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COVID-19: le novità normative per la scuola e per il mondo del lavoro

COVID-19: le novità normative per la scuola e per il mondo del lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

21/03/2022

Approvato un nuovo decreto-legge che fornisce indicazioni su come affrontare la fase di superamento dello stato di emergenza COVID-19. Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la Nota di Confindustria e i Protocolli condivisi.

Brescia, 21 Mar – Come indicato in un precedente articolo sul futuro degli obblighi e delle norme per il contenimento del virus SARS-CoV-2, il 31 marzo 2022, malgrado i dati non confortanti riguardo ai contagi da COVID-19, cesserà lo stato di emergenza COVID-19.

 

È stato confermato nel Consiglio dei Ministri che si è riunito il 17 marzo 2022 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, in cui è stato approvato un nuovo decreto-legge che, finalmente, fornisce alcune indicazioni certe su quelli che saranno i cambiamenti nelle regole in questa fase di superamento della fase emergenziale.

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto-legge e della disponibilità di testi definitivi dell’articolato normativo, cominciamo a raccontare le novità attraverso quanto pubblicato nel “ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022” e in una recente nota diramata da Confindustria (Confederazione generale dell'industria italiana).

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Consiglio dei Ministri: il nuovo decreto legge e lo stato di emergenza

Il Comunicato stampa ricorda che il Consiglio dei Ministri “ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 

In particolare il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute”.

 

Confermando poi che “il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19”, si indica che il percorso per il graduale ritorno all’ordinario – o come ripetuto spesso dal Presidente del Consiglio, alla “normalità” – sono previsti alcuni step:

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali”.

 

Riguardo poi alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19 e alle strutture dell’emergenza, il decreto stabilisce

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.

 

Consiglio dei Ministri: cosa avverrà nella scuola e nel mondo del lavoro

Per quanto riguarda la scuola, il Comunicato indica che il decreto “prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

  • Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia: “in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

 

Altre indicazioni per la scuola:

  • l’isolamento: “gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
  • Personale Covid: Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate”.

 

Il Comunicato fornisce informazioni su quanto avverrà per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Dal 1° aprile “sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo”.

Tuttavia fino al 31 dicembre 2022 “resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus)”.

 

Nota di Confindustria: i protocolli e le prime indicazioni per le aziende

Per quanto riguarda poi il mondo del lavoro possiamo fornire anche informazioni tratte da una Nota di Confindustria del 18 marzo 2022 “DL Covid. Prime indicazioni”.

 

 

Nella Nota si conferma che, anche in questa fase, i protocolli condivisi “di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, continuano a “costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive”, anche se non è chiaro, “in modo inequivoco”, se la loro applicazione “resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no”.

 

Comunque anche in considerazione dei dati epidemiologici l’indicazione è di “continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”. E ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 che prevede la “presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica)”.

 

La Nota di Confindustria indica poi che nel nuovo impianto normativo, “sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

  • le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
  • le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020)”.

E fino al 30 aprile 2022, “sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008”.

Infine, “rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza”.

 

Riguardo, in conclusione, al green pass, come indicato anche nel Comunicato del Consiglio dei Ministri, i lavoratori over 50 “ritornano al sistema del c.d. green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, fermo l’obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo)”.

 Inoltre:

  • l’obbligo di green pass base “è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50 (art. 9-septies del DL n. 52/2021);
  • “sempre fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Confindustria, “DL Covid. Prime indicazioni”, Nota del 18 marzo 2022.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
21/03/2022 (10:26:18)
Considerando che i protocolli nazionali erano stati pubblicati in un periodo emergenziale e che dovevano servire a consentire la prosecuzione delle attività produttive in sicurezza, cessata l'emergenza sanitaria, i lockdown e tutto il corollario di misure emergenziali, perché i protocolli dovrebbero sopravvivere?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/03/2022 (10:02:08)
Ovviamente i protocolli restano un punto di riferimento tuttora attuale in primo luogo perché negli stessi non si fa alcun riferimento al periodo emergenziale come condizione per la loro applicazione, ma vicersa hanno un obbiettivo tuttora attuale, ovvero il contrasto del contagio [e di contagi ne abbiamo ancora troppi] e in secondo luogo il contrasto del rischio biologico, in passato colpevolmente trascurato, ora deve essere sempre un compito primario di prevenzione e protezione in ogni luogo di vita e di lavoro
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/03/2022 (12:34:21)
La verità è che con la fine dell'emergenza non c'è più la supplenza dello Stato, ogni datore di lavoro resta responsabile del modo col quale gestisce tutti i rischi durante l'attività lavorativa. Come consulente consiglio a tutte le aziende di continuare ad applicare i protocolli anticontagio, fatti salvi gli adeguamenti necessari secondo il parere del medico competente.

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