Covid-19 e fase 2: la formazione nel lavoro
Le attività economiche, produttive e sociali possono svolgersi a partire dal 18 maggio. Nelle aziende che osservano e mettono in pratica tutte le disposizioni di prevenzione e sicurezza i lavoratori riprendono il proprio lavoro.
Vediamo un caso possibile: dopo la pausa pranzo, nella sala mensa o in altro ambiente sanificato e nel rispetto delle distanze di sicurezza, 5 o 6 lavoratori si fermano in questo ambiente e viene loro somministrato un corso di formazione (ad esempio sul cambio mansione). Si tratta di una attività formativa perfettamente legittima e coerente in quanto la formazione alla sicurezza, come definita dal D. Lgs. 81/2008, è strettamente connessa all’attività lavorativa. La formazione è un tutt’uno con il lavoro.
Del resto anche in una delle attività complesse, come la ristorazione (e tante altre) prevista dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, è obbligatoria l’informazione ai lavoratori che rientrano al lavoro e devono adottare sistemi di salute e sicurezza, distanziamento, uso del DPI, ecc. Nessuna norma vieta, anzi, che detta informazione oltre che con un semplice volantino possa essere svolta sotto forma di un breve corso di informazione (uguale alle modalità della formazione) che sarà sicuramente più efficace e utile. Nella medesima sala ristorante, con tutte le limitazioni e precauzioni utili, i lavoratori possano sostare per svolgere questa attività di informazione.
Non è comprensibile come in un ristorante possano entrare clienti “esterni” per essere “serviti” e non possano accedere – cosa peraltro già avvenuta – gli stessi lavoratori per svolgere le azioni informative ed anche formative.
Una lettura complicata e complicante è invece quella del punto 13 del D.L. del 25 marzo allorchè ripropone che “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.”
Il richiamo a questo articolo del sopra citato decreto-legge è quanto mai impreciso e confuso.
Prima di tutto il nuovo decreto n. 33 abolisce il suddetto decreto n. 19 [2] che ancora deve essere convertito in legge. Ed una volta convertito viene di fatto abolito. All’art. 1 di questo decreto legge si legge al comma 2, lettera p) la “sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.
La medesima formulazione, attenzione, togliendo la dizione, “ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza” si trova nel nuovo D.L. n. 33.
Il richiamo all’art. 2 è quanto di più confusionario sia il prodotto di questa pandemia legislativa: sono possibili nuovi DPCM o di singoli ministri, di presidenti delle regioni e via dicendo. E sempre non chiarendo di cosa si vuol dire e fare in concreto sono “fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”
Bho! Il richiamo all’art. 2 è sicuramente complesso e confusionario nella sua applicazione.
Dato atto che le attività cosiddette di “didattica” sono sospese [3] si persegue in una ottica di assimilare la formazione alla sicurezza sul lavoro, svolta in azienda, con il resto della formazione. La confusione non è solo nei termini ma soprattutto concettuale nel voler assimilare la cosiddetta “formazione continua” [4] con la formazione professionale.
Oltre al fatto di non aver colto l’occasione nel definire, quanto ormai assodato, che la videoconferenza equivale alla formazione in aula non è espressamente richiamata nel D.L. n. 33 e neppure richiama la generica formulazione della formazione in modalità a distanza.
Il fatto che, giustamente, si aprono con la fase 2 anche le chiese che differenza vi è tra coloro che partecipano ad una cerimonia religiosa ed ascoltano una predica ed i lavoratori che nel proprio ambiente di lavoro (distanziati) ascoltino una persona?
Del resto alcune regioni che sono entrate nel merito della differenza tra la formazione tout court e la formazione sulla sicurezza sul lavoro hanno esplicitamente consentito non solo della videoconferenza valevole come formazione in presenza ma anche che la parte pratica della formazione può essere svolta in azienda.
Una conseguenza logica è che gli stessi lavoratori che svolgano l’attività pratica possano, ovviamente, svolgere anche la parte teorica del corso. Infatti questa tipologia formativa deve essere svolta in azienda ed in orario di lavoro non è sempre possibile (e difficilmente attuabile) che tutti i lavoratori dispongano in azienda di una postazione per seguire una videoconferenza. E’ naturale che detti lavoratori (sempre con le dovute misure di sicurezza) possano prima svolgere la parte teorica e poi quella pratica.
Questo stato delle cose è evidente. Come è evidente che parlate di formazione a livello generale significa di formazione sia professionale e sia della libera formazione (si pensi ai corsi di lingua, cucina, ecc.) che spesso viene svolta in complessi simili e similari alla scuola in aule ed ambienti specifici. [5]
Si tratta, in questi casi, della cosiddetta “formazione a catalogo” dove un corso viene proposto ad una platea vasta di partecipanti e, quindi, rientrante nei provvedimenti governativi della sospensione.
La differenza sta nella formazione correlata alle attività lavorative ed alla classica attività in modalità scolastica.
