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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

19/01/2016: Proroga di sei mesi per l’obbligo di defibrillatori nello sport

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19/01/2016: 14,5 milioni di euro per la formazione per la sicurezza

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19/01/2016: Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenibile

Convegno gratuito il 25 gennaio.


18/01/2016: MUD 2016: il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

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11/01/2016: Attività di estetista: aggiornata la discilplina sulle apparecchiature utilizzabili

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11/01/2016: Criteri per l’individuazione dell’unità produttiva

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08/01/2016: Abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto infortuni”

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08/01/2016: Trasporti e magazzinaggio, in cinque anni gli infortuni diminuiti di un terzo

Dalle vibrazioni agli orari prolungati tanti fattori di rischio


07/01/2016: I pregi, ma anche i problemi, delle stampanti 3D

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare delle stampanti 3D, che permetterebbero con relativa semplicità di realizzare prototipi e pezzi unici, a costi e tempi contenuti.


07/01/2016: Serrande tagliafuoco: pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 1366-2

UNI EN 1366-2:2015 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco”


05/01/2016: Bando Isi 2015: dall’Inail oltre 276 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 le aziende possono inserire sul portale dell’Istituto le domande di finanziamento.


04/01/2016: Lavoro pubblico, siglata tra Inail e Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) la Convenzione attuativa

In programma progetti didattici, iniziative di formazione e aggiornamento su salute e sicurezza sul lavoro.


30/12/2015: Pubblicati nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza

On line le risposte a nuovi quesiti


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