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I lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare

I lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Autore:

Categoria: Cantieri stradali

09/04/2021

Focus normativo e operativo sui lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare. I lavori stradali, la segnaletica di cantiere, la formazione e i dispositivi di protezione individuale. A cura di Pier Francesco Testa, Tecnico della prevenzione.


A volte non è semplice e sicura l’interazione del lavoratore con le attrezzature di lavoro e il luogo in cui svolge la propria mansione. Ed infatti le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono considerate “altamente pericolose”. A ricordarlo e a offrire utili informazioni, dal punto di vista normativo/operativo in materia di prevenzione è il contributo di un nostro lettore - Pier Francesco Testa, HSE manager e Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – che pubblichiamo e che si intitola “Lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.


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Schemi segnaletici per strade urbane ed extra urbane secondarie - PDF
Raffigurati 211 schemi dedicati alla posa segnaletica in modo sicuro, su strade urbane ed extra urbane in presenza di traffico; 50 sono dedicati alle sequenze di posa cartellonistica e materiali di cantiere conformemente al D. Interm. 04/03/2013 - PDF

 

Lavori che si svolgono in presenza di traffico veicolare

 

Premessa

Tutti noi conosciamo quali sono i rischi che si possono presentare su strada soprattutto quando ci si trova nelle grandi città, quelle più trafficate. Quando si è alla guida di un veicolo, magari di ritorno a casa dopo un’intensa giornata lavorativa, non è raro compiere azioni in maniera del tutto inconscia, quasi per abitudine. Queste consuetudini a volte allontanano la nostra percezione del rischio da situazioni particolarmente pericolose. Quando si parla di lavori che si svolgono su strada, questi rischi vanno sommati a quelli delle attività lavorative, i cosiddetti “Rischi Professionali” dovuti all’interazione dell’uomo con le attrezzature di lavoro e il luogo in cui esso svolge la propria mansione. Per tale ragione le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare vengono etichettate come altamente pericolose.

 

Su strada possono presentarsi numerose anomalie, quali: cantieri, incidenti stradali, ostruzioni della viabilità, degrado della pavimentazione stradale, situazioni di emergenza ed altre situazioni imprevedibili, che possono costituire un pericolo sia per gli utenti della strada che per i lavoratori. Queste anomalie vanno gestite tempestivamente sia in maniera preventivamente e, qualora non bastasse anche, con misure di protezione.

 

Lavori Stradali

I lavori stradali, anomalie della viabilità per eccellenza, sono regolamentati da una serie di norme aventi come obiettivo sia la sicurezza del personale addetto a tali lavori che, quella degli utenti della strada.

Da una parte troviamo le norme di Sicurezza Stradale ovvero: il “Nuovo Codice della Strada” il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il suo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” il Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002Disciplinare Tecnico”; dall’altra troviamo le norme di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81. Infine, vi è il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che fissa i criteri generali di sicurezza da applicare durante le attività lavorative su strada, e che lega tra loro i due macro gruppi di norme sopracitate.

 

Il legislatore, prendendo atto dei pericoli che possono presentarsi su strada e considerando tutte le attività lavorative che si possono svolgere su di essa, tenendo anche in considerazione di quanto definito dall’art. 161 comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/08 (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro), ha individuato nel D. I. 22 gennaio 2019 i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Tali criteri di sicurezza si applicano a tutte le attività che prevedono una segnaletica stradale temporanea. In virtù di ciò, per tutti i soggetti che effettuano attività lavorative in presenza di traffico veicolare e che necessitano di una segnaletica stradale di sicurezza, saranno indispensabili gli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada riportati nel D. M. 10 luglio 2002. Per tale ragione, sui cantieri stradali, per salvaguardare la sicurezza di tutti, vi è la necessità di una segnaletica temporanea coerente, credibile, adatta al contesto in cui si trova ma soprattutto visibile e leggibile. Questi principi sono indispensabili per informare gli utenti della strada di eventuali anomali presenti su di essa. Chi effettua lavori su strada è esposto maggiormente a questi rischi e deve garantire la propria ed altrui sicurezza garantendo inoltre, la viabilità e l’installazione di segnaletica stradale di sicurezza idonea al contesto in cui si trova.