In una delle linee di indirizzo emanata dalle regioni per la riapertura delle attività economiche si fa riferimento sia all’obbligo delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e poi, ad esempio, si determina anche l’apertura delle autoscuole con la possibilità di svolgere, ovviamente, le esercitazioni di guida.
Rimane sempre un mistero non richiamare in tema di salute e sicurezza le norme già previste e che devono sempre essere attuate del D. Lgs. 81/2008. E’ pur vero che nelle specifiche linee guida e di indirizzo vi è tale richiamo ma, sorprende l’assenza e, spesso la mancata competenza ed attenzione, alle norme esistenti che sicuramente non hanno sempre ben funzionato ma che bisogna adottare, eventualmente modificare, e farle funzionare.
Il caso del “Protocollo” sulla sicurezza firmato dalle parti sociali, utile ed importante, dimentica piè pari il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione che non viene sostituito dal “comitato aziendale”. E’ pur vero che vi sono giusti e corretti adempimenti di cui il “comitato” ne assume responsabilità ma non viene meno il Servizio ed il compito dei R.S.P.P. che si affianca e non viene esautorato dal “comitato”.
In molte aziende, correttamente, si è svolta la riunione periodica che ha dato vita al “comitato”.
In un precedente decreto, nessuno ricorda più quando scade e la sua validità giuridica, è stato scritto che fino al 15 giugno 2020 non è necessario l’aggiornamento formativo per i lavoratori e che tale mancanza non impedisce lo svolgimento delle rispettive mansioni.
Ma, come ben sapete, l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 è chiaro come il datore di lavoro deve assicurare la formazione ai lavoratori in occasione di una nuova assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni e nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie. Qui non ci sono deroghe.
In questo quadro si stanno sviluppando una serie di riconversioni all’interno di molte aziende per le quali questi obblighi non sono stati sospesi ma esistono sempre.
La memoria corta delle regioni che nell’ Accordo sottoscritto con lo Stato il 21 dicembre 2001 sulla formazione dei lavoratori mettevano in premessa come la formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
E quale occasione migliore per utilizzare questo momento di riflessione e di ripensamento indotta dalla pandemia da COVID-19 per ampliare la formazione dei lavoratori sulla propria salute e sicurezza sul lavoro?
P.S. Le questioni sollevate dall’articolo le avevamo poste, qualche giorno fa, anche al Ministero del Lavoro. Diamo atto, con soddisfazione, che in data 21 maggio con lettera protocollata n. 32/000744 la Direzione generale dei rapporti di lavoro ha scritto all’AiFOS che “in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Insomma, la formazione riparte. |
Rocco Vitale
Presidente AiFOS, già docente universitario di diritto del lavoro
[2] La cosa curiosa è che, ad oggi, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non è ancora stato convertito in legge dal Parlamento. Si assiste al richiamo di un decreto precedente (n. 19) che il nuovo decreto (n. 33) lo abolisce (misteri della legislazione italiana).
[3] La ministra della Pubblica Istruzione con propria ordinanza del 16 maggio 2020 dopo ben 19 “visto, visto, visto” e 3 “ritenuto” non ha visto il D.L. n. 19/2020 ma autorizza gli esami di maturità in presenza. Ovviamente anche il consiglio di classe si riunisce in presenza (sicuramente distanziati e con mascherine).
[4] Trattato di Lisbona dell’Unione Europea del 13 dicembre 2007 e Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992
[5] Valga per tutti l’esempio dell’accreditamento regionale dove, nella maggior parte dei casi, viene accreditata una “sede” formativa che quale obbligo “indifferibile” deve avere i bagni per i diversamente abili.
