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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

19/09/2018: The methodology for the assessment and management of work-related stress risk

In Italy, the regulatory framework for the protection of occupational health and safety (Legislative Decree 81/2008) highlights the employers’ obligation to assess the work-related stress risk.


18/09/2018: La tutela dei lavoratori nell’economia delle piattaforme digitali

Sintesi del seminario dell’EU-OSHA sulle sfide poste dall’economia delle piattaforme on-line


17/09/2018: La valutazione dei rischi in ottica di genere

Si terrà il 4 ottobre 2018 a Firenze un seminario gratuito organizzato dall’Inail - Direzione regionale Toscana sul tema della valutazione dei rischi in ottica di genere.


13/09/2018: Convegno “Prevenzione e sicurezza in un sistema complesso: le attività portuali”

Si terrà il 21 settembre a Venezia il convegno gratuito organizzato da INAIL.


12/09/2018: Forze di polizia, sicurezza sui luoghi di lavoro: Garante, sì allo schema di decreto

Parere favorevole del Garante privacy sull’applicazione del decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, protezione civile ed altre categorie affini.


11/09/2018: Sostanze pericolose: schede informative sulla normativa e la sostituzione

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10/09/2018: ISPRA: nota metodologica per l’assegnazione ai rifiuti della caratteristica di pericolosita’ HP14

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07/09/2018: Sette anni di processo: condannati il datore di lavoro e il committente

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06/09/2018: Il rischio biologico e chimico nel personale delle aziende sanitarie

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05/09/2018: Protezione dati personali: pubblicato il GDPR in GU

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04/09/2018: Pubblicate le nuove migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti

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02/08/2018: La guida elettronica VeSafe

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01/08/2018: 3 agosto: scade il bando la sicurezza dei dispositivi sanitari mobili

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