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26/03/2026: RLS: comunicazione entro il 31 marzo 2026
L'obbligo di comunicazione annuale del RLS all’INAIL entro il 31 marzo
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), entro il 31 marzo le aziende che nel corso del 2025 hanno:
- provveduto alla prima elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza),
- designato un nuovo RLS (ad esempio in sostituzione del precedente),
- oppure aggiornato le informazioni relative a un RLS già comunicato,
devono inviare all’INAIL i dati del rappresentante tramite l’apposita procedura telematica disponibile sul portale (“Dichiarazione RLS”).
Qualora, al termine del triennio, l’incarico venga rinnovato alla stessa persona, non è richiesto alcun nuovo invio.
La comunicazione deve contenere i dati dell’azienda, dell’unità produttiva e del lavoratore eletto, inclusi codice fiscale e data di nomina. L’invio va effettuato distintamente per ciascuna unità produttiva; pertanto, le aziende con più sedi devono presentare più dichiarazioni.
Se invece non si registrano variazioni e il nominativo risulta già correttamente presente negli archivi INAIL, non è necessario procedere con una nuova comunicazione.
La mancata trasmissione, o una trasmissione incompleta, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa indicativamente tra 71 e 427 euro.
Le circolari INAIL di riferimento sono la n. 11/2009 e la n. 43/2009.
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