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Le piattaforme di lavoro elevabili hanno un utilizzo ubiquitario: edilizia, grande distribuzione, logistica, imprese di pulizia, manutenzione, energia elettrica, ecc
In alcune realtà aziendali, come la grande distribuzione non food, sono utilizzate da tutti gli addetti vendita e quindi ci si pone il quesito, anche per una questione di costi, se essi debbano essere sottoposti alla visita di idoneità, comprensiva di analisi urinaria con la ricerca di 7/8 classi di sostanze stupefacenti oppure no.
La risposta è senza dubbio positiva in quanto, per lo meno in alcune regioni, ci sono precise indicazioni.
Il punto 2, lettera f) dell'elenco di "mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi", di cui all'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, include, tra gli altri "i conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purchè comandati da terra a mezzo pulsantiera, e di monorotaia".
Rimane quindi da stabilire se le piattaforme elevabili siano da includere tra "gli apparecchi sollevamento".
La Regione Veneto, con un
documento dedicato, precisa che che tutti gli utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili la cui movimentazione è prevista con conduttore a bordo sono da sottoporre all'idoneità specifica inclusa della verifica drug-test. Sono esclusi i conduttori di piattaforme con comandi a terra.
Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie. Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
Per tutti gli altri apparecchi di sollevamento, quindi anche le piattaforme di lavoro elevabili, occorre procedere agli accertamenti.
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui sono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Conferenza stampa domani venerdi' 30 novembre - ore 12 - Settimana della sicurezza 2012 - V anniversario tragedia Thyssenkrupp
Nuova area tematica nel sito del Ministero della Salute: "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo"
Disponibile il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato nell'edizione novembre 2012