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Decreto 112/2008: i cambiamenti nella sicurezza degli impianti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

03/09/2008

L’art. 35 del Decreto Legge 112/2008 ha abrogato l’art. 13 del Decreto Ministeriale 37/2008 sulla sicurezza degli impianti. Viene meno l’obbligo, nei trasferimenti di immobili, della garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti.

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Come annunciato nei nostri precedenti articoli il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 è entrato nel merito di diversi provvedimenti, modificando e abrogando, in diversi casi, alcune parte sostanziali del testo.
In merito alla sicurezza degli impianti ricordiamo che il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
 
 
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A suo tempo PuntoSicuro aveva pubblicato diversi articoli in merito ai dubbi sollevati dal decreto 37/2008, in particolar modo in relazione all’articolo 13.
Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 - legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 112 - l'art. 13 del Decreto Ministeriale 37/2008 è stato abrogato.
 
L’articolo 35, “Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici”, del decreto indica infatti:
 
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 
 
Viene così eliminato, in attesa di un nuovo quadro organico d'intervento, l'obbligo di riportare negli atti di trasferimento di immobili "la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza" e l’obbligo di trasferire la certificazione energetica ai nuovi proprietari e inquilini.
 
Nella legge di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis che abroga anche alcuni obblighi e sanzioni indicate nel D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Rimane valido, come indicato nell’articolo 6 di quest’ultimo decreto, l’obbligo comunque di redigere la certificazione energetica per edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del medesimo decreto (ristrutturazione di edifici esistenti).
 


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