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Licenziamento per giusta causa di un dipendente vittima di phishing
Con una recente ordinanza, la corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di una dipendente, che aveva effettuato un bonifico estero, di importo significativo, su indicazione di un’e-mail, apparentemente spedita da un dirigente aziendale. La dipendente è stata licenziata ed il licenziamento è stato confermato con l’ordinanza di Cassazione.
Ecco i fatti.
Una dipendente aziendale svolgeva regolarmente, e da tempo, attività di natura amministrativa, anche effettuando bonifici, su specifiche indicazioni ricevute dall’amministrazione aziendale. Un giorno questa lavoratrice riceve un messaggio di posta elettronica, apparentemente firmata da un dirigente aziendale, che le chiedeva di effettuare il pagamento di una somma significativa, su un conto estero.
La dipendente effettuava il pagamento e, quando l’origine fraudolenta del messaggio è stata confermata, l’azienda ha ritenuto negligente il comportamento della dipendente e ha provveduto al licenziamento. La dipendente si è opposta ed ecco il motivo per cui si è giunti l’emissione di una ordinanza della Cassazione.
Al proposito, è bene ricordare che in alcuni casi, la Corte di cassazione può decidere, sui ricorsi che le vengono presentati, in maniera semplificata. Sostanzialmente si tratta di decisioni, prese con ordinanza in camera di consiglio, in cui manca la discussione in udienza pubblica.
Molti commentatori hanno sollevato vive perplessità su questa situazione, affermando che la dipendente era stata licenziata perché vittima di un attacco per phishing.
In realtà, leggendo attentamente l’ordinanza della Cassazione, in essa viene più volte sottolineato il fatto che quale che fosse stata l’origine del messaggio, che richiedeva di effettuare il bonifico, la dipendente doveva comunque attenersi a generici principi di prudenza e controllo incrociato, che nella fattispecie, sono venuti meno.
Al proposito, l’effettuazione di un versamento su un conto corrente nel Regno Unito impone di acquisire tutta una serie di informazioni, come ad esempio il codice SWIFT, che non erano state fornite da chi aveva richiesto di effettuare l’operazione.
L’ordinanza della Cassazione mette chiaramente in evidenza che un comportamento diligente, da parte della dipendente, avrebbe permesso di mettere in evidenza l’origine fraudolenta del messaggio; sarebbe bastato prendere contatto con il dirigente, che aveva inviato il messaggio, per accertare la situazione fraudolenta.
È interessante anche segnalare il fatto che la dipendente, tra i motivi che potevano giustificare il suo comportamento, ha segnalato il fatto che essa non aveva ricevuto alcuna formazione specifica per individuare e mettere sotto controllo la ricezione di messaggi fraudolenti. La Cassazione ha preso in considerazione questo aspetto e ha rilevato che un diligente comportamento della dipendente avrebbe già comunque dovuto metterla in guardia su situazioni anomale.
Ancora una volta, è bene che chiunque abbia a commentare situazione di questo tipo, legga molto attentamente l’ordinanza della Cassazione, nella quale tutti i vari punti contestati sono puntualmente esaminati e risolti con una interpretazione, ad avviso di chi scrive, tanto lineare, quanto verosimile.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
Adalberto Biasiotti
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