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Rispondi Autore: Franz - likes: 0 | 22/05/2020 (08:23:48) |
In effetti, come da più parti sostenuto tempo addietro, la stortura nascerebbe dal fatto che i corsi della sicurezza e dell'haccp, non sarebbero da includere nella formazione professionale (salterebbe tutto il discorso sull'accreditamento, tra l'altro non richiesto per i corsi art. 37 base) ma sarebbero per l'ente/azienda erogatore, più propriamente inquadrabili come "servizi tecnici alle imprese". Sono obblighi di legge, a differenza dei corsi di formazione professionale veri e propri. |
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0 | 22/05/2020 (08:25:50) |
Era abbastanza evidente che quei quattro scappati da casa che hanno scritto i vari provvedimenti nazionali e regionali in questo periodo manco avessero pensato alla formazione alla sicurezza sul lavoro. Comunque grazie per l'analisi, Presidente. Non saranno molto contenti quelli che avevano già premuto l'acceleratore su quell'abominio che è la formazione a distanza. In questi giorni ne abbiamo lette di cotte e di crude, perfino l'addestramento all'uso corretto degli APVR on-line, con tanto di attestato !!! |
Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0 | 22/05/2020 (08:58:31) |
Apprezzo le osservazioni del Prof Vitale quando giustamente sottolinea il "corto-circuito" creato dall'assimilazione della formazione scolastica a quella aziendale, con la conseguenza del blocco delle attività per l'una e per l'altra fino al 15 giugno. Sottolineo però che, ad oggi, due specifiche indicazioni all'interno del DPCM 17 maggio vietano le attività formative in presenza , e sono l'art 1, comma 1, lett q) dello stesso DPCM ed il punto 10 del Protocollo condiviso anticontagio (ora Allegato 12 del DPCM). Per quanto si cerchi di giustificare il giustificabile, fino a che non si modificano i testi degli articoli diventa difficile, per un ente formativo, produrre senza rischi un attestato di formazione per attività svolte in aula (che è quello che alla fine vuole l'azienda). La vera soluzione è continuare nella "moral suasion" per modificare il decreto, in attesa del 15 giugno. |
Rispondi Autore: Crsitina Pizzi - likes: 0 | 22/05/2020 (12:45:07) |
quoto Zanchin: attenzione a non voler fare il passo più lungo della gamba. Tanto va la gatta al lardo... |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 22/05/2020 (14:19:23) |
DPCM 17.5.2020 - Allegato 12 - Protocollo condiviso. Resta sospesa la formazione in presenza almeno fino al 14.6.2020, data di termine di efficacia di questo DPCM (e fatto salvo ulteriore DPCM). 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE - Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali - non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali - sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. |
Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 0 | 22/05/2020 (16:30:44) |
cuole formazione in presenza sospesa. Università formazione in presenza sospesa. La normativa, come richiamata dall'avv. Dubini, prudenzialmente sospende la formazione in presenza in azienda. Però con lettera protocollata n. 32/000744 la Direzione generale dei rapporti di lavoro ha scritto all’AiFOS che “ Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. La richiesta sorge spontanea: fuori nome e cognome del dirigente del ministero che ha firmato la lettera perchè sicuramente è uno scienziato di cui ignoravamo l'esistenza che è al di sopra della Le |
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0 | 23/05/2020 (12:05:56) |
Non capisco se il Sig. Cantisani lo scrive con ironia o meno, non importa, a mio avviso il dirigente del ministero che ha scritto quella risposta ad AIFOS, ed anche ad altri, è veramente da nominare Presidente dell'Inail, e alla prossima tornata anche della Repubblica. Perchè ? Semplice, perchè è una persona che ha ragionato, non ha giocato a fare l'avvocato come stanno facendo in troppi, semplicemente è andato nel cuore del problema. Ce ne vorrebbero tanti di personaggi del genere in quei maledetti palazzi romani. |
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0 | 24/05/2020 (17:44:29) |
Come sempre i 2 soliti contrari, di cui uno anche fuori le righe, non so con quale arroganza si permette di giudicare i miei ex colleghi, sarei curioso di capire che ruolo svolge e quali mansioni ricopre nel suo lavoro…. mah…!!.. lasciando le polemiche da parte, debbo ricordare che il Ministero è qualcuno e voi non mi pare siate rappresentativi di qualcosa ?? Forse si e no delle v/s idee certamente rispettose ma tali rimangono ….. |
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0 | 24/05/2020 (17:47:48) |
Scusate dimenticavo di condividere l'iniziativa di AiFOS e la risposta ministeriale che mi trova con entrambi d'accordo. Buona domenica a tutti |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 10/06/2020 (08:20:17) |
In FVG invece no formazione ammessa da Maggio...e ieri nuova norma stato-regioni pag 29 x i corsi sicurezza lavoro |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/09/2020 (16:37:22) |
In Toscana, ma non solo, le norme da osservare per frequentare la formazione in aula, in tutti i casi in cui sia esclusa la possibilità di erogare i corsi in modalità “videoconferenza”. I partecipanti dovranno entrare nella Sede del corso uno alla volta, evitando assembramenti all’ingresso e indossando la mascherina. Accedendo all’interno è necessario avvicinarsi al front office, compilare l’autodichiarazione relativa allo stato di salute e igienizzarsi le mani usufruendo dei dispenser automatici. Le autodichiarazioni sono raccolte e conservate per 14 giorni in osservanza delle vigenti normative in materia di privacy e riportate sul retro del modulo; i referenti dell’Agenzia forniranno indicazioni riguardo all’aula messa a disposizione per l’occasione. Le aule per la formazione sono state riorganizzate in modo da utilizzare esclusivamente i posti a sedere che garantiscono il distanziamento sociale; questi sono chiaramente identificati e vengono igienizzati prima di ciascun utilizzo, così come le superfici di contatto; le finestre delle aule saranno mantenute aperte per l’intera durata della formazione. Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi comuni e nelle aule è obbligatorio indossare la mascherina. I servizi igienici del piano terreno sono stati destinati ad uso esclusivo degli ospiti e dei partecipanti ai corsi di formazione ai quali, di conseguenza, non è consentito l’utilizzo dei servizi del primo piano. In prossimità dei servizi igienici sono disponibili dispenser automatici per l’igienizzazione delle mani. |