 

Di seguito si riporta un esempio di tavola schematica segnaletica riportata nel D.M, 10 luglio 2002:

 

 

Focus Segnaletica di Cantiere

Considerando tutte le attività che si possono svolgere su strada ci soffermeremo su quella che più ci interessa ovvero, tutte le attività connesse al “cantiere temporaneo o mobile”; definito dal D. Lgs. n. 81/08 come; qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

 

Di seguito si riporta un estratto del D. M. 10 luglio 2002 il quale, classifica il cantiere temporaneo in base a due caratteristiche fondamentali (Durata e Spostamento):

 

 

È bene sapere che il “Nuovo codice della strada” (D. Lgs. n. 285/92) all’art. 2 comma 1 definisce “strada” come, l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Lo stesso decreto, in funzione delle loro caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, classifica le strade in: Autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strada urbane ciclabili, strade locali e itinerari ciclopedonali. Tale classificazione ci aiuta nelle scelte progettuali e tecniche (vedi D. M. 10 luglio 2002). Bisogna specificare inoltre che, quando si pensa alla strada, non bisogna considerare le sole corsie di marcia ma anche tutto il contesto che le circonda, si deve quindi tenere in considerazione anche le banchine, i marciapiedi ed i parcheggi, tutti elementi che spesso vengono sottovalutati.

 

Il D. Lgs. n. 81/08 al Titolo V “Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro” art. 1 lettera a) definisce il termine di “segnaletica di sicurezza” come; una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Questa definizione risulta essere molto importante perché sottolinea il valore delle misure di prevenzione primarie, come in questo caso l’informazione, intesa come qualcosa che ci avverte e che, in qualche modo ci prepara ad una possibile situazione di pericolo. Lo stesso Decreto definisce il termine di “cartello” come; un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente.

 

In questi anni, per aumentare la percezione del rischio nei lavoratori e per garantire la massima sicurezza durante le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ci si è concentrati sulla figura del Preposto il quale sovraintende alle attività di cantiere stradale.

 

L’art. 3 del D. I. 22 gennaio 2019, pone in capo ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie l’obbligo di garantire che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica ricevano, idonea informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure descritte nell’art. 2.

Il percorso formativo, differenziato in maniera specifica per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

  • Installazione del cantiere;
  • Rimozione del cantiere;
  • Revisione e integrazione della segnaletica;
  • Manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
  • Interventi in emergenza.

 

Questo tipo di Formazione (Specifica), va considerata come suppletiva a quella obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n.81/08 e deve avvenire durante l’orario di lavoro.

 

Gli schemi dei corsi di formazione per i preposti e per i lavoratori, sono riportati integralmente nell’Allegato II del D. I. 22 gennaio 2019, il quale individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

Di seguito si riporta un estratto dell’Allegato II contenuto nel D. I. 22 gennaio 2019:

 

 

L’art. 4 del sopracitato Decreto prevede che, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n.81/08. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere ai requisiti fissati dal Regolamento UE 2016/425, dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla Norma Tecnica UNI EN ISO 20471.

 

Per “Dispositivo di Protezione Individuale”, di seguito denominato “DPI”, si intende: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (Art. 74 – D. Lgs. n.81/08).

 

Di seguito si riportano le caratteristiche e le classi di Dispositivi di Protezione Individuale ad alta visibilità previsti dal D. I. 22 gennaio 2019 durante le attività lavorative su strada:

 

 

Conclusioni

I luoghi di lavoro, per alcuni lavoratori, non sono sempre gli stessi. Chi lavora su strada, ha un ambiente di lavoro dinamico il quale, il più delle volte, muta in maniera imprevedibile. Per tale ragione, i datori di lavoro delle ditte che operano su strada hanno l’obbligo di fornire ai propri dipendenti tutti i mezzi necessari per poter affrontare nel miglior modo e, soprattutto, in sicurezza qualsiasi situazione pericolosa. Possiamo dire che, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è data da molteplici fattori, quali: le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione collettiva ed individuali, l’ambiente di lavoro, le condizioni psicofisiche del lavoratore, l’informazione, la formazione, l’addestramento e tutti quei fattori che possono incidere sulla sicurezza.

Concludendo, potremo dire di essere sulla giusta strada quando il valore della cultura della sicurezza diventerà il primo tassello del nostro operato.

 

Riferimenti Normativi

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 -Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
  • Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  • Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
  • Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

 

Pier Francesco Testa

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

HSE Manager

 


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Rispondi Autore: Fabio Conti - likes: 0
26/05/2023 (16:51:53)
Buongiorno Dottore Testa, sto organizzando un convegno che si svolgerà il prossimo 22 giugno sugli incidenti nel settore della raccolta dei rifiuti. Nell'articolo che lei ha scritto mi pare che i riferimenti siano solo ai cantieri stradali temporanei o mobili. Gli operatori della raccolta rifiuti (che continuamente devono scendere e risalire sui loro mezzi) fino a che punto rientrano nella situazione dei cantieri mobili? Dipende dalla velocità di spostamento? Non credo si possa applicare neanche il Codice della strada (art. 190) che riguarda i pedoni, visto che nel caso dei raccoglitori l'uso del marciapiede e delle strisce pedonali è quasi impossibile. Mi farebbe piacere qualche sua osservazione. Grazie e buon lavoro.

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