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La qualificazione e la formazione nei servizi di vigilanza

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Banche e vigilanza

23/03/2011

Entra in vigore il Decreto del primo dicembre 2010 relativo alla qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza. La possibilità di occuparsi di obiettivi sensibili e di siti con particolari esigenze di sicurezza. La formazione.

 
 
Il 16 marzo è entrato in vigore il Decreto ministeriale n. 269 dell'1 dicembre 2010, cosiddetto “decreto sulla capacità tecnica”, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 257 del DPR 4 Agosto 2008, n. 153 e si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.
 
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento legislativo le guardie giurate potranno occuparsi - nel caso in cui non dovessero provvedervi le forze di polizia - della sicurezza di diversi obiettivi sensibili (centrali elettriche, raffinerie, centrali telefoniche, emittenti radio-tv, …).
 
In particolare il decreto - come indicato dall’Associazione Italiana Vigilanza ( ASS.I.V.) che rappresenta le principali aziende del settore - introduce specifici requisiti organizzativi e professionali per le imprese di vigilanza privata e prevede molte novità relative all’aumento del livello di sicurezza degli 'obiettivi sensibili' e dei siti che presentano 'speciali esigenze di sicurezza'.
Fra gli obiettivi sensibili, la cui sicurezza potrà anche essere affidata alle guardie giurate, figurano aziende pubbliche e private dei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e delle forniture idriche; mentre i siti con speciali esigenze di sicurezza potranno essere ospedali, strutture pubbliche con centri elaborazione dati come Regioni, Province, Inps, tribunali, musei, pinacoteche, …
 
Ci soffermiamo tuttavia su uno specifico aspetto del decreto, quello relativo alla formazione con riferimento a quanto contenuto nell’articolo 6  “Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate” e nell’allegato D “Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)” nella sezione dedicata alle “Disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dei servizi e l’impiego delle guardie giurate”.


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In questa sezione sono infatti contenute diverse indicazioni in merito alla “formazione delle guardie particolari giurate”.
Si sottolinea che “fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ndr) da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l’Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore”.
 
In particolare i corsi di formazione, che si articolano in lezioni teoriche e pratiche, devono perseguire i seguenti obiettivi:
- “conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
- conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;
- conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
- frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
- addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;
- conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;
- regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall’Autorità di P.S.;
- nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;
- nozioni di diritto costituzionale;
- contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;
- aspetti etico professionali;
- nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose”.
 
Inoltre per l'addestramento all'uso delle armi, “le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente”.
 
Si ricorda che è “fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione”.
 
Al termine del corso di formazione, “le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti”.
 
Si ricorda poi che “della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata”.
  
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: attilio merolla - likes: 0
21/12/2012 (22:02:49)
vorrei sapere quali sono test attidunali x guardie giurate
Rispondi Autore: ANTONIO PRIVATO - likes: 0
05/02/2013 (17:06:20)
SALVE SONO UNA GPG
VORREI SAPERE SE POSSO TENERE IN MIO POS ESSO I CODICI DI AZIENDA INTERNE ?
GRAZIE
Rispondi Autore: Luigi Pellegrino - likes: 0
05/04/2013 (23:36:45)
I corsi di formazioni si devono fare ogni anno....
Rispondi Autore: zakariyaou erassa - likes: 0
06/07/2015 (16:52:19)
io sono molto interressato a queta lavoro

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