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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

30/03/2018: Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali

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29/03/2018: Direttive europee in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Un riepilogo di documenti vincolanti nel suo complesso, che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito.


28/03/2018: Alternanza scuola-lavoro: il pacchetto formativo Inail sulla sicurezza

Le modalità di fruizione del corso, realizzato per gli studenti delle classi finali degli istituti superiori, sono state illustrate agli operatori di Anpal Servizi coinvolti nel programma di lancio e di diffusione della piattaforma del Miur dedicata all’alternanza


27/03/2018: Guida Inail all'assicurazione: i lavori rischiosi

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26/03/2018: Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Confermata la maggiore efficacia delle politiche di prevenzione nelle aziende che adottano sistemi di gestione certificati sotto accreditamento.


23/03/2018: FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2018

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21/03/2018: La norma ISO 45001: il contributo di INAIL

Il primo standard internazionale a trattare il tema della valutazione del rischio lavorativo, frutto di un iter lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 Paesi.


20/03/2018: Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose

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15/03/2018: Valutare il rischio con ottica di genere

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06/03/2018: Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti

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05/03/2018: Rischio Industriale: nuovo elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Disponibile l'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 redatto dall’ ISPRA.


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