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I quesiti sul decreto 81: sulla nomina del coordinatore

I quesiti sul decreto 81: sulla nomina del coordinatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Coordinatori

13/02/2013

Sull’obbligo della nomina del coordinatore in fase di esecuzione. A cura di G.Porreca.

Bari, 13 Feb - Sull’obbligo della nomina del coordinatore in fase di esecuzione. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesiti
Nel caso in cui l’unica impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovesse cessare la propria attività aziendale ed il committente deve pertanto trasferire il contratto ad altra impresa si configura la presenza in cantiere di più imprese e sorge l’obbligo per il committente di designare il  coordinatore per l’esecuzione o si può considerare che operi sempre comunque una sola impresa?

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Risposta
Il quesito fa riferimento all’applicazione dell’art. 90 comma 5 e dell’art. 92 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificati dal D. Lgs. modificativo ed integrativo 3/8/2009 n. 106. Il comma 5 dell’articolo 90, contenente gli obblighi del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ha stabilito che:
 
“5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”,
 
essendo il comma 4 quello riguardante l’obbligo da parte del committente della nomina del coordinatore per l’esecuzione (CSE) e secondo il quale:
 
“4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”.
 
Il comma 2 dell’articolo 92, che fa riferimento al citato comma 5 dell’articolo 90, ha stabilito, per quanto riguarda la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, che:
 
“2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).........”. 
 
Premesso quindi che, così come sopra indicato, l’obbligo della nomina del coordinatore per l’esecuzione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una (ulteriore) o a più imprese, nel quesito formulato viene segnalato il caso in cui in un cantiere nel quale ha operato un’unica impresa e per il quale il committente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 90, non ha provveduto a designare i coordinatori per la sicurezza, subentra un’altra impresa avendo la precedente cessata la propria attività aziendale. Viene pertanto richiesto nel quesito se in tale circostanza l’impresa subentrante è da considerarsi o meno, ai fini della applicazione del comma 5, una ulteriore impresa nel qual caso verrebbe a decadere l’esonero da parte del committente di designare un CSE.
 
Si pone in evidenza, in risposta al quesito formulato, che, avendo l’impresa che ha operato da sola nel cantiere in esame cessata definitivamente la propria attività aziendale e non avendola quindi soltanto sospesa, nel qual caso si potrebbe ritenere che l’attività stessa fosse in effetti ancora in corso, ed essendo quindi sostanzialmente la nuova impresa subentrata in sua sostituzione, si ritiene che nel cantiere in esame si debba considerare la presenza sempre di un’unica impresa per cui permane l’esonero da parte del committente di designare il CSE.
 
Al fine di supportare il parere appena espresso, si pone in evidenza infine che la non contemporaneità che il legislatore ha chiesto di prendere in considerazione, al fine di computare il numero delle imprese presenti in cantiere e di stabilire quindi l’obbligo o meno da parte del committente di designare i coordinatori per la sicurezza, si riferisce ad imprese che siano comunque in attività e che possono comunque venirsi a trovare in cantiere sia pure in tempi diversi e non solo in contemporanea, nel qual caso si possono creare delle interferenze delle quali è necessario tenere conto e per le quali si richiede la presenza di un coordinatore.
 
 

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