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Comunicazione degli infortuni ai fini statistici: nuovo modulo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

20/05/2008

Il Decreto Legislativo 81/08 prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio. Disponibile l’apposito nuovo modulo Inail.

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Il Decreto Legislativo 81/08 prevede l’obbligo della segnalazione all'INAIL, dei dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio. Questo adempimento è stato previsto ai fini statistici e informativi.
 
Tale segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.
 
Nel sito Inail è da poco disponibile il nuovo modulo per la comunicazione d’infortunio a fini statistici-informativi” (formato PDF, 1.13 MB).

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Questo l’estratto del Il Decreto Legislativo 81/08:
 
Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 
[…]
 
    r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 
[…]
 
Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". 
 
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.


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