposti allo stesso rischio”. E l’impiego di questi dispositivi “è indispensabile nei casi in cui è necessario intervenire direttamente sulla fonte del pericolo per limitare il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo di ciascun lavoratore individualmente”.
Si segnala poi che il principale vantaggio dei dispositivi di protezione collettiva è “sostanzialmente individuabile nell’elevato livello di prevenzione e di sicurezza assicurato ai lavoratori” e la corretta individuazione dei DPC si basa sulla “valutazione preliminare dei rischi residui ineliminabili in cantiere, con riferimento all’analisi dei possibili pericoli per i lavoratori nelle diverse condizioni lavorative”.
Si ricorda che esistono diversi tipi di dispositivi di protezione collettiva che “variano in base all’attività lavorativa da svolgere” e si segnala che i dispositivi più usati nei cantieri temporanei e mobili sono “tecnicamente dei sistemi idonei a prevenire il rischio di caduta dall’alto come:
- ponteggi fissi e ponti su ruote;
- parapetti
- ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi
- reti di sicurezza”.
Sicurezza in cantiere: i DPC e l’installazione dei parapetti
A titolo esemplificativo ci soffermiamo su quanto indicato dal documento regionale riguardo ai parapetti.
Si segnala che “la scelta dei parapetti provvisori nel luogo di lavoro dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività svolta nel cantiere” e, dunque, vanno considerati i “seguenti fattori determinanti:
- il tipo di lavorazioni da eseguire (costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria o straordinaria) e l’altezza di caduta;
- la tipologia e i materiali costituenti la struttura di ancoraggio (es. elementi in CLS gettato in opera, prefabbricati, in acciaio, …);
- la distribuzione spaziale della struttura di ancoraggio (es. elementi piani orizzontali, elementi piani inclinati, …);
- i carichi trasmessi dal parapetto alla struttura di ancoraggio”.
In particolare, l’installazione di parapetti provvisori “è indicata nelle lavorazioni in cui c’è il rischio di caduta dall’alto:
- nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) quali lavori su solai, coperture, viadotti,…
- nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore anche al rischio di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 m rispetto al piano di campagna)”.
Dopo aver ricordato i riferimenti normativi, le linee guida indicano che “l’obbligo di installazione di un normale parapetto, con arresto al piede, su tutti i lati verso il vuoto riguarda i seguenti luoghi di lavoro:
- impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie che siano posti a un’altezza maggiore di 2 metri;
- le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro;
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 0,50 metri. È considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- abbia un’altezza utile di almeno 1 metro;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento,
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione”.
Si ricorda poi che nel settore delle costruzioni “vengono abitualmente utilizzate due tipologie di parapetti provvisori: quelli tradizionali, costruiti in cantiere in legno o in acciaio, e quelli prefabbricati, costruiti in fabbrica e assemblati in cantiere, generalmente in acciaio. Questi ultimi si stanno diffondendo sempre più grazie alla rapidità e alla facilità di installazione e alla loro versatilità per la possibilità di montaggio, con vari sistemi di fissaggio, su diverse tipologie di supporto”.
Si ricorda anche che nel corso delle attività di montaggio, uso e smontaggio dei parapetti provvisori “è necessario attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante e valutare attentamente i rischi poiché tale attività non deve, in nessun caso, esporre i lavoratori al rischio di caduta dall’alto o nel vuoto”. E con riferimento ai parapetti prefabbricati del tipo a morsa, a piastre, staffe o similari, oltre alle indicazioni del fabbricante è poi “necessario provvedere a valutare, anche per il tramite di professionisti abilitati, l’idoneità del punto di fissaggio e la resistenza dello stesso in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste dal fabbricante. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato e debitamente formato e dovrà essere attestata la corretta posa in relazione alle indicazioni del fabbricante e dei calcoli di progetto del professionista abilitato”.
Sicurezza in cantiere: i dispositivi di protezione individuale
Se i riferimenti normativi relativi all’utilizzo dei DPC sono individuabili negli artt. 15, 75, 111 e 148 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) è importante ricordare che l’articolo 15 (Misure generali di tutela) stabilisce la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali. Tuttavia, come indicato dall’articolo 75 del Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Testo Unico: “i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Le linee guida ricordano che i dispositivi di protezione individuale sono definiti nell’art 74 (Definizioni) del D.lgs. 81/2008, come: ‘qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo’.
Mentre, come indicato sempre dall’articolo 74, non costituiscono DPI:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
- del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
- per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Le linee guida indicano inoltre che:
- nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro “individua i principali rischi, le cause più frequenti di infortunio e/o di malattia professionale così da poter indicare le misure di prevenzione e protezione più idonee per tutelare i lavoratori”;
- individua poi le misure generali di prevenzione e protezione e le prescrizioni indicate nell’Allegato XIII del D.lgs. 81/2008;
- quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altre misure – come indicato nell’articolo 75 – “fornisce ed individua, i dispositivi di protezione individuale più adatti per i lavoratori, in base all’entità del rischio, alla frequenza di esposizione e alle caratteristiche del posto di lavoro”;
- fornisce i DPI conformemente ai “requisiti previsti dall’Art 76”.
Ad esempio, questi dispositivi devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e, come indicato dall’articolo 76 devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Si indica poi, nel documento regionale, che nel settore delle costruzioni “ci sono molti rischi per i lavoratori”. E questi lavoratori “devono avere una protezione adeguata dalla ‘testa ai piedi’”.
Dunque, come indicato sopra, il datore di lavoro, in base all’articolo 77 del D.lgs 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro) - deve “fornire i DPI ai lavoratori, sulla base della valutazione del rischio aziendale e verificarne il corretto utilizzo da parte dei lavoratori”.
Inoltre:
- “i DPI devono essere sottoposti a regolare manutenzione, verifica o controllo secondo le specifiche fornite dal fabbricante”;
- per i DPI di terza categoria e per i DPI dell’udito - comma 5 dell’art. 77 – “è necessario un addestramento, cioè un’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza per l’utilizzo dei Dispositivi di prevenzione individuali. L’addestramento deve essere formalmente registrato”.
Oltre a rimandare, in conclusione, alla lettura integrale delle linee guida (che si soffermano nel dettaglio su vari DPC), segnaliamo alcuni nostri articoli utili per un approfondimento sui dispositivi di protezione individuale in edilizia:
- I pericoli in edilizia: attrezzature, macchine da lavoro e DPI
- Inail: dispositivi di protezione individuale e rischio chimico in edilizia
- Impianti elettrici di cantiere: i dispositivi di protezione individuali
- Imparare dagli errori: ancora sulla mancanza di DPI in edilizia e fonderia
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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