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COVID-19: cosa cambia per le strutture e le professioni della montagna?

COVID-19: cosa cambia per le strutture e le professioni della montagna?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

17/07/2020

Le linee guida della Conferenza delle Regioni riguardano anche le strutture ricettive all’aperto, le professioni e le strutture ricettive della montagna e le attività di guida turistica. Le indicazioni per la popolazione, le aziende e i lavoratori.

 

Roma, 17 Lug – Siamo ormai nella stagione estiva e ci chiediamo come potrà essere l’estate e le eventuali vacanze in una situazione ancora condizionata dall’attuale emergenza COVID-19, un’emergenza che si è solo attenuata attraverso il lockdown e le misure messe in atto nei mesi scorsi nei luoghi di vita e di lavoro.

 

Anche durante l’estate diverse strutture saranno soggette a misure di precauzione che si basano, ad esempio, sul distanziamento sociale, sull’uso di dispositivi di protezione, sull’igiene e sulle attività di sanificazione/disinfezione. Ne abbiamo parlato più volte sul nostro giornale in riferimento alle strutture ricettive, alle piscine, al settore della ristorazione, alle strutture termali, agli spettacoli, ai parchi tematici e ai campi estivi.

 

Per fornire utili informazioni ai lettori, alle aziende e ai lavoratori coinvolti oggi ci soffermiamo su un tema specifico relativo alle attività estive: le strutture ricettive all’aperto e le professioni e le strutture ricettive della montagna.

E per avere un’idea di come cambieranno queste professioni e strutture possiamo tornare a fare riferimento al documento, elaborato e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal titolo “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, nella versione dell’11 giugno 2020.

 

Le informazioni che presentiamo oggi riguardano:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Le indicazioni per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta

Nella scheda dedicata alle “attività ricettive” la Conferenza delle Regioni riporta le misure generali che si applicano “alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù”. Indicazioni che vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, “con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere”.

 

Abbiamo già presentato queste misure generali nell’articolo “ Come sarà la stagione estiva durante l’emergenza COVID-19?”, ma nel frattempo ci sono stati alcuni aggiornamenti, ad esempio riguardo al tema del microclima in relazione agli agenti biologici, alla necessità di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni e alle modalità di utilizzo degli impianti di condizionamento.

 

Veniamo ora alle specifiche indicazioni per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta:

  • “Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina.
  • I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
  • Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
  • Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
  • L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro”.

 

 

Le indicazioni per i rifugi alpini ed escursionistici

Sempre nella scheda dedicata alle “attività ricettive” si parla delle misure che si possono mettere in atto nei rifugi alpini ed escursionistici:

  • “Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d’alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l’area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
  • All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
  • Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
  • É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
  • Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
  • Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
  • Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio”.

 

Come è prevista l’accoglienza in rifugio?

 

Queste le indicazioni:

  • “L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
  • Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
  • Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
  • Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze”.

 

 

Le indicazioni per l’accesso alle aree interne del rifugio:

  • “La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
  • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
  • La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio”.

E per le camere da letto:

  • “All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
  • Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
  • Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
  • Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri”.

 

Le indicazioni per le professioni della montagna e le guide turistiche

Veniamo, infine, ad alcune indicazioni tratte dalla specifica scheda dedicata alle “professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche”.

 

Partiamo dalle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci):

  • “Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
  •  Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
  • Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
  • Divieto di scambio di cibo e bevande.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
  • Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
  • Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
  • Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento”.

 

Anche se non correlate direttamente alle attività in montagna può essere, infine, utile conoscere anche le indicazioni per le guide turistiche, nel rispetto delle misure di carattere generale indicate dalla Conferenza delle Regioni per “ Musei, archivi e biblioteche”:

  • “Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
  • Ricorso frequente all’igiene delle mani.
  • Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
  • Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
  • Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
  • La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica”.

 

Segnaliamo necessariamente, in conclusione, che per conoscere nel dettaglio gli obblighi in materia COVID-19 per le guide turistiche, le strutture ricreative e le attività correlata alla montagna è necessario verificare anche quanto indicato dalla normativa nazionale e locale.

Segnaliamo, a questo proposito e a solo titolo esemplificativo, l' ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 della Regione Lombardia che riporta anche indicazioni che riguardano strutture e attività della montagna.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento dell’11 giugno 2020, 20/96/CR1/COV19 (formato PDF, 591 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

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