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Expo 2015: la sicurezza delle macchine e degli impianti

Expo 2015: la sicurezza delle macchine e degli impianti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

08/06/2015

Un quaderno tecnico per i datori di lavoro dei cantieri di Expo si sofferma sulla sicurezza di macchine e impianti. L’acquisto delle attrezzature, le dichiarazioni di conformità, la manutenzione e la documentazione necessaria.

Milano, 8 Giu – Più volte in questi mesi abbiamo espresso l’auspicio che l’ Esposizione Universale 2015 di Milano possa diventare anche un elemento di crescita della cultura della sicurezza sul lavoro in Italia. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento all’inaugurazione del “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” e alla possibilità che possa essere un luogo di contaminazione di una rinnovata sensibilità verso i temi della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Tuttavia l’Expo, con riferimento ai cantieri che l’hanno realizzata, in questi mesi è stata anche un luogo di informazione sulla sicurezza attraverso la pubblicazione ed elaborazione, da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano, di una serie di  opuscoli informativi per lavoratori e di opuscoli/quaderni tecnici per datori di lavoro.  

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Ci soffermiamo oggi in particolare sul quaderno tecnico “La sicurezza delle macchine e degli impianti” che si rivolge ai soggetti che hanno responsabilità in materia di sicurezza per le persone nell’uso di attrezzature ed impianti (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.) e che vuole porre l’attenzione su alcune regole fondamentali.
 
Il documento, a cura di M. Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici  (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - ASL Milano), ricorda che per garantire la sicurezza delle macchine e degli impianti è indispensabile innanzitutto “pianificare la scelta delle attrezzature anche dal punto di vista della sicurezza”.
Ad esempio prima dell’acquisto di una determinata attrezzatura, è quindi bene porsi alcune domande:
- “l’attrezzatura da acquistare è adatta all’uso previsto?
- è conforme alle norme di sicurezza?
- il suo utilizzo potrebbe influire sul ciclo produttivo e sull’ambiente di lavoro in cui dovrà essere installata?
- può essere utilizzata nel rispetto dei criteri ergonomici?
- richiede una particolare formazione e/o addestramento”?
E in modo analogo  prima di commissionare l’installazione di impianti tecnologici “si deve considerare:
- la necessità di preventiva progettazione dell’impianto da parte di un professionista;
- il possesso di specifica abilitazione di legge da parte dell’impresa installatrice”.
 
L’opuscolo si sofferma poi sulle direttive dell’Unione Europea finalizzate a garantire standard minimi di sicurezza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle direttive di prodotto, alla marcatura CE e alla dichiarazione CE del fabbricante.
Si segnala tuttavia che la dichiarazione CE di conformità (ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili al prodotto) “non esime il datore di lavoro utilizzatore che acquista un’attrezzatura marcata CE, dall’obbligo di accertarsi che la stessa sia effettivamente conforme ai requisiti di sicurezza, in funzione dello specifico lavoro da svolgere, prima di metterla a disposizione dei lavoratori”. E per alcune tipologie di macchine la dichiarazione di conformità può avere come riferimento non i requisiti essenziali di sicurezza (RES) ma la norma armonizzata specifica: “in questo caso il datore di lavoro può contare sulla presunzione di conformità per i rischi presi in considerazione dalla Norma”.
E dunque per la sicurezza delle attrezzature è opportuno verificare:
- “l’apposizione della marcatura CE;
- la presenza della dichiarazione CE di conformità (ad esclusione del materiale elettrico);
- la presenza delle istruzioni per l’uso nella lingua del paese di utilizzazione;
- l’adeguatezza al lavoro da svolgere;
- l’assenza di carenze evidenti, prima della messa in servizio”.
 
Un altro tema trattato dall’opuscolo sono gli impianti tecnologici e la manutenzione necessaria, con particolare riferimento al D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37, che regola le attività di installazione degli impianti all’interno di tutti gli edifici, e le varie normative tecniche.
Si segnala, ad esempio che il committente è tenuto ad “affidare lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti all’interno degli edifici ad imprese il cui responsabile tecnico è in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali. L’abilitazione dell’impresa a svolgere i suddetti lavori è rilevabile dal certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato”.
 
Inoltre si indica che per manutenzione di un impianto tecnologico s’intende “l’insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per conservarlo in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza”. Infatti uno degli errori più frequenti consiste nel considerare la manutenzione di un impianto o di una macchina coincidente con la sola attività di riparazione di un guasto.
Dopo aver ricordato che il sistema della manutenzione aziendale deve articolarsi principalmente in tre momenti (preventiva/ordinaria; straordinaria; su guasto), si sottolinea che un’attività costante di manutenzione “è indispensabile per conservare gli impianti in conformità alla regola d’arte, per fare cioè in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste”. E la regola d’arte “discende da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti idonei. Non è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza”.
Questi dunque i principali obiettivi della manutenzione:
- “conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;
- ridurre i costi di gestione dell’impianto, evitando perdite per mancanza di produzione a causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso;
- rispettare le disposizioni di legge”.
 
L’opuscolo, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma in particolare sulla manutenzione relativa a:
- impianti elettrici;
- impianti a gas;
- attrezzature a pressione;
 
L’opuscolo si conclude riportando la documentazione necessaria per l’uso dei mezzi di sollevamento, con particolare riferimento a:
- attrezzature già collaudate;
- attrezzature marcate CE;
- noleggio di attrezzature di sollevamento.
 
Riportiamo in conclusione le indicazioni relative al noleggio di attrezzature di lavoro, ricordando che  la natura del “nolo“può essere di due tipi :
- “a caldo quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a disposizione dell’utilizzatore anche l’operatore abilitato a condurre la stessa;
- a freddo quando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è l’utilizzatore a provvedere alla sua conduzione”.
Si segnala che nel caso di nolo a caldo, il noleggiatore dovrà “assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia consentita solo a lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione addestramento adeguati a consentire l’utilizzo dell’attrezzatura in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone”. E l’utilizzatore dovrà: “acquisire e valutare la documentazione dell’attrezzatura; verificare la manutenzione dell’attrezzatura; verificare informazione/formazione/ addestramento degli operatori; valutare il rischio di interferenze”.
 
 
Asl Milano, “ La sicurezza delle macchine e degli impianti”, a cura di M. Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici  (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - ASL Milano), quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 (formato PDF, 1.13 MB).
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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