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Bancomat e carte di credito: superarchivio per la protezione dalle frodi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Commercio

29/09/2004

Un disegno di legge in esame alla Camera istituisce un sistema centralizzato di prevenzione. Negozi "schedati"?

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Negli ultimi 10 anni si è sempre più diffuso l’uso di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), crescita alla quale si è accompagnato un progressivo aumento, sia in rapporto al numero dei casi riscontrati sia riguardo al volume economico delle singole operazioni, delle frodi condotte utilizzando questi mezzi.
La clonazione della carta, in particolare, è la modalità più frequente utilizzata dalla criminalità per truffare i titolari delle carte.

Una proposta per arginare il fenomeno è contenuta in un disegno di legge, approvato dal consiglio dei ministri prima della pausa estiva ed ora in discussione alla Camera, che istituisce un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

In particolare, il disegno di legge, prevede un collegamento operativo fra le società, le banche e degli intermediari finanziari (che emettono carte di pagamento o gestiscono reti commerciali di accettazione delle carte) con il Ministero dell’economia, al fine di dare vita ad un archivio informatizzato che conterrà informazioni utili a scopo di prevenzione di frodi ed in caso di indagini.

L’archivio dovrebbe contenere i dati identificativi dei punti vendita ai quali sia stata revocata la convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente; dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi ed a transazioni non riconosciute; punti vendita a rischio di frode.

Per una corretta gestione dei dati, le informazioni riguardo ai punti vendita a rischio restano iscritte nell’archivio per il periodo utile ad accertare, da parte delle società segnalanti, la reale consistenza del rischio attraverso una congrua fase di monitoraggio. Una volta terminato il periodo di monitoraggio, la società segnalante è obbligata a comunicarne l’esito al titolare dell’archivio informatizzato.